LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 28-02-2000

 REGIONE LOMBARDIA
 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE REGIONALI PROTETTE
 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 N. 9
 del 2 marzo 2000
 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
 IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato
 IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
 ha apposto il visto
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga
 la seguente legge regionale

ARTICOLO 1
 
 (Disposizioni procedurali con modificazioni della l.r. 86/1983)
 
 1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983,
 n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
 l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
 naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
 ambientale), è così sostituito:
 
 “1. Per ogni parco regionale vengono formati:
 
 a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano
 paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
 amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
 attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i
 contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento
 provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6
 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in
 apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale
 regionale, le previsioni di cui all’articolo 16ter, comma 2, per le
 zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate
 nell’ambito del parco regionale;
 
 b) un piano di gestione.”.
 
 2. L’articolo 18, comma 6, della l.r. 86/1983 è così sostituito:
 
 “6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa
 variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla
 legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d) e,
 sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta
 regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non
 prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto
 con la proposta adottata dall’ente gestore; per le aree di cui
 all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di
 salvaguardia sino all’entrata in vigore della legge di approvazione di
 cui all’articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile
 di ventiquattro mesi.”.
 
 3. All’articolo 18 della l.r. 86/1983 è aggiunto il comma 6-bis:
 
 “6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco
 regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal
 comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un
 indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti
 regionali corrisposti all’ente nell’anno precedente, da corrispondersi
 a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di
 riqualificazione ambientale e paesistica.”.
 
 4. All’articolo 19 della l.r. 86/1983 i commi 1 e 2 sono così
 sostituiti:
 
 “1. Il provvedimento d’adozione del piano territoriale di
 coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente
 gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per
 trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su
 almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere
 visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può
 presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la
 proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori
 sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative
 controdeduzioni deliberate dall’ente gestore.
 
 2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale
 verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni
 di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in
 relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e
 procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o
 della relativa variante con propria deliberazione soggetta a
 pubblicazione.”.
 
 5. All’articolo 19 della l.r. 86/1983 è aggiunto il comma 2-bis:
 
 “2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi
 l’individuazione, nell’ambito del parco regionale, delle zone
 costituenti parco naturale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
 la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a
 seguito dell’approvazione del piano territoriale di coordinamento,
 trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all’individuazione
 all’interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché
 gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio
 regionale provvede ad approvare con legge l’individuazione delle zone
 suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente,
 agli effetti dell’articolo 25 della l. 394/1991, la disciplina di
 parco naturale di cui all’articolo 16-ter, comma 2, avente valenza di
 piano territoriale regionale.”.
 
 6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i
 quali, alla data d’entrata in vigore della presente legge, è già stata
 deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal
 previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/1983,
 sono restituiti alla Giunta regionale unitamente agli elaborati delle
 commissioni consiliari ed agli emendamenti già presentati in Consiglio
 regionale. La Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i
 provvedimenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale
 per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto
 dal comma 2-bis dell’articolo 19 della l.r. 86/1983, aggiunto dal
 comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla Giunta
 regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino
 Ufficiale della Regione Lombardia.
 
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
 proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall’ente
 gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in
 materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro
 varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati
 con legge regionale.
 
 8. Il regime di salvaguardia previsto dall’articolo 2 della legge
 regionale 29 gennaio 1999, n. 7 (Proroga della salvaguardia del Parco
 agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia
 dei parchi regionali) per le proposte di piano territoriale di
 coordinamento dei parchi regionali o relative varianti, come
 risultanti a seguito della procedura di verifica prevista dal
 previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea della l.r. 86/1983
 qualora già deliberata alla data di entrata in vigore della presente
 legge, è prorogato sino al 30 giugno 2000 per tutti i parchi regionali
 indicati nella l.r. 7/1999.

ARTICOLO 2
 
 (Dichiarazione d’urgenza)
 
 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
 dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto
 regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
 pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.Formula Finale:
 
 La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
 della Regione.
 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
 come legge della Regione lombarda.
 
 Milano, 28 febbraio 2000
 
 ( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2000
 e vistata dal commissario del governo con nota del 25 febbraio 2000,
 prot. n. 22502/425 ).