LEGGE REGIONALE N. 86 DEL 30-11-1983

REGIONE LOMBARDIA
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme
per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e
dei monumenti naturali nonchè delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale.
INDICE OMESSO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
N. 48 
del 30 novembre 1983 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 2 dicembre 1983  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
  
 
 




TITOLO I
PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI
PROTETTE
Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1 

 (Regimi di tutela delle aree protette)
 1.  Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione
dei beni naturali e ambientali del territorio
della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in
materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione
dei principi costituzionali e statutari, la Regione, anche
in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli
interventi, definisce con la presente legge il piano generale
delle aree regionali protette di interesse naturale ed
ambientale;  le aree protette individuate dal piano sono
assoggettate ai seguenti regimi di tutela:
  a) parchi naturali, intesi quali zone che, costituendo
generale riferimento per la comunità  lombarda, sono organizzate
in modo unitario, con preminente riguardo alle
esigenze di protezione della natura e dell' ambiente e
di uso culturale e ricreativo, nonchè  con riguardo allo
sviluppo delle attività  agricole, silvicole e pastorali e
delle altre attività  tradizionali atte a favorire la crescita
economica, sociale e culturale delle comunità  residenti;
  b) riserve naturali, intese quali zone specificamente
destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni
che concorrono al mantenimento dei relativi
ecosistemi;
  c) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o
piccole superfici dell' ambiente naturale di particolare
pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati
nella loro integrità ;
  d) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale
da sottoporre comunque a regime di protezione.
  2.  Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale
compreso nel piano generale delle aree protette
possono essere istituiti diversi regimi di tutela.
  3.  Il piano generale delle aree protette di interesse naturale
ed ambientale costituisce il quadro di riferimento
per gli interveni regionali di cui al precedente primo
comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di
livello regionale e locale che riguardino comunque le aree
protette ai sensi della presente legge.

  

 
 


ARTICOLO 2 

 (Individuazione delle aree protette)
 1.  Le aree protette dal piano regionale sono individuate
e classificate dall' allegato A della presente legge, che
ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui
al successivo comma.
  2.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente in concomitanza con le scadenze
del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica
l' elenco delle aree protette di cui all' allegato A della
presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne
delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento
della tutela naturalistica ed ambientale, anche
tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate
dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.

  

 
 


ARTICOLO 3 

 (Strumenti di programmazione economico - finanziaria)
 1.  Al fine di favorire l' attuazione degli interventi di
protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative
dei comuni compresi nel territorio delle riserve
e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare
in tali aree, fatte salve le eventuali priorità  stabilite
dalla legislazione statale di settore, è  riconosciuta
la priorità  nella concessione dei contributi regionali
previsti dalla legislazione vigente nei settori dell' agricoltura,
della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi,
della difesa idrogeologica del suolo, dell' inquinamento
dell' aria e dell' acqua, della tutela dell' equilibrio
e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri
storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell' edilizia
rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi
la disciplina degli scarichi, la regolamentazione
delle discariche e il risanamento delle acque.
  2.  Gli interventi finanziari della Regione nei settori di
cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti
dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente
come progetti di attuazione di carattere intersettoriale,
in attuazione del Programma Regionale di
Sviluppo, ai sensi dell' art. 7, LR 31 marzo 1978, n. 34.
  3.  A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana
direttive per l' utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie
degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle
riserve e dell' Azienda regionale delle foreste, nell' ambito
delle attività  disciplinate dalle convenzioni di cui all'
ultimo comma dell' art. 14 e all' ultimo comma dell' art.
21 della presente legge.
  4.  Nell' aggiornamento annuale del rapporto sullo stato
d' attuazione del Programma Regionale di Sviluppo
previsto dall' art. 9 della LR 31 marzo 1978, n. 34, la
Giunta regionale dà  conto al Consiglio regionale dello
stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

  

 
 


ARTICOLO 4 

 (Difesa dei boschi)
 1.  In tutte le aree protette ai sensi della presente
legge:
  - i boschi sono soggetti alla disciplina prevista dall'
art. 3 della LR 27 gennaio 1977, n. 9, fatte salve disposizioni
più  restrittive previste dagli atti che istituiscono
i singoli regimi di tutela o dai relativi atti di pianificazione;
  - i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione
dei beni silvo - pastorali, previsti dall' art. 19 della LR 5
aprile 1976, n. 8, possono comprendere anche le aree di
proprietà  privata con accollo alla Regione della relativa
spesa, nell' ambito dello stanziamento previsto nel bilancio
regionale;  la Regione mette a disposizione le strutture
tecniche dell' Azienda regionale delle foreste per la redazione
di detti piani;
  - i contributi di cui all' art. 15, primo comma, della
 LR 5 aprile 1976, n. 8, nell' ambito dello stanziamento
di bilancio, sono estesi a tutti i terreni compresi nelle aree
medesime, quando si tratti di ricostituzione dei boschi
degradati, diradati o incendiati, di rimboschimento
con specie arboree tipiche locali, di conversione dei cedui
in boschi ad alto fusto, di ripuliture dalle specie infestanti
o diradamento, salvo nel caso di pioppeti artificiali
o di altre colture arboree a rapido accrescimento.
  2.  Nelle aree protette ai sensi della presente legge, ad
eccezione di quelle comprese nell' ambito dei parchi già 
istituiti prima dell' entrata in vitore della presente legge,
l' applicazione della disciplina prevista dall' art. 3 della
 LR 27 gennaio 1977, n. 9, compete, in relazione al tipo
di area protetta ai sensi del precedente art. 1, rispettivamente
agli enti gestori dei parchi, agli enti gestori
delle riserve, agli enti di cui al successivo art. 24, ovvero
alla Giunta regionale.

  

 
 


ARTICOLO 5 

 (Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività 
economiche)
 1.  I piani dei parchi e delle riserve prevedono l' acquisizione
in proprietà  pubblica delle aree per le quali i
piani medesimi prevedano un uso pubblico nonchè  delle
aree per le quali i limiti alle attività  antropiche comportino
la totale inutilizzazione.
  2.  Possono altresì  essere previsti interventi, da realizzare
in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare
nuove localizzazioni per le attività  economiche degli operatori
i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano
cessare la loro attività .

  

 
 




TITOLO I
PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI
PROTETTE
Capo II
Strumenti organizzativi e promozionali

ARTICOLO 6 

 (Comitato tecnico regionale)
 1.  E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale
per l' ambiente naturale, nominato con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente e composto da:
  - l' assessore regionale all' ambiente ed ecologia, o
suo delegato, che lo presiede;
  - dodici esperti di elevata qualificazione in materia
ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli
designati dalle associazioni naturalistiche più  rappresentative
e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni
dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative,
venatorie e piscatorie più  rappresentative.
  2.  Alle sedute partecipa un funzionario della Giunta
regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste,
commercio e turismo, coordinamento per il territorio,
industria e artigianato, cultura e informazione, designato
dall' assessore rispettivamente preposto, nonchè  un
rappresentante del Corpo forestale dello Stato e uno
dell' Azienda regionale delle foreste.
  3.  Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
assegnato al << Servizio Tutela ambiente naturale e
parchi >> della Giunta regionale.
  4.  Compete al Comitato:
  - proporre la delimitazione di nuove aree protette,
anche per l' aggiornamento del piano generale di cui al
precedente art. 1;
  - studiare e proporre programmi di difesa, di gestione
e di sviluppo delle aree protette;
  - individuare le componenti naturalistiche da tutelare;
  - proporre criteri per la difesa e la valorizzazione
del patrimonio naturale ed ambientale;
  - coordinare l' attività  delle Commissioni provinciali
e consorziali per l' ambiente naturale di cui al successivo
art. 7;
  - esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di
competenza della Giunta regionale previsti dalla presente
legge.
  5.  Il Comitato è  rinnovato ogni qual volta venga rinnovato
il Consiglio regionale.
  6.  In sede di prima applicazione della presente legge il
Comitato è  nominato entro trenta giorni dalla sua entrata
in vigore.
  7.  Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente
il rimborso spese per la partecipazione alle
sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'
art. 2, secondo comma, della LR 22 novembre 1982, n.
63.

