LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 28-02-2000
REGIONE LOMBARDIA
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE REGIONALI PROTETTE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 9
del 2 marzo 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Disposizioni procedurali con modificazioni della l.r. 86/1983)
1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983,
n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale), è così sostituito:
“1. Per ogni parco regionale vengono formati:
a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano
paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i
contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento
provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in
apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale
regionale, le previsioni di cui all’articolo 16ter, comma 2, per le
zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate
nell’ambito del parco regionale;
b) un piano di gestione.”.
2. L’articolo 18, comma 6, della l.r. 86/1983 è così sostituito:
“6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa
variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla
legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d) e,
sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non
prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto
con la proposta adottata dall’ente gestore; per le aree di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di
salvaguardia sino all’entrata in vigore della legge di approvazione di
cui all’articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile
di ventiquattro mesi.”.
3. All’articolo 18 della l.r. 86/1983 è aggiunto il comma 6-bis:
“6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco
regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal
comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un
indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti
regionali corrisposti all’ente nell’anno precedente, da corrispondersi
a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di
riqualificazione ambientale e paesistica.”.
4. All’articolo 19 della l.r. 86/1983 i commi 1 e 2 sono così
sostituiti:
“1. Il provvedimento d’adozione del piano territoriale di
coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente
gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per
trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su
almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere
visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può
presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la
proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori
sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative
controdeduzioni deliberate dall’ente gestore.
2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale
verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni
di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in
relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e
procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o
della relativa variante con propria deliberazione soggetta a
pubblicazione.”.
5. All’articolo 19 della l.r. 86/1983 è aggiunto il comma 2-bis:
“2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi
l’individuazione, nell’ambito del parco regionale, delle zone
costituenti parco naturale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a
seguito dell’approvazione del piano territoriale di coordinamento,
trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all’individuazione
all’interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché
gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio
regionale provvede ad approvare con legge l’individuazione delle zone
suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente,
agli effetti dell’articolo 25 della l. 394/1991, la disciplina di
parco naturale di cui all’articolo 16-ter, comma 2, avente valenza di
piano territoriale regionale.”.
6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i
quali, alla data d’entrata in vigore della presente legge, è già stata
deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal
previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/1983,
sono restituiti alla Giunta regionale unitamente agli elaborati delle
commissioni consiliari ed agli emendamenti già presentati in Consiglio
regionale. La Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i
provvedimenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale
per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto
dal comma 2-bis dell’articolo 19 della l.r. 86/1983, aggiunto dal
comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla Giunta
regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall’ente
gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in
materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro
varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati
con legge regionale.
8. Il regime di salvaguardia previsto dall’articolo 2 della legge
regionale 29 gennaio 1999, n. 7 (Proroga della salvaguardia del Parco
agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia
dei parchi regionali) per le proposte di piano territoriale di
coordinamento dei parchi regionali o relative varianti, come
risultanti a seguito della procedura di verifica prevista dal
previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea della l.r. 86/1983
qualora già deliberata alla data di entrata in vigore della presente
legge, è prorogato sino al 30 giugno 2000 per tutti i parchi regionali
indicati nella l.r. 7/1999.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.Formula Finale:
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 28 febbraio 2000
( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2000
e vistata dal commissario del governo con nota del 25 febbraio 2000,
prot. n. 22502/425 ).