LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-01-2000

REGIONE LOMBARDIA
RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN LOMBARDIA.
ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 
(CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI 
 ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 2
del 10 gennaio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale






ARTICOLO 1

(Disposizioni comuni)

1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), la presente legge individua le
funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie
funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle
materie di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) 	sviluppo economico ed attività produttive;
b) 	territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) 	servizi alla persona e alla comunità;
d) 	polizia amministrativa.

2.  Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in
applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non
attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio
regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità
montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed
organizzative;
b) completezza , omogeneità ed unicità della responsabilità
amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria
responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed
un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato
esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei
conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e
dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all’idoneità
organizzativa dell’ammministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli
enti locali nell’esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e
concertazione tra la Regione e gli enti locali.

3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel
rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, il
trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche
l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le
attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse,
secondo i principi fissati dalla normativa regionale.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le
funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli
enti locali, anche le funzioni di  vigilanza e controllo.

5. Annualmente, il documento di programmazione economico - finanziaria
regionale individua le priorità delle politiche d’intervento della
Regione per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e dei
programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o
delega.

6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di
rilevanza strategica  che richiedono l’intervento congiunto dello
Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di
soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui
alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui
all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998,
con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire
condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la
Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione
regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla
legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità
ai modelli di programmazione comunitaria.

8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per
l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la
individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione,
nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la
formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono
comunque garantire:

a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal
programma regionale di sviluppo e  suoi aggiornamenti annuali a
livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l’unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per
l’approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l’azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione
centrale, volta all’armonizzazione, alla chiarezza e alla
semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e
accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli
interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di
programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di
tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell’aria.

9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in
capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti
locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza,
per le materie di propria competenza, il ruolo dell’autonomia dei
privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro
forme associative.

10.  In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le
province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali
svolgono e coordinano l’attuazione delle attività e dei servizi di
propria competenza promuovendo e valorizzando l’apporto delle
formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento
alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi
senza finalità di lucro.

11.  La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono
trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui
affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in
termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli
minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria
competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono
essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono,
per loro natura, l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli
enti locali.

12.  Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al
comma 16, individua:

a) i servizi e le attività che possono essere oggetto di affidamento a
terzi;
b) i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
c) le modalità di affidamento, salva restando l’osservanza della
normativa statale di settore;
d) i termini massimi per l’espletamento di servizi ed attività
affidati;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi ed attività
affidati;
f) le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.

13.  Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva
competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e
tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie
costituzionalmente garantite.

14.  Un’apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui
all’art. 77 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)
è dedicata al monitoraggio e allo stato di attuazione dei piani e dei
programmi delle materie oggetto della presente legge. La redazione
della suddetta sezione è effettuata anche sulla base dei dati forniti
dall’osservatorio di cui al comma 44.

15.  Con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali, in caso
di accertata, persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’assessore competente per materia, assegna
all’ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei
mesi, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
regionale, sentito l’ente inadempiente, dispone specifici interventi
sostitutivi ovvero nomina un commissario ad acta.

16.  E’ istituita la conferenza regionale delle autonomie quale sede
permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda
alla definizione delle politiche regionali in attuazione dell’art. 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), concernenti i trasferimenti e le deleghe disposti dalla
Regione in attuazione della legge 59/1997. La conferenza concorre alla
definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali
e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi
soggetti.

17.  Della conferenza fanno parte:

a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
b) i presidenti delle province della Lombardia;
c) otto sindaci di  comuni con popolazione  superiore a quindicimila
abitanti;
d) dodici sindaci di comuni con popolazione inferiore a quindicimila
abitanti;
e) quattro presidenti di comunità montane;
f) i presidenti dell’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI
Lombardia), dell’Unione province lombarde (UPL), della delegazione
regionale dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani
(UNCEM);
g) il presidente dell’unione regionale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
h) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA);
i) tre rettori delle università lombarde designati dalla conferenza
dei rettori;
j) tre rappresentanti delle autonomie scolastiche tra cui il
sovraintendente regionale alla pubblica istruzione.

18.  Ai fini dell’applicazione della presente legge, si considera la
popolazione risultante dall’ultimo censimento.

19.  La conferenza, nelle sue componenti di cui al comma 17, lettere
a), b), c), d), e) ed f), esprime parere obbligatorio ai competenti
organi della Regione in merito a:

a) modifiche dello Statuto regionale;
b) bilancio di previsione e  legge finanziaria regionale;
c) progetti di legge in materia di ordinamento e di funzioni in
materia territoriale;
d) progetti di legge in materia di ripartizione delle risorse e dei
trasferimenti regionali;
e) proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di
programma quadro tra Regione e Governo.