  

 
 


ARTICOLO 7 

 (Commissioni provinciali e consorziali per l' ambiente
naturale)
 1.  In ogni provicia e nei consorzi intercomunali di
Lecco e Lodi è  istituita la Commissione provinciale e
rispettivamente consorziale per l' ambiente naturale, nominata,
per delega della Regione, dal Presidente della
provincia e del consorzio e composta da:
  - il presidente della Provincia o del consorzio o suo
delegato;
  - un rappresentante per ogni comunità  montana
compresa nella provincia e nel consorzio;
  - un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
  - dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici,
di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni
naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori
agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente
rappresentative.
  2.  Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante
dela provincia o del consorzio intercomunale, o,
per sua delega, da un altro membro della Commissione;
  le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario,
specificamente incaricato.
  3.  Le modalità  di funzionamento delle Commissioni e
le modalità  con le quali esse possono avvalersi di esperti
esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio
competente.
  4.  In sede di prima applicazione della presente legge,
le Commissioni provinciali e consorziali per l' ambiente
naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata
in vigore.
  5.  Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del
consiglio provinciale o dell' assemblea del consorzio intercomunale.
  6.  Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e
consorziali:
  - promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone
di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi
previsti dal successivo art. 25;
  - esprimere parere sui piani di gestione delle riserve
naturali;
  - esprimere parere sulla delimitazione definitiva e
sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.
  7.  Per le zone appartenenti al territorio di più  province
o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali
interessate operano d' intesa fra loro, ovvero sono coordinate
dal Comitato tecnico regionale.

  

 
 


ARTICOLO 8 

 (Comitati di proposta)
 1.  Per ciascuna delle aree protette di cui all' allegato
A, nelle quali è  prevista l' istituzione di un parco naturale,
entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge è  costituito, ove non sia stata ancora approvata
dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco,
un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta
stessa.
  2.  I componenti sono scelti tra amministratori locali
ed esperti e restano in carica fino all' entrata in vigore
della relativa legge istitutiva.
  3.  Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa
l' esatta individuazione delle aree su cui costituire il
parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione
del parco stesso, e può  proporre alla Giunta regionale
l' imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 luglio 1939,
n. 1497, nonchè  l' istituzione di riserve in aree comprese
in quelle destinate a parco, in attesa dell' istituzione di
quest' ultimo.
  4.  Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente
il rimborso spese per la partecipazione alle
sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'
art. 2, secondo comma, della LR 22 novembre 1982, n.
63.

  

 
 


ARTICOLO 9 

 (Valorizzazione ambientale e promozione culturale)
 1.  La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative
volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla
conoscenza dell' ambiente naturale, ai fini della sua tutela,
gestione e fruizione;  in particolare promuove studi
per:
  a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
  b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi
naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una
cartografia ecologica, da coordinare con il programma
di formazione della cartografia regionale;
  c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali
e vegetali, con particolare riferimento alle specie
rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di
reintroduzione;
  d) l' individuazione di nuove aree di protezione o di
nuove misure di tutela.
  2.  La Giunta regionale può  inoltre realizzare stazioni
sperimentali locali.
  3.  Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree
protette, per le finalità  di cui al primo comma del
presente articolo, possono ottenere contributi regionali
di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:
  a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione
di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante
interesse scientifico e culturale;
  b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
  c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
  d) realizzazione e tasformazione dei sentieri per escursioni
e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.

  

 
 


ARTICOLO 10 

 (Formazione professionale e istruzione)
 1.  Nei programmi regionali di formazione professionale
di cui all' art. 64 della LR 7 giugno 1980, n. 95 e
successive modificazioni e integrazioni sono previsti
corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto
alla gestione dei parchi e delle riserve naturali.
  2.  La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle
tecniche di gestione dell' ambiente naturale, con particolare
riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonchè 
corsi di formazione sui problemi della tutela dell' ambiente
naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado,
anche mediante convenzioni stipulate con Università , Istituti
superiori statali e non statali, l' Azienda regionale
delle foreste ed altri enti specializzati.
  3.  La Giunta regionale stipula altresì  convenzioni con
istituti o enti specializzati per la formazione e l' aggiornamento
del personale docente per i corsi di cui ai precedenti
commi.
  4.  La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda
e di educazione civica per il rispetto della natura,
con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione
con le competenti autorità  scolastiche e con gli enti
e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri
fini istituzionali la protezione dell' ambiente.

  

 
 




TITOLO II
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
Capo I
Regime delle riserve naturali

ARTICOLO 11 

 (Classificazione delle riserve naturali)
 1.  Le riserve naturali sono classificate, in relazione al
rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
  a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di
proteggere e conservare integralmente e globalmente la
natura e l' ambiente e nelle quali è  vietata ogni attività 
diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività 
strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline
stabilite dai soggetti cui è  affidata la gestione
delle singole riserve;
  b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di
sorvegliare e orientare scientificamente l' evoluzione della
natura, nelle quali è  consentita solamente la continuazione
delle attività  antropiche tradizionali compatibili
con l' ambiente naturale;  in esse l' accesso del pubblico
è  consentito unicamente per fini culturali, secondo
specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è  affidata
la gestione delle singole riserve;
  c) riserve naturali parziali, aventi finalità  specifiche
- quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica,
idrogeologica e paesistica - nelle quali sono
consentite le attività  umane compatibili con le finalità 
suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai
programmi di cui al successivo art. 14.
  2.  Nell' ambito della stessa riserva naturale, possono
essere congiuntamente comprese aree classificate nelle
diverse categorie di cui al precedente primo comma.
  3.  Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al
fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento
antropico e quelle sottoposte a tutela.
  4.  Nelle aree di rispetto è  consentito l' esercizio delle
tradizionali attività  agricole e zootecniche.

  

 
 


ARTICOLO 12 

 (Procedura per l' istituzione e delimitazione delle riserve
naturali)
 1.  Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite,
anche al di fuori delle aree individuate nell' allegato
A della presente legge, con deliberazione del Consiglio
regionale;  a tal fine la Giunta regionale, sentiti i comuni,
le comunità  montane e le province interessate, delibera
la relativa proposta, cui è  allegata un planimetria
in scala non inferiore a 1: 5.000 dell' area che si propone
di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
  2.  Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione,
chiunque può  presentare osservazioni alla Giunta regionale,
che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni,
al Consiglio regionale.
  3.  La deliberazione istitutiva stabilisce:
  a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale
area di rispetto;
  b) la classificazione della riserva fra le categorie di
cui al precedente art. 11;
  c) il soggetto cui è  affidata la gestione della riserva a
norma del successivo art. 13;
  d) le modalità  e i termini per la elaborazione e l' approvazione
del piano della riserva di cui al successivo art.
14;
  e) i divieti e i limiti alle attività  antropiche nell' ambito
della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima;
  f) le modalità  di finanziamento delle attività  connesse
alle finalità  della riserva.