20.  La conferenza, nell’ambito delle finalità e delle funzioni di cui
al comma 1, esprime inoltre parere sulle politiche regionali di
programmazione e sviluppo economico e sui provvedimenti regionali di
trasferimento e delega disposti con legge 59/1997, ed in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri relativamente ai progetti di
legge integrativi ovvero modificativi della presente legge;
b) esprime pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta
regionale di cui al presente articolo;
c) esprime parere sul documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (DPEFR) adottato dalla Giunta;
d) formula proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le
autonomie locali e funzionali, in attuazione del principio di
collaborazione, al fine di perseguire gli obiettivi strategici
individuati dai piani e dai programmi regionali di settore e di
coordinare l’esercizio delle attività di comune interesse dei soggetti
istituzionali;
e) è la sede in cui la Regione promuove l’accordo sugli ambiti
territoriali e sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni
trasferite o delegate ai comuni di minore dimensione demografica.

21.  In sede di prima applicazione dei commi da 16 a 30, i componenti
di cui al comma 17,  lettere c), d) ed e) sono eletti dalle
corrispondenti assemblee, convocate dall’ANCI e dall’UNCEM, di cui
fanno parte, rispettivamente, tutti i sindaci ed i presidenti di
comunità montana in carica.  Ogni avente diritto al voto può esprimere
una sola preferenza. La graduatoria dei candidati non eletti è
utilizzata nei casi in cui, ai sensi del comma 22, è necessario
provvedere alla sostituzione dei componenti. I rappresentanti di cui
al comma 17, lettera i), sono eletti dalla conferenza regionale dei
rettori con votazione a preferenza unica.

22.  Le funzioni di componente della conferenza regionale  delle
autonomie locali e funzionali non sono delegabili, fatta eccezione per
i componenti previsti dal comma 17, lettere f) e g). I componenti
della conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo
mandato elettorale ovvero in caso di cessazione anticipata del
medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i
componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), ANCI ed UNCEM
comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti,
individuati ai sensi del comma 21, entro trenta giorni dall’avvenuta
vacanza. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della
Giunta regionale o l’assessore competente in materia di enti locali,
se delegato, provvede all’integrazione della conferenza con proprio
decreto.

23.  Il presidente della conferenza, prescelto tra i soggetti di cui
al comma 17, lettere a), b), c), d) ed e), è eletto, a maggioranza
assoluta, dai componenti di cui al comma 17 nella seduta
d’insediamento; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta
nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che
ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è
ammesso al ballottaggio o, rispettivamente, risulta eletto il più
anziano d’età.

24.  Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il
Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente e l’assessore
regionale competente in materia di enti locali, nonché tutti gli
assessori regionali competenti nelle materie all’ordine del giorno
della seduta della conferenza. Alle sedute per la trattazione degli
argomenti di cui al comma 19 partecipano, senza diritto di voto, anche
i consiglieri regionali relatori nelle commissioni consiliari dei
provvedimenti all’ordine del giorno della seduta della conferenza.

25.  La conferenza è costituita all’inizio di ciascuna legislatura
regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o
dell’assessore competente in materia di enti locali, se delegato,
entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. A tal
fine ANCI ed UNCEM provvedono a segnalare i nominativi dei componenti
di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), entro quarantacinque giorni
dalla data d’insediamento del Consiglio regionale. La seduta
d’insediamento della conferenza è convocata entro dieci giorni dalla
data della sua costituzione ed è presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o dall’assessore competente in materia di enti
locali, se delegato. In fase di prima applicazione, i termini di cui
al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

26.  I pareri di cui ai commi 19, esclusa la lett. b), e 20 sono
espressi dalla conferenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, fatto salvo quanto previsto al comma 30 per il DPEFR.
Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, esigenze istruttorie,
il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro trenta giorni dall’acquisizione degli
elementi istruttori. Il parere sugli atti di cui al comma 19, lett.
b), è reso direttamente dalla conferenza alla commissione consiliare
competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il termine di cui
al comma 28. In caso di decorrenza dei predetti termini senza che la
conferenza abbia espresso parere, l’organo regionale competente
procede indipendentemente dall’acquisizione dello stesso. Degli
adempimenti di cui al presente comma è data notizia nelle premesse
degli atti deliberativi della Giunta regionale.