  

 
 


ARTICOLO 13 

 (Gestione delle riserve naturali)
 1.  La gestione delle riserve è  affidata alla provincia o
alla comunità  montana o ai comuni, singoli o associati,
competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli
enti predetti.
  2.  Il soggetto gestore della riserva:
  a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al
successivo art. 14;
  b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e
al ripristino;
  c) promuove, disciplina e controlla, in conformità  alle
previsione del piano, le utilizzazioni della riserva a fini
scientifici, culturali e didattici;
  d) promuove l' acquisizione delle aree previste dal
piano;
  e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al
successivo art. 32;
  f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo
26;
  g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione
istitutiva della riserva.
  3.  La gestione delle riserve naturali può  altresì  essere
affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione,
sentiti gli enti lcoali interessati, alla Azienda regionale
delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti
come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche
che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo
e tecnico scientifico;  a detti soggetti sono affidati i
compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a),
b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può 
prevedere l' affidamento a tali soggetti di altre funzioni
concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.
  4.  Le riserve individuate all' interno dei parchi naturali
sono gestite, in conformità  a quanto previsto dal presente
capo, dall' ente gestore del parco.
  5.  Nell' ambito delle riserve naturali integrali e orientate,
trova applicazione l' art. 37, comma primo, lett. b),
della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.
  6.  Nelle more dell' approvazione del piano di gestione
della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta
regionale può  autorizzare l' esecuzione e concorrere al
finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.
  7.  La Giunta regionale, d' intesa con la competente
Commissione consiliare, può  autorizzare, in via eccezionale
e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento
e l' adeguamento funzionale e tecnologico,
nonchè  la realizzazione di opere di rilevante interesse
pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere
di interesse statale dall' art. 81, terzo e quarto comma,
del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

  

 
 


ARTICOLO 14 

 (Piano della riserva naturale)
 1.  Per ciascuna riserva naturale, è  formato un piano,
da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale:
  a) determina le opere necessarie alla conservazione e
all' eventuale ripristino dell' ambiente;
  b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree
di pertinenza;
  c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività  esistenti
incompatibili con le finaltià  istitutive della riserva;
  d) regolamenta le attività  antropiche consentite;
  e) individua le aree da acquisire o da espropriare per
pubblica utilità  per il conseguimento delle finalità  della
riserva.
  2.  Il piano di cui al comma precedente è  trasmesso alla
Commissione provinciale o consorziale interessata,
che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento;
  trascorso inutilmente tale termine, il parere
si intende espresso in senso positivo.
  3.  Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il
soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali
o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta
regionale.
  4.  Ai fini della elaborazione della proposta di piano e
della formazione ed attuazione dei programmi di gestione,
il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla
base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica
della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di
competenza di quest' ultima.

  

 
 


ARTICOLO 15 

 (Norme di salvaguardia)
 1.  La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli
in relazione alla situazione dell' area interessata
quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino
nell' area in essa compresa e nella relativa area di rispetto,
a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione della proposta medesima,
fino all' entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e
comunque per non oltre due anni.
  2.  I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche
di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:
  a) di realizzazione di nuovi edifici nonchè  di interventi
su quelli esistenti diversi dall' ordinaria e straordinaria
manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione
senza alterazione di volume, se non per la
creazione o l' ammodernamento di impianti igienici e di
servizio delle abitazioni;
  b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture
in genere;
  c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere
zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
  d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie
alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta,
nonchè  dell' impianto di pioppeti artificiali o di altre
colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali
rotazioni agricole;
  e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione
di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali
inerti;
  f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
  g) d' impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o
di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici
di qualsiasi tipo;
  h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;
  i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in
grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);
  l) di interventi che modifichino il regime o la composizione
delle acque;
  m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee
e comunque di interventi atti ad alterare l' equilibrio
biologico delle specie animali e vegetali;
  n) di attività  venatoria;
  o) di attività  piscatoria;
  p) di altre attività , anche di carattere temporaneo,
specificamente indicate nella proposta, che comportino
alterazioni alla qualità  dell' ambiente incompatibili con
le finalità  della riserva.

  

 
 




TITOLO II
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
Capo II
Regime dei parchi naturali

ARTICOLO 16 

 (Istituzione dei parchi naturali)
 1.  I parchi naturali sono istituiti, previa consultazione
dei comuni, comunità  montane e province interessate,
con legge regionale che stabilisce:
  a) la delimitazione dell' area finalizzata all' applicazione
delle misure di salvaguardia;
  b) l' ente cui è  affidata la gestione;
  c) le modalità  e i termini per l' elaborazione delle proposte
di piano del parco;
  d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla
pubblicazione della proposta di piano territoriale;
  e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione
delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative,
nonchè  delle associazioni e categorie economiche
interessate alla vita del parco.
  2.  La gestione dei parchi è  affidata a consorzi fra i comuni
interessati, alle comunità  montane, alle province o
a consorzi fra comuni, comunità  montane e province;
  può  eventualmente essere affidata ad un ente dipendente
dalla Regione, costituito ai sensi dell' art. 4, dello Statuto
regionale, in cui sia garantita una adeguata rappresentanza
degli enti territoriali interessati.
  3.  Ove l' ente gestore non abbia provveduto entro il termine
di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta
del piano del parco, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, delibera, entro 90
giorni dalla scadenza del termine medesimo, l' elenco
delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in
modo rilevante l' ambiente del parco, per i quali il rilascio
delle concessioni edilizie è  soggetto, fino all' adozione
del piano del parco, al preventivo parere favorevole
della Giunta regionale.

  

 
 


ARTICOLO 17 

 (Strumenti di pianificazione del parco naturale)
 1.  Per ogni parco viene formato un piano territoriale
di coordinamento, avente natura ed effetti di piano territoriale
regionale, ai sensi degli artt. 4 e 7 della LR 15
aprile 1975, n. 51, e un piano di gestione.
  2.  Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica
e ambientale, deve essere elaborato con riferimento
all' intero territorio dei comuni interessati;  in esso
sono enunciati altresì  gli indirizzi - per i suddetti
problemi - in ordine alla pianificazione territoriale delle
parti di detto territorio esterne all' area del parco.
  3.  Il piano territoriale può  disporre modifiche ed integrazioni
alla delimitazione territoriale indicata nella
legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità  ivi
previste.
  4.  Il piano territoriale di coordinamento definisce:
  a) l' articolazione del relativo territorio in aree differenziate
in base all' utilizzo previsto dal relativo regime
di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti
naturali -, nonchè  l' eventuale individuazione
delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico,
anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del DM 2
aprile 1968, n. 1444;
  b) l' indicazione dei soggetti e delle procedure per la
pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
  c) l' individuazione delle aree e dei beni da acquisire in
proprietà  pubblica, anche mediante espropriazione, per
gli usi necessari al conseguimento delle finalità  del parco,
nonchè  degli interventi di cui al secondo comma del
precedente art. 5;
  d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica;  nell'
ambito dei parchi trova applicazione l' art. 37, primo
comma, lett. b), della LR 31 luglio 1978, n. 47;
  e) i tempi e le modalità  di cessazione delle attività  esercitate
nel parco, incompatibili con l' assetto ambientale.
  5.  Il piano territoriale del parco contiene in particolare
le indicazioni di cui all' art. 8, terzo comma, lett. c), f),
g), h), i), l), m), n) della LR 15 aprile 1975, n. 51.
  6.  L' Ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale
attraverso un piano di gestione che ha validità 
triennale ed è  articolato in programmi attuativi annuali.
  7.  Il piano di gestione definisce fra l' altro:
  a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare
quelli afferenti i settori di cui al precedente art.
3, primo comma;
  b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo
e turistico - sportivo per lo sviluppo dell' utilizzazione
sociale del parco;
  c) le previsioni di spesa per l' attuazione del piano e le
priorità  degli interventi;
  d) l' acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche
di cui al successivo art. 32.