27.  La conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è convocata,
salvo quanto previsto dal comma 25, dal proprio presidente; è in ogni
caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti con diritto di voto. Le sedute della conferenza sono valide
con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Le modalità di
designazione dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e),
le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure
di funzionamento e l’organizzazione dei lavori della conferenza sono
disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza
stessa.

28.  I lavori per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19
sono organizzati, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, in almeno due sessioni nel corso dell’anno. Una di tali
sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del
bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale.

29.  La struttura regionale competente in materia di enti locali e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicurano alla
conferenza il supporto di segreteria, anche avvalendosi, previa intesa
con gli enti locali interessati, di personale distaccato dagli enti
locali medesimi. Il personale della segreteria opera alle dipendenze
funzionali del presidente della conferenza.

30.  Dalla data di insediamento della conferenza sono abrogate  la
l.r. 29 aprile 1988, n. 20 (Istituzione del comitato di intesa
Regione-enti locali) e la l.r. 21 dicembre 1995, n. 50 (Modificazioni
alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20 “Istituzione del comitato di intesa
Regione-enti locali”). A far tempo dalla medesima data, il comma 2
dell’art. 9-bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione),
come da ultimo sostituito dall’art.2, comma 1, lettera b) della l.r.
16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali), è così
ulteriormente sostituito:

“2. Il documento di cui al comma 1 è inviato entro il 15 luglio alla
conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, istituita
con legge regionale, che esprime il proprio parere entro e non oltre
il 31 luglio.”

31.  Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali della
Lombardia, compresi quelli derivanti dalla delega di funzioni, ai
sensi dell’art. 130 della Costituzione e dell’art. 41 della legge
142/1990, è esercitato dall’organo regionale di controllo in
conformità alla disciplina di cui alla legge 127/1997 “Misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”.

32.  La Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 17, comma 35,
della legge 127/1997, espleta, nell’ambito dell’attività di ogni
sezione dell’organo regionale di controllo, funzioni di consulenza,
delle quali gli enti controllati possono avvalersi, al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti
o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti
nuovi dell’attività deliberativa.

33.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, definisce  le modalità di assolvimento delle
funzioni di consulenza di cui al comma 32.

34.  E’ affidata all’Istituto regionale lombardo di formazione per
l’amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della
pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell’ambito di
quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento
dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della
pubblica amministrazione - IReF). Tale attività di formazione e di
specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche
d’intesa con l’ANCI Lombardia, l’UPL e la delegazione lombarda
dell’UNCEM.

35.  Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l’IReF svolge
compiti di:

a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 141 del d.lgs.  112/1998;
b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di
diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a
totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle
relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi
successivi all’approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni
regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro
fabbisogni;
d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli
interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità e
ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e
delle normative regionali;
e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una
migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di
specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei
dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
f) 	sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di
informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di
formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire
l’armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed
elevarne il livello qualitativo.

36.  Può altresì essere affidato all’IReF lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 34 a favore del personale:

a) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle IPAB e delle cooperative sociali;
b) 	delle comunità religiose che abbiano stipulato un’intesa con la
Repubblica italiana.

37.  Le attività di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente
gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai
servizi socialmente utili e l’addestramento giuridico-amministrativo
per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.

38. L’ IReF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento
delle attività e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.

39.  In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle
risorse a disposizione per l’effettuazione delle spese di
investimento, di quelle correnti operative e di quelle di
funzionamento, le province, i comuni, le comunità montane, i loro
rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente
legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia
in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella
predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa
contenute nel bilancio pluriennale regionale.

40.  Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione,
nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui
al comma 39, si provvede annualmente con la legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni
contenute nei piani regionali di settore e delle priorità individuate
con il documento di programmazione economico-finanziario regionale,
tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all’art. 7, comma 1,
della legge 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del d.lgs. 112/1998,
distinguendo in appositi capitoli le risorse a seconda che si tratti
di funzioni trasferite o delegate. Tali risorse sono costituite dai
trasferimenti finanziari suddetti, nonché da risorse relative alle
funzioni amministrative già svolte dalla Regione e sono trasferite
gradualmente dalla Giunta regionale.

41.  Alle spese derivanti da attività di comitati, conferenze,
commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da
costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse
previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.

42.  I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per
l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all’ente
destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell’accordo
col medesimo concluso. Nelle more dell’adozione dell’atto di cessione,
i soggetti destinatari detengono l’immobile a titolo di comodato.

43.  I beni mobili e strumentali, necessari per l’esercizio delle
funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all’ente destinatario
delle funzioni conferite, secondo i termini dell’accordo col medesimo
concluso. All’atto della consegna viene redatto apposito verbale anche
a fini inventariali.