  

 
 


ARTICOLO 18 

 (Rapporti con altri strumenti di pianificazione
territoriale)
 1.  Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento
comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici
delle Comunità  montane, che riguardino aree
comprese nei parchi naturali, debbono essere adeguate
alle esigenze di rispetto delle finalità  del parco, e demandano
al piano territoriale del parco, nell' ambito degli
indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio
che vi è  compreso per gli aspetti previsti dal precedente
art. 17.
  2.  Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale
e sui piani urbanistici delle comunità  montane e
sulle relative modifiche, che interessino aree comprese
nei parchi naturali di interesse regionale, deve essere
acquisito, prima della loro adozione, il parere dell' ente
che gestisce il parco.
  3.  Il piano del parco può  individuare zone riservate ad
autonome scelte di pianificazione comunale;  per queste
zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il
coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
  4.  Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono
immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite
di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni
interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi
che vi fossero contenute.
  5.  I comuni apportano al proprio strumento urbanistico
generale, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore
del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente
alle aree comprese nel parco stesso;  entro due anni
dalla stessa data, i comuni procedono all' aggiornamento
dello strumento urbanistico generale relativamente
alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi
derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi
del quinto comma del precedente art. 17.
  6.  Dalla data di pubblicazione della proposta di piano
cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste
dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, primo
comma, lett.  d);  dalla stessa data, fino all' entrata in
vigore della legge di approvazione del piano territoriale
e comunque per non oltre tre anni, è  vietato ogni intervento
in contrasto con le previsioni del piano medesimo
e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica
del piano, da parte della Giunta regionale, ai sensi del
successivo art. 19, secondo comma.

  

 
 


ARTICOLO 19 

 (Procedure per l' approvazione dei piani dei parchi
naturali)
 1.  Il piano territoriale del parco è  approvato con legge
regionale, su proposta dell' ente gestore.
  2.  La proposta di piano territoriale è :
  - pubblicata negli albi dei comuni e delle province
interessate per trenta giorni consecutivi, con l' indicazione
della sede ove chiunque può  prendere visione dei relativi
elaborati;  di tale pubblicazione deve essere dato
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  - soggetta ad osservazioni da parte di chiunque vi
abbia interesse nei successivi trenta giorni;
  - trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle
osservazioni presentate ed alle controdeduzioni dell' Ente
proponente, entro gli ulteriori trenta giorni;
  - verificata, in relazione alla coerenza con gli indirizzi
di politica ambientale della Regione, dalla Giunta regionale,
la quale delibera le modifiche necessarie, entro
sessanta giorni dal ricevimento;
  - trasmessa al Consiglio regionale - unitamente alle
osservazioni pervenute, alle relative controdeduzioni
dell' Ente proponente e alle modiiche apportate dalla
Giunta - per l' esame e l' approvazione.
  3.  Il piano di gestione del parco è  proposto dall' ente
gestore e approvato dalla Giunta regionale.
  4.  Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata
dall' ente gestore entro i termini previsti dalle
singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale
con l' osservanza delle disposizioni di cui al precedente
secondo comma, in quanto compatibili.

  

 
 


ARTICOLO 20 

 (Piani di settore e regolamenti d' uso dei parchi naturali)
 1.  Il piano territoriale di coordinamento del parco può 
prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di
regolamenti d' uso, stabilendone i termini e le modalità 
di approvazione.
  2.  I piani attuativi specificano per singoli settori le
previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.
  3.  I regolamenti d' uso determinano la localizzazione e
graduazione dei divieti e disciplinano le attività  consentite
dalle destinazioni d' uso del territorio.
  4.  I piani di settore e i regolamenti d' uso sono approvati
dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla Giunta
regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

  

 
 


ARTICOLO 21 

 (Compiti dell' ente gestore)
 1.  L' ente gestore del parco:
  a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano
di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore
ed i regolamenti d' uso del parco;
  b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi
della Regione ed agli enti locali su provvedimenti
che riguardino il territorio del parco;
  c) promuove l' acquisizione, anche mediante espropriazione
per pubblica utilità , delle aree individuate nel piano
territoriale come necessarie al conseguimento delle
finalità  del parco;
  d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui
al precedente art. 3;
  e) promuove lo studio e la conoscenza dell' ambiente e
indica gli interventi per la sua migliore tutela;
  f) attua gli interventi previsti nei piani.
  2.  Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del piano territoriale,
sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi,
salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla
Regione:
  a) a titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate
alla Regione ai sensi dell' art. 82 del DPR 24 luglio
1977, n. 616;
  b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di
cui agli artt. 39 e 42 della LR 15 aprile 1975, n. 51.
  3.  Il Consiglio regionale stabilisce le direttive per l' esercizio
delle funzioni di cui al comma precedente.
  4.  I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo
comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione
degli organi dell' ente gestore, in ordine a:
  a) piani territoriali di livello svoracomunale e piani
urbanistici delle comunità  montane;
  b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonchè 
piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;
  c) piani agricoli di zona;
  d) piani delle cave, di cui all' art. 4 della LR 30 marzo
1982, n. 18;
  e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell' attività  estrattiva
e di concessioni di derivazioni d' acqua;
  f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle
attività  di caccia e di pesca nell' area del parco.
  5.  I piani urbanistici generali e le relative varianti,
non ancora approvati alla data di costituzione dell' ente
gestore del parco, devono essere trasmessi dalla Giunta
regionale all' ente stesso per l' espressione del parere di
cui al precedente quarto comma.
  6.  I pareri di competenza dell' ente gestore del parco,
qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli
alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto
dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata
in attuazione di disposizioni della Comunità  economica
europea nella specifica materia.
  7.  L' ente gestore del parco, ai fini dell' elaborazione
delle proposte di piano territoriale e di piano di gestione,
dei regolamenti d' uso e dei piani attuativi di settore
del parco, nonchè  ai fini dell' attuazione di specifici interventi
e programmi, si avvale anche, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione tecnica dell' Azienda
regionale delle foreste per gli aspetti di competenza
di quest' ultima.

  

 
 


ARTICOLO 22 

 (Consorzi per la gestione dei parchi naturali)
 1.  I consorzi per la gestione dei parchi, ove previsti,
sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta, che
ne approva contestualmente lo statuto.
  2.  A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o l' assessore
competente, se delegato, convoca, entro trenta
giorni dall' entrata in vigore della legge istitutiva del
parco, un Comitato composto dai sindaci dei comuni e
dai presidenti delle province e delle comunità  montane
indicate dalla legge istitutiva o da loro delegati, per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello
statuto del consorzio che, dopo l' adozione da parte dei
singoli enti, è  trasmesso alla Giunta regionale.
  3.  Il Comitato di cui al precedente comma nella prima
seduta elegge un ufficio di presidenza e una segreteria.
  4.  Il Comitato può  avviare l' attività  di pianificazione,
nelle more dell' approvazione dello Statuto del consorzio,
anche richiedendo alla Giunta regionale la costituzione
di uno specifico gruppo di esperti in problemi di
tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

  

 
 


ARTICOLO 23 

 (Coordinamento fra parchi contigui)
 1.  Al fine di coordinare l' elaborazione dei piani e la
programmazione e l' attuazione degli interventi nei parchi
naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la
Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione
di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti
gestori dei parchi medesimi.