44.  La Giunta regionale istituisce  l’osservatorio regionale sulla
riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di
monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e
regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta
realizzazione nel sistema delle autonomie.

45.  L’attività dell’osservatorio è assicurata da una struttura
scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento
sono definiti nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Giunta
regionale ai sensi dell’art. 2, comma 14, della l.r. 23 gennaio 1999,
n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione
della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi
istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).

46.  La Regione riconosce nell’Istituto regionale di ricerca della
Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la
programmazione regionale e degli enti locali,  anche in riferimento
alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:

a)	per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari,
analisi preliminari, costruzione di indicatori;
b)	per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori
di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di
monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
c)	per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli
effetti delle politiche.

47.  La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali
garantiscono all’IReR l’accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto
della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. E’ compito
dell’IReR valorizzare e coordinare l’apporto delle università e degli
enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne
le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.

48.  La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema
informativo della pubblica amministrazione locale e della rete
unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce
la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione
(RUPA) e favorisce altresì l’interscambio dei dati e delle
informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti
locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e
assicurando la compatibilità con gli standard definiti dall’Autorità
per l’informatica della pubblica amministrazione (AIPA).

49.  Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può
avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali,
in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate
allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza,
in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

50.  Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le
attività dell’osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la
diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le
funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare
quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al
fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei
soggetti titolari delle funzioni stesse.

51.  Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce
l’architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione
dei sottosistemi informativi nell’ambito dell’area economica e delle
attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato,
del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei servizi
alla persona e alla comunità.

52.  La Regione garantisce a tutti gli enti locali l’accesso alle sue
banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili,
promuovendone anche la costituzione e l’implementazione  nel rispetto
della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della
loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per
l’accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione
d’intesa con l’AIPA.








ARTICOLO 2

(Sviluppo economico ed attività produttive)


1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende
tutte le funzioni ed i compiti in tema di “artigianato”,
“cooperazione”, “acque minerali e termali”, “industria”, “turismo”,
“fiere e sostegno alla internazionalizzazione”, “commercio”,
“sportello unico”, “agevolazioni alle imprese”, “carburanti”,
“energia”, “risorse geotermiche”, “vigilanza sulle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a quelli in
tema di “agricoltura e foreste” già disciplinati dalla l.r. 4 luglio
1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di
funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale).

2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla
materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del d.p.r. del 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge 59/1997, esercita le
funzioni amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998,
riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle
imprese artigiane.

3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1,
del d.lgs. 112/1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse
entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze
tecnologiche;
b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti;
c) l’istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell’impresa
artigiana;
d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto  artigianale
lombardo;
e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese
artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e  la loro
capitalizzazione;
g) la  formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la
bottega scuola;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento
con l’Unione europea ed altri soggetti;
i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e benefici di qualsiasi genere alle imprese  artigiane;
j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in
programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per
l'attuazione delle misure di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415
(Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n.
415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l’agevolazione delle attività produttive);
k) la determinazione di modalità attuative della programmazione
negoziata;
l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche
al di fuori dei confini nazionali, per favorire  l'incremento delle
esportazioni del prodotto artigiano;
m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di
garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.

5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:

a) l’attuazione di programmi di intervento dell’Unione europea;
b) l’osservatorio dell'artigianato;
c) l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché
l’adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale;
e) gli insediamenti artigiani;
f) gli interventi di formazione professionale per il comparto
artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 4,
commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso
modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti
associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali
nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la
normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati
dalla Giunta regionale.

8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione
può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione
regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di
istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì
stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.

9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio
adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la
Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia,
attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in
corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della
legislazione vigente.

10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio
delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e
razionale gestione degli interventi.

11. Per l’attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle
autonomie funzionali, si provvede anche mediante l’utilizzo del fondo
unico regionale di cui al comma 42.

12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti
la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree
destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente
attrezzate.

13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli
interventi concernenti:

a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la
riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il  recupero di
fabbricati adibiti ad attività produttive;
b) l’istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di
intervento dell’Unione europea.

14. E' delegata alle comunità montane, o alle province per il
territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli
interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.

15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in
coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree
industriali prevista al comma 32, lettera a).

16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli
interventi per:
a) l’adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
b) l’attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli
albi artigiani istituiti presso le commissioni  provinciali per
l'artigianato;
c) il  sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività
di impresa;
d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la
realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.

17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere
a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con
le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso
convenzioni.

18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni,
alle  comunità montane e alle CCIAA sono finalizzate alla
realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale
erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici
criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta
regionale.

19. Le province, i comuni, le comunità montane e le CCIAA esercitano
le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi
di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione
degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di
rappresentanza del settore artigiano.

20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a)	la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi
settori di intervento;
b)	i  contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della
cooperazione;
c)	le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative
destinate a programmi di innovazione;
d)	le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a
sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e)	le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito
attraverso la costituzione di fondi regionali;
f)	gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative
entro i limiti di legge;
g) l’istituzione e il regolamento dell’albo regionale delle
cooperative, finalizzato alla possibilità di accesso alle
agevolazioni previste dalla normativa regionale;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento
con l’Unione europea.

21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione,
coordinamento e vigilanza concernenti:

a)	l’attuazione di programmi di intervento dell’Unione europea;
b)	il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la
realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche;
c)	gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di
prodotto e di processo;
d)	gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti
realizzati con il concorso di risorse regionali;
e)	gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché
per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di
impresa cooperativa;
f)	gli  interventi finalizzati alla crescita dell’attività d’impresa
in forma cooperativa.

22.  Sono delegate alle comunità montane, o alle province per il
territorio non compreso in comunità montane,  la gestione e
l'amministrazione delle attività concernenti:

a)	l’istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di
intervento dell’Unione europea;
b)	gli interventi di iniziativa locale per l’attivazione di forme di
garanzia, con il concorso di risorse regionali e dei CONFIDI,
finalizzati all’ottenimento di credito;
c)	gli interventi connessi alla crescita dell’attività d’impresa in
forma cooperativa.

23.  Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative,
finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a
sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in
attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva
gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le
convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le
società a partecipazione regionale sulla base della legislazione
regionale vigente in materia di cooperazione.

24.  Sono delegati alle CCIAA gli interventi per:

a)	l'adeguamento degli standard  qualitativi di prodotto e di
processo;
b)	il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla
sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività d'impresa
cooperativa.

25.  La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o
associate, per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

26.  La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le
funzioni amministrative riguardanti:

a)	la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e
termali, i cui proventi sono destinati alle province interessate,
secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
b)	l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale
e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale
alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività
turistica.

27.  Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia
di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla l.r. 29 aprile
1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali).

28.  Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono
qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di
semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla
produzione industriale.

29.  Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione di
servizi connessi alle attività di cui al comma 28, con esclusione
comunque delle attività creditizie e di intermediazione finanziaria,
nonchè delle attività concernenti le società fiduciarie, di revisione
e di assicurazione.

30.  Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e benefici di qualsiasi genere all’industria, compresi quelli per le
piccole e medie imprese;
b) l’attuazione di interventi dell’Unione europea;
c) l’istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;
d) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
e) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e
sviluppo di singoli settori industriali;
f) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;
h) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all’incremento
occupazionale;
i) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione
dei servizi reali alle imprese;
j) gli interventi di agevolazione dell’accesso al credito nei limiti
massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina
dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei
criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua
effettiva destinazione;
k) la determinazione dei criteri per l’attuazione di interventi
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie,
di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati
all’agevolazione dell’accesso al credito, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria;
l) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive
nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
m) l’adozione di criteri specifici per l’attuazione delle misure di
cui al d.l. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge
488/1992;
n) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti
della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra
Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai
soggetti responsabili;
o) la determinazione dei criteri per l’individuazione, la
realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree
ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la
realizzazione, l’ampliamento ed il completamento delle aree
industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse
regionale;
p) il monitoraggio delle attività produttive.

31.  La Regione, per l’esercizio delle attività indicate nel comma 30,
può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con
soggetti pubblici, nonché con operatori privati purchè siano
espressione associativa di realtà imprenditoriali e non abbiano
finalità di lucro. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni
sono indicate, in relazione ad ogni attività considerata, nell’ambito
di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati
attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la
durata.

32.  Sono delegate alle province le funzioni amministrative
concernenti la materia dell’industria relative a:

a) la programmazione, nell’ambito ed in coerenza con il piano
territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali
interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate
di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni
l’individuazione delle aree produttive di livello comunale;
b) l’attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti
di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno
delle imprese.

33.  Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione
dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3
della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5
ottobre 1991, n. 317 ‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese’ e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative
regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e
dell’artigianato), come sostituito dal comma 37.