  

 
 




TITOLO II
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
Capo III
Regime dei monumenti naturali e delle altre aree
regionali protette

ARTICOLO 24 

 (Monumenti naturali)
 1.  I monumenti naturali sono individuati, anche al di
fuori delle aree di cui all' allegato A della presente legge,
con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni,
le comunità  montane e le province interessate.
  2.  La relativa deliberazione è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione e ad essa è  allegata la cartografia,
in scala 1: 2000, qualora la tutela si estenda anche all'
area circostante il monumento.
  3.  Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque
può  presentare osservazioni alla Giunta regionale,
la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione
delle aree, indicando altresì  l' eventuale area di
rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività  consentite
e le modalità  del loro esercizio, nonchè  l' ente che deve
provvedere alle opere di cui al successivo quinto
comma.
  4.  I monumenti naturali localizzati nell' ambito di un
parco o di una riserva naturale sono individuati rispettivamente
nei piani di cui ai precedenti artt. 14 e 17.
  5.  Alle opere necessarie per la conservazione, l' apposizione
delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art.
32, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali,
nonchè  alla vigilanza, provvede:
  - la comunità  montana, per quelli compresi nel proprio
territorio;
  - l' organismo gestore del parco o della riserva per
quelli localizzati nell' ambito di un parco o di una riserva
naturale;
  - il comune, nei restanti casi.
  6.  Qualora la delimitazione territoriale del monumento
naturale interessi più  comuni, la deliberazione di cui
al precedente secondo comma indica il comune a cui è 
attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonchè  le
forme di intesa con gli altri comuni interessati.
  7.  La Regione può  assegnare contributi, ai sensi del
successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente
5º comma, per concorrere alle spese di conservazione,
ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche.
  8.  Fino all' entrata in vigore dei piani di cui al precedente
quarto comma, si applicano anche ai monumenti
naturali compresi nell' ambito di un parco o di una riserva
naturale le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo
comma del presente articolo.
  9.  Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene
può  essere acquistato dall' ente gestore, ovvero espropriato
per pubblica utilità , con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, in applicazione della legislazione
vigente in materia di esproprii.
  10.  Dalla data di pubblicazione della deliberazione di
cui al primo comma e fino all' entrata in vigore della deliberazione
di cui al terzo comma del presente articolo,
è  vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'
area su cui insiste.

  

 
 


ARTICOLO 25 

 (Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale)
 1.  Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale
di cui alla lettera d) del primo comma del precedente
art. 1, individuate nell' allegato A della presente
legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l' ambiente
naturale previste dal precedente art. 7 provvedono:
  - a promuovere l' analisi puntuale del patrimonio naturale,
ambientale e paesaggistico;
  - a proporre le aree da destinare a nuove riserve o
parchi naturali;
  a proporre l' individuazione dei monumenti naturali;
  - a indicare gli altri interventi e le misure di tutela
per la salvaguardia ed il recupero dell' ambiente;
  - a proporre criteri per la revisione degli strumenti
urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse,
dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso
nelle zone medesime.

  

 
 




TITOLO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 26 

 (Vigilanza)
 1.  La vigilanza sull' osservanza dei divieti e delle prescrizioni
in materia di tutela dell' ambiente naturale nei
parchi, nelle riserve naturali è  esercitata dagli enti che
gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio
personale a ciò  preposto.  Nelle riserve naturali gestite
da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall'
azienda regionale delle foreste, ai sensi del precedente
art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate
alla Provincia, per i territori non montani, ovvero
alla Comunità  Montana competente per territorio.
  2.  I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi
per l' attività  di vigilanza, previe opportune intese,
anche dei Comuni, del corpo forestale dello Stato e del
servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla legge
regionale 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o
in collaborazione fra loro.
  3.  Previe le necessarie intese, possono essere istituite
specifiche strutture del Corpo forestale dello Stato destinate
ad operare specificatamente nell' area di ciascun
parco o riserva naturale.
  4.  I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica
predispongono, per ciascuno dei parchi e per
ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed
ambientale compresi nel territorio di loro competenza,
un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'
ambiente naturale, da trasmettere a cura dell' ente organizzatore
del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno,
alla Giunta regionale.
  5.  I commi primo e secondo dell' art. 27 della LR 27
luglio 1977, n. 33 sono abrogati e sono sostituiti dai seguenti:
  << La vigilanza sull' osservanza degli obblighi e dei divieti
posti dalle disposizioni della presente legge è  affidata
oltre che al personale espressamente autorizzato
dagli enti gestori delle aree protette, al personale del
Corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di
caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale
e alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza
ecologica di cui alla LR 29 dicembre 1980, n.
105 >>.
  << Ai soggetti di cui al comma precedente compete l' accertamento
delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi
regionali >>.

  

 
 


ARTICOLO 27 

 (Sanzioni amministrative)
 1.  Sono perseguite con le sanzioni amministrative di
cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle
prescrizioni obbligatorie stabiliti:
  a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette
e dai relativi provvedimenti di attuazione;
  b) dalle disposizioni di cui alla LR 27 gennaio 1977,
n. 9;
  c) su tutto il territorio della Regione, dalle disposizioni
di cui ai titoli III, IV e V della LR 27 luglio
1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e
secodo i criteri previsti dall' art. 11 L. 24 novembre
1981, n. 689, nonchè  dagli articoli 28 e 29 della presente
Legge, avendo riguardo, in particolare, all' opera svolta
dall' agente per l' eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, in ottemperanza agli obblighi
di ripristino o recupero ambientale >>.
  3.  I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto
b) debbono essere osservati nell' ambito territoriale di
tutte le aree protette ai sensi della presente legge - ad
esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 - intendendosi
sostituiti ai consorzi previsti dalla predetta
legge gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali,
nonchè  i soggetti preposti alla tutela dei monumenti naturali.

  

 
 


ARTICOLO 28 

 (Danno ambientale con possibilità  di ripristino)
 1.  Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale
con possibilità  di ripristino, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del
profitto derivante dalla trasgressione e comunque non
inferiore a L. 1.000.000.
  Il profitto si determina con riferimento all' utilità  economica
che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre
dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'
incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito
della realizzazione della condotta vietata >>.
  2.  L' autorità  competente provvede altresì  ad ingiungere
il ripristino integrale, stabilendone le modalità  e i termini
e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l' amministrazione
potrà  provvedere in sostitutizone e a spese
del contravventore.
  3.  La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo
comma può  essere ridotta fino ad un terzo del minimo,
nel caso di immediata e completa ottemperanza all' obbligo
di ripristino.
  4.  In caso di inottemperanza all' obbligo di ripristino,
ferma restando la facoltà  dell' amministrazione di provvedere
in sostituzione dell' obbligato e a sue spese, la
sanzione pecuniaria è  aumentata di un importo pari
all' 1% dell' ammontare della sanzione medesima, per ogni
giorno intero di ritardo.
  5.  Decorso invano il termine fissato, l' autorità  competente
procede all' esecuzione d' ufficio delle opere di ripristino
e successivamente ingiunge al trasgressore il
rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni
del RD 14 aprile 1910, n. 639

  

 
 


ARTICOLO 29 

 (Danno ambientale senza possibilità  di ripristino)
 1.  Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale
senza possibilità  di ripristino, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo
del profitto derivante dalla trasgressione e comunque
non inferiore a L. 1.500.000, determinato ai sensi del primo
comma del precedente art. 28.
  2.  L' autorità  competente provvede altresì  ad ingiungere
il recupero ambientale, stabilendone le modalità  e i
termini, prevedendo interventi di migliormaento ambientale
compensativi della compromissione arrecata all'
ambiente e comuncando che, in caso di inadempienza,
l' amministrazione potrà  provvedere in sostitutizone e a
spese del contravventore.
  3.  In caso di inottemperanza all' obbligo di recupero
ambientale, ferma restando la facoltà  dell' amministrazione
di provvedere in sostituzione dell' obbligato e a sue
spese, la sanzione pecuniaria è  aumentata di un importo
pari all' 1% dell' ammontare della sanzione medesima,
per ogni giorno intero di ritardo.
  4.  Decorso invano il termine fissato, l' autorità  competente
procede all' esecuzione d' ufficio delle opere di ripristino
e successivamente ingiunge al trasgressore il
rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni
del RD 14 aprile 1910, n. 639.

  

 
 


ARTICOLO 30 

 (Danno ambientale di minima entità )
 1.  In caso di violazioni che comportino danno ambientale
di minima entità , per il quale non si ritenga opportuna
l' ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale
o che non comportino danno ambientale, si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.
  2.  In caso di totale assenza di profitto da parte del
trasgressore, la sanzione può  essere ulteriormente ridotta
fino a L. 50.000.

  

 
 


ARTICOLO 31 

 (Competenza per l' irrogazione delle sanzioni)
 1.  La competenza all' irrogazione delle sanzioni di cui
ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente
alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della
presente legge:
  a) nei parchi naturali, all' ente gestore del parco;
  b) nelle riserve naturali, all' ente gestore della riserva,
alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla
comunità  montana competente per territorio, nei casi
previsti dal precedente art. 13, terzo comma;
  c) nei monumenti naturali, all' ente che provvede alla
loro tutela.
  2.  Restano ferme, per il restante territorio, le competenze
dei comuni e delle amministrazioni provinciali
stabilite dall' art. 28 della LR 27 luglio 1977, n 33, così 
come modificato dall' art. 4 della LR 6 giugno 1983, n.
71.
  3.  Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti
di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.
  4.  I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli
enti competenti per l' irrogazione delle medesime;
  l' autorità  competente dispone comunque, ai sensi della
legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale
della trasgressione, decidendone la destinazione.

  

 
 




TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 32 

 (Segnaletica)
 1.  I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti
naturali sono indicati a cura dell' ente gestore con apposite
tabelle.
  2.  Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile,
nei punti di intersezione del perimetro del parco con le
strade di accesso e devono essere mantenute in buono
stato di conservazione e di leggibilità .
  3.  La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari
tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di
uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme
nazionali e internazionali vigenti.

  

 
 


ARTICOLO 33 

 (Interventi sostitutivi)
 1.  In caso di imminente pericolo per la conservazione
dell' ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti
naturali e di inerzia dell' ente competente, la
Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti
necessari ed urgenti previsti dalla presente
legge e da altre normative in vigore.

  

 
 


ARTICOLO 34 

 (Parchi locali di interesse sovracomunale)
  1.  Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
su conforme deliberazione della Giunta regionale
e su richiesta degli enti locali competenti per territorio,
può  riconoscere parchi da essi istituiti come parchi locali
di interesse sovracomunale, anche ai fini di quanto
previsto dal successivo art. 40.
  2.  Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di
contributi per l' acquisizione delle aree, la realizzazione
e la gestione del parco.

  

 
 


ARTICOLO 35 

 (Norme per la provincia di Sondrio)
 1.  Per il territorio della provincia di Sondrio, eventuali
proposte di modifiche al piano delle aree protette di
cui al precedente art. 2 possono essere trasmesse alla
Giunta regionale, per la verifica di cui al secondo comma
dello stesso art. 2, dal Comitato per il progetto integrato
Valtellina di cui all' art. 2 della legge 19 maggio
1980, n. 61 e successive modificazioni.

  

 
 


ARTICOLO 36 

 (Riserve naturali locali istituite ex LR 17 dicembre
1973, n. 58)
 1.  Con l' entrata in vigore della presente legge sono
classificate come riserve naturali di interesse regionale
le seguenti riserve naturali locali, istituite ai sensi della
 LR 17 dicembre 1973, n. 58:
  - << Bosco WWF di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni >>,
nei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago,
istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 42 del 9 luglio 1979;
  - << Valpredina >> in Comune di Cenate di Sotto, istituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale n.
514 del 2 dicmebre 1982;
  - << Valli di Sant' Antonio >> in Comune di Corteno Golgi,
la cui costituzione è  stata approvata con deliberazione
del Consiglio regionale il 5 maggio 1983 n. III/ 1175.
  2.  Il Consiglio regionale con propria deliberazione detta,
per quanto già  non risulti dagli istitutivi, le disposizioni
di cui al terzo comma del precedente art. 12.

  

 
 


ARTICOLO 37 

 (Biotopi, e geotopi individuati ex LR 27 luglio 1977 n.
33)
 1.  I biotopi e geotopi già  individuati con deliberazione
del Consiglio regionale ai sensi del titolo II della LR
27 luglio 1977, n. 33 ed inclusi nell' allegato A come riserve
e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla
presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti
naturali.
  2.  Le misure di salvaguardia previste dall' art. 5 della
predetta legge conservano efficacia fino all' approvazione
da parte del Consiglio regionale delle determinazioni
previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e
del terzo comma del precedente art. 24;  tali provvedimenti
sono adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
  3.  Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali,
conservano efficacia gli adempimenti già  posti in essere
dalla Giunta regionale, in attuazione dell' art. 4 della
 LR 27 luglio 1977, n. 33.

  

 
 


ARTICOLO 38 

 (Parchi locali di interesse sovracomunale già  costituiti)
 1.  Con l' entrata in vigore della presente legge si intendono
riconosciuti come parchi locali di interesse sovracomunale
per gli effetti di cui al precedente art. 34:
  - il parco << Bosco comunale >> di Legnano( MI), di cui
al decreto del Presidente della Giunta regionale numero
793 del 23 giugno 1976;
  - il parco << 1º maggio >> di Malnate( VA), di cui al decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 794 del 23
giugno 1976;
  - il parco << Nord Milano >>( MI), istituto con LR
11 giugno 1975, n. 78.
  2.  Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del
parco Nord Milano e successive integrazioni e modificazioni,
per quanto riguarda la delimitazione dell' area del
parco;  restano altresì  fermi gli effetti del piano territoriale
del medesimo parco, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. II/ 663 e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè  le disposizioni
speciali di cui alla LR 10 agosto 1982, n. 46, che
prevede contributi finanziari a favore del parco Nord
Milano.

  

 
 


ARTICOLO 39 

 (Termini per l' istituzione dei parchi naturali)
 1.  Nell' ambito delle aree classificate a parco naturale
di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce
i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente
art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime
di tutela;  le procedure di approvazione delle singole
leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura
in corso, con le seguenti priorità :
  - alla data di entrata in vigore della presente legge:
Adamello, Adda Nord, Adda Sud, Pineta di Appiano Gentile
e Tradate, Monte Barro, Valle del Lambro, Montevecchia
e Valle del Curone;
  - entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei
Fiori, Alto Garda bresciano, Serio, Mincio;
  - entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - ValMasino
e Val Codera, Oglio, Grigne.

  

 
 


ARTICOLO 40 

 (Procedure di spesa)
 1.  Le domande di contributo di cui alla presente legge
devono pervenire alla Giunta regionale - Settore ambiente
ed ecologia - entro il 31 marzo di ogni anno, corredate
di un programma dettagliato delle attività  e di un
preventivo analitico delle spese previste.
  2.  La Giunta regionale, d' intesa con la competente
commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni
anno un piano per la concessione dei contributi di
cui al primo e secondo comma del successivo art. 41;
  detto piano determina altresì  le iniziative di cui ai precedenti
artt. 9, primo e secondo comma e 10, quarto
comma, che la Giunta regionale deve direttamente attuare.
  3.  In sede di prima applicazione della presente legge,
il piano di cui al precedente comma è  approvato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa.

  

 
 


ARTICOLO 41 

 (Norma finanziaria)
 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
  6.  E' abrogato l' art. 23, secondo comma, della LR 21
luglio 1979, n. 36.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 7.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1984, è  abrogata
l' autorizzazione legislativa, di cui alla LR 6 giugno
1980, n. 71, art. 5, secondo comma, che rinvia alla legge
di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi
dell' art. 22, primo comma, della LR 31 marzo 1978,
n. 34, la determinazione degli oneri relativi alle spese afferenti
la realizzazione delle opere necessarie alla conservazione
e al ripristino delle zone di biotopo e geotopo
sottoposte a tutela, di cui all' art. 6 della LR 27 luglio
1977, n. 33.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 8.  In relazione alle disposizioni di cui al precedente
quarto comma, al quadro di previsione delle spese del
bilancio pluriennale 1983- 1985, Parte I << Spese per l' adempimento
di funzioni normali >>, tabelle relative a
<< Previsioni di spesa riferite a leggi operanti >>, spese correnti
operative, sono apportate le sottoindicate variazioni:
  - Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità  2, attività 
1 << Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e
delle riserve naturali >>, le previsioni di spesa per ciascuno
degli anni 1984 e 1985 sono incrementate di L. 100
milioni;
  - Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità  2, attività 
3 << Interventi per la valorizzazione di particolari biotopi
e geotopi >>, le previsioni di spesa per ciascuno degli anni
1984 e 1985 sono ridotte di L. 100 milioni.
  9.  Alla determinazione della spesa di cui ai precedenti
primo e terzo comma si provvede, per gli anni successivi,
con la legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi, ai sensi dell' art. 22, primo comma, della LR 31
marzo 1978, n. 34.
  10.  Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti
primo e terzo comma nonchè  secondo e quarto comma
trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale
1983- 1985, rispettivamente alla Parte I << Spese per l' adempimento
di funzioni normali >>, attività  << Realizzazione,
gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve
naturali >>, tabella relativa alle << Previsioni di spesa riferite
a leggi operanti >> e alla Parte II << Spese per i programmi
di sviluppo >>, progetto << Realizzazione, gestione e miglioramento
dei parchi e delle riserve naturali >>, tabella
relativa alle << Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti
legislativi >>.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 11.  Al finanziamento dell' onere per il 1983:
  - di L. 2.500 milioni per le finalità  previste dai precedenti
primo e terzo comma, si provvede mediante impiego
delle risorse regionali resesi disponibili in conseguenza
di quanto disposto dal precedente quinto
comma;
  - L. 10.000 milioni, per gli interventi previsti dai
precedenti secondo e quarto comma, si fa fronte mediante
impiego di pari quota del << Fondo globale per il
finanziamento delle spese di investimento derivanti da
provvedimenti legislativi finanziate con mutui, iscritto
al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 12.  Agli oneri derivanti dalla costituzione dei Comitati
di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 22, si provvede mediante
impiego delle somme stanziate negli stati di previsione
dellle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e
successivi, sul capitolo 1.1.2.3.1.322 << Spese per il funzionamento
di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità  di missione
ed i rimborsi spese >>.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 13.  Agli oneri derivanti dall' attuazione delle iniziative
di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvede
mediante impiego delle somme stanziate negli stati di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1983 e successivi, sul capitolo 1.3.2.3.1.1218 << Spese
per il funzionamento dei centri di formazione professionale
convenzionati con la Regione, nonchè  spese per
le attività  di formazione professionale non svolte presso
i centri >>.
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
  A) Variazioni in diminuzione:
  A1 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa
del capitolo 1.4.4.2.1.518 << Oneri e contributi per spese
di gestione dei parchi di interesse regionale e locale,
nonchè  per studi, ricerche e iniziative promozionali e di
salvaguardia nel settore >> è  ridotta di L. 2.500 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
  a) il capitolo 1.4.4.2.1.1663 << Contributi per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali per
l' ambiente naturale, fa favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi >>, con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 b) il capitolo 1.4.4.2.1.1664 << Contributi per studi naturalistici,
forme di propaganda, allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici ed itinerari didattici, a favore
di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette >>,
con la dotazione finanziaria di competenza e di
cassa di L. 100 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 c) il capitolo 1.4.4.2.1.1665 << Contributi per l' attuazione
di corsi in materia ambientale e per la formazione e
l' aggiornamento dei relativi docenti, a favore di Università ,
Istituti superiori, altri enti specializzati, nonchè  a
favore dell' Azienda regionale delle foreste >>, con la dotazione
dinanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 d) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 << Contributi per la gestione
delle riserve e dei parchi naturali a favore dei relativi
enti gestori >>, con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 1.600 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 e) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 << Contributi per le funzioni
amministrative delegate e subdelegate in materia di salvaguardia
delle fasce lacustri e fluviali e di beni ambientali,
a favore degli enti gestori dei parchi >>, con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 20 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 f) il capitolo 1.4.4.2.1.1668 << Contributi per la gestione
dei parchi locali di interesse sovracomunale a favore dei
comuni e loro consorzi >>, con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 100 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 g) il capitolo 1.4.4.2.1.1669 << Ontributi in capitale per
le spese di conservazione e ripristino nonchè  per l' acquisto
delle tabelle segnaletiche a favore degli enti gestori
delle aree protette >>, con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 300 milioni;
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
  B1 - alla parte I, ambito 4, setttore 4, finalità  2, attività 
1 sono istituiti:
OMISSIS
 h) il capitolo 1.4.4.2.1.1670 << Spese per la promozione
di studi e di forme di propaganda e di educazione civica
concernenti l' ambiente >>, con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 320 milioni;
  B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:
  a) il capitolo 2.4.4.2.1.1671 << Contributi in capitale per
l' acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi
a nuove localizzazioni di attività  economiche e alla tutela
nonchè  alla valorizzazione del patrimonio ambientale,
a favore degli enti gestori delle aree protette, con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.000
milioni;

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:
OMISSIS
 b) il capitolo 2.4.4.2.1.1672 << Contributi in capitale per
la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta
e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni
e gruppi operanti nelle aree protette >>, con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:
OMISSIS
 c) il capitolo 2.4.4.2.1.1673 << Contributi in capitale per
l' acquisizione delle aree di parchi locali di interesse
sovracomunale, a favore dei comuni e loro consorzi >>, con
la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.
1.700 milioni;

 1.  Per il conseguimento delle finalità  di tutela dell' ambiente
naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna
contributi per l' anno 1983 per i seguenti importi:
  - L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi
intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento
delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente
art. 7;
  - L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi
operanti nelle aree protette, per studi naturalistici,
forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici,
giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente
art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
  - L. 10 milioni a favore di Università , Istituti superiori
e altri enti specializzati, nonchè  a favore dell' Azienda
regionale delle foreste, per l' attuazione dei corsi in
materia ambientale e per la formazione e aggiornamento
dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo
comma;
  - L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni e loro consorzi nonchè  a favore degli
enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni
naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei
parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma,
16, secondo comma e 17, settimo comma;
  - L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi,
per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai
sensi del precedente art. 21, secondo comma;
  L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi
per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
  - L. 300 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per le opere di conservazione e ripristino nonchè  per
l' acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
  2.  La Regione assegna per l' anno 1983 contributi in capitale
<< una tantum >> per programmi di sviluppo:
  - L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità 
montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla
Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche,
per l' acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove
localizzazioni di attività  economiche, gli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
e l' acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5,
17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
  - L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni
e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione
e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni
di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma
- lett. d);
  - L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi,
per l' acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse
sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo
comma;
  3.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni,
per la promozione di studi e forme di propaganda e di
educazione civica concernenti l' ambiente, di cui ai precedenti
artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
  4.  E' autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni,
per la concessione di contributi in capitale << una tantum >>,
per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione
di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale
ed ecologico.
  5.  In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari
importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni
- in applicazione dell' art. 22, primo comma, della
 LR 31 marzo 1978, n. 34 - con LR 21 febbraio 1983,
n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo
quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello
stato di previsione delle spese per l' esercizio finanziario
1983.
OMISSIS
 14.  In relazione a quanto disposto dal primo e terzo
comma del presente articolo, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983
sono apportate le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) Istituzione di nuovi capitoli:
OMISSIS
 B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto
1 sono istituiti:
OMISSIS
 d) il capitolo 2.4.4.2.1.1674 << Contributi in capitale per
la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse
ambientale ed ecologico >>, con la dotazione finanziaria
di competenza e cassa di L. 50 milioni.


  

 
 


ARTICOLO 42 

 (Abrogazione di norme)
 1.  Sono abrogati:
 1.  Sono abrogati:
  a) la LR 17 dicembre 1973, n. 58;

 1.  Sono abrogati:
OMISSIS
 b) il titolo I e gli artt. 13, 14 e 15 della LR 9 gennaio
1974, n. 2 e gli artt. 1 e 2 della LR 14 giugno 1976, n.
15;

 1.  Sono abrogati:
OMISSIS
 c) la LR 22 gennaio 1976, n. 5;

 1.  Sono abrogati:
OMISSIS
 d) il titolo II della LR 27 luglio 1977, n. 33, l' art.
26 e il primo comma dell' art. 28 della stessa legge, come sostituito
dall' art. 4 della LR 6 giugno 1980, n. 71, fatti
salvi gli impegni economici già  assunti;

 1.  Sono abrogati:
OMISSIS
 e) la LR 11 giugno 1975, n. 78 e successive modificazioni
e integrazioni, salvo quanto disposto dal secondo
comma del precedente art. 38 della presente legge.


  

 
 


ARTICOLO 43 

 (Norma di raccordo)
 1.  Restano ferme le disposizioni di cui alla LR 22
marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il parco naturale
della Valle del Ticino.
  2.  Restano altresì  ferme le procedure previste dalla
 LR 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni,
per quanto riguarda l' approvazione del piano territoriale
di coordinamento del parco naturale delle Groane.
  3.  I consorzi dei parchi già  istituiti prima della data di
entrata in vigore della presente legge - Parco lombardo
della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco dei Colli
di Bergamo - adeguano, entro sei mesi dalla predetta
data, il proprio statuto ai contenuti di cui all' art. 16, primo
comma, lett. e) della presente legge.

  

 
 


ARTICOLO 44 

 (Clausola d' urgenza)
 1. La presente legge regionale è  dichiarata urgente ai
sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
 La presente legge regionale è  pubblicata nel bollettino
ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Lombarda.
 Milano, 30 novembre 1983
 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13
ottobre 1983 e vistata dal Commissario del Governo con
nota del 25 novembre 1983 prot. n. 22502/ 14392).

  

 
 
ALLEGATO 1:

Allegato A)
<< Piano generale delle aree regionali protette. Norme
per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e
dei monumenti naturali nonchè delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale >>. 

 


 a) Parchi naturali: (cartografia in scala 1: 25.000)
 1) Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito
con LR 9 gennaio 1974, n. 2
  2) Parco delle Groane, istituito con LR 20 agosto
1976, n. 31
  3) Parco dei Colli di Bergamo, istituito con LR 18 agosto
1977, n. 36
  4) Parco dell' Adamello
  5) Parco dell' Adda Nord
  6) Parco dell' Adda Sud
  7) Parco dell' Alto Garda Bresciano
  8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
  9) Parco del Campo dei Fiori
  10) Parco della Valle del Lambro
  11) Parco dell' Oglio
  12) Parco del Mincio
  13) Parco del Bernina, del Disgrazia, della Val Masino
e della Val Codera
  14) Parco delle Grigne
  15) Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
  16) Parco delle Alpi Orobie
  17) Parco del Monte Barro
  18) Parco del Serio
  19) Parco del Livignese.
 b) Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a
1: 5000)
 1) Fontanile Brancaleone (Bergamo)
  2) Valle del Freddo (Bergamo)
  3) Beschi del Giovetto di Palline (Bergamo - Brescia)
  4) Altopiano di Cariadeghe (Brescia)
  5) Piramide di Zone (Brescia)
  6) Sorgente Funtanì  (Brescia)
  7) Torbiere d' Iseo (Brescia)
  8) Valle di Bondo (Brescia)
  9) Fontana del Guercio (Como)
  10) Lago di Montorfano (Como)
  11) Lago di Piano (Como)
  12) Lago di Sartirana (Como)
  13) Riva orientale del lago di Alserio (Como)
  14) Sasso Malascarpa (Como)
  15) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como - Sondrio)
  16) Naviglio di Melotta (Cremona)
  17) Complesso morenico di Castellaro Lagusello
(Mantova)
  18) Isola Boschina (Mantova)
  18) Palude di Ostiglia (Mantova)
  20) Valli del Mincio (Mantova)
  21) Fontanile Nuovo (milano)
  22) Sorgenti della Muzzetta (milano)
  23) Boschetto di Scaldasole (Pavia)
  24) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia)
  25) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia)
  26) Monte Alpe (Pavia)
  27) Marmitte dei Giganti (Sondrio)
  28) Paluaccio di Oga (Sondrio)
  29) Piramidi di Postalesio (Sondrio)
  30) Lago di Biandronno (Varese)
  31) Lago di Ganna (Varese)
  32) Palude Brabbia (Varese)
  33) Adda Morta (Milano - Cremona)
  34) Palata Menasciutto (Cremona)
  35) Le Bine (Cremona - Mantova)
  36) Isola Bescone (Mantova)
  37) Monticchie (Milano)
  38) Garzaia di Acqualunga (Pavia)
  39) Garzaia del Bosco Basso (Pavia)
  40) Garzaia della Carola (Pavia)
  41) Garzaia della Cascina Isola (Pavia)
  42) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia)
  43) Garzaia di Celpenchio (Pavia)
  44) Garzaia della Rinalda (Pavia)
  45) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia)
  46) Garzaia di S.  Alessandro (Pavia)
  47) Garzaia della Verminesca (Pavia)
  48) Palude Loja (Pavia)
  49) Pian Gembro (Sondrio)
  50) Bosco WWF Vanzago (Milano)
  51) Valpredina (Bergamo)
  52) Valle S. Antonio (Brescia)
  53) Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo
(Brescia).

 c) Monumenti naturali: (cartografia in scala 1: 2000)
 1) Masso di Arenaria rossa del Permico (Bagolino)
  2) Il Baluton (Provaglio d' Iseo)
  3) Pietra Luna (Bellagio)
  4) Pietra Lentina (Bellagio)
  5) Pietra Nairola (Blevio)
  6) Sasso di Preguda (Valmadrera)
  7) Pietra Pendula (Torno)
  8) Sass Negher o Sasso Nero (Valmadrera)
  9) Sasso di Guidino (Besana Brianza)
  10) Preia Buia (Sesto Calende)
  11) Sasso Cavallaccio (Ranco)
  12) Buco del Frate (Prevalle)
  13) Cascate dell' Acqua Fraggia (Piuro)

 d) Aree di rilevanza ambientale: (cartografia in scala
1: 100.000)
 1) Alto Lago di Como e Alpi Lepontine
  2) Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia
  3) Valgrosina - Val Viola
  4) Mortirolo - Aprica
  5) Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo
6) Angera - Varese
  7) Monte Orsa
  8) Spina Verde
  9) Medio Olona
  10) Brughiera Comasca
  11) Monte Bisbino - Sasso Gordona
  12) Monte Galbiga
  13) Triangolo Lariano
  14) Moregallo Alpe Alto
  15) San Genesio - Colle Brianza
  16) Pegorino
  17) Isola
  18) Resegone
  19) Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola
  20) Corso Superiore del Fiume Serio
  21) Endine - Iseo
  22) Corso Superiore del Fiume Oglio
  23) Monte Guglielmo
  24) Monte Isola
  25) Franciacorta
  26) Monte Orfano
  27) Caffaro - Valle Sabbia
  28) Anfiteatro Morenico del Garda
  29) Sesia
  30) Po
  31) Agogna
  32) Terdoppio - Arbogna
  33) Sud Milano - Medio Lambro
  34) Colline di S. Colombano
  35) Oltrepo Pavese.