34.  Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative
concernenti la materia dell’industria relative a:

a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la
realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi
delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del d.lgs. 112/1998;
b) l’istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività
produttive di cui al comma 61, nell’ambito delle norme di
coordinamento regionale;
c) la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree
industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione
dei servizi delle aree stesse.

35.  La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o
associate, per l’esercizio delle attività e delle funzioni di propria
competenza indicate al comma 30, in particolare per:

a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti
l’evoluzione del settore industriale;
b) l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova
imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
c) la realizzazione di iniziative per favorire l’accesso al credito
delle piccole e medie imprese;
d) la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della
commercializzazione delle piccole e medie imprese.

36.  La Giunta regionale, nella determinazione degli strumenti
programmatori che ritiene necessario adottare per le attività di cui
ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune
con le CCIAA e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto
disposto dal comma 31.

37.  L’art. 3 della l.r. 7/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Distretti industriali di piccole imprese)

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla
Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sentite le
province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali, determina i parametri di riferimento e le
modalità per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come
aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di
piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la
presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla
specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese, ed approva le
modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e
realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo
distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi
concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di consorzi e
centri di servizio alle imprese. La segreteria di ogni singolo
distretto può essere affidata alle CCIAA competenti per territorio o a
loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base
del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina le risorse
finanziarie da destinare alle diverse tipologie d’intervento previste
dal provvedimento di cui al comma 1.

3. La direzione generale competente in materia, in relazione agli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale, approva i programmi di
sviluppo ed i progetti innovativi di cui al comma 1 e concede
contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici
e privati incaricati della relativa attuazione. L’ammontare di ogni
singolo contributo non può essere superiore a lire 500 milioni per
anno e a lire 1.000 milioni per triennio, e comunque non può essere
superiore al quaranta per cento del costo complessivo di attuazione
dei programmi e dei progetti innovativi.”.

38. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1
dell’art. 3 della l.r. 7/1993, come sostituito dal comma 37, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

39.  Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato
dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale approva
i criteri e le modalità operative per l’attuazione degli interventi di
cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province,
dei comuni e delle CCIAA previste dai commi da 30 a 36.

40.  Nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 39 sono
indicate anche le modalità di coordinamento e raccordo con gli
interventi già previsti dalle leggi regionali vigenti.

41.  Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la
programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse
individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi
strutturali dell’Unione europea.

42.  Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sulla base
del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse
tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse
finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali
relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del d.lgs 112/1998.

43.  Sono di competenza della Regione:

a) la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ivi compresa
l'organizzazione del sistema di informazione e di assistenza al
turista, sentiti gli enti locali interessati;
b) la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle
iniziative per la promozione e la commercializzazione turistica;
c) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo
di lucro con prevalente finalità turistica e delle professioni
turistiche;
d) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla
realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del
sistema turistico regionale;
e) la vigilanza relativa alle attività di propria competenza;
f) il monitoraggio delle imprese e dei flussi turistici.

44.  Sono ulteriormente delegate alle province, ferma restando la
legislazione regionale vigente, le competenze relative agli esami di
accertamento di idoneità per le guide turistiche, gli accompagnatori
turistici ed i direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.

45.  La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o
associate, per l’esercizio delle attività e delle funzioni di cui al
comma 43, in particolare per il monitoraggio dei dati e delle
informazioni riguardanti le imprese ed i flussi turistici.

46.  Ad integrazione di quanto previsto dalla l.r. 10 dicembre 1986 n.
65 (Disciplina dell’attività di guida turistica, interprete turistico,
accompagnatore turistico), così come modificata dall’art. 3 della l.r.
12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la
realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo),
possono accedere alla professione di guida turistica e di
accompagnatore turistico coloro che hanno prestato la loro opera alle
dipendenze di agenzie di viaggi, presentando la certificazione
dell’ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli
interessati hanno effettuato l’ultima prestazione di lavoro,
comprovando sei anni di lavoro dal terzo livello del contratto
nazionale di lavoro delle agenzie di viaggi. L’attività lavorativa non
deve essere cessata da più di dieci anni.

47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i
compiti concernenti:

a) l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali, sentiti i comuni interessati;
b) l’attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche
nazionali e regionali;
c) le  funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano, d’intesa con il comune di Milano, secondo
quanto previsto dalla l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle
funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
d) la  redazione del calendario fieristico annuale;
e) il coordinamento, sentiti i comuni interessati, dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e
regionale, al fine di evitare la loro concomitanza con manifestazioni
di analoga specializzazione merceologica svolte in altre regioni,
mediante intesa con esse;
f) l’attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza;
g) il  sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle
imprese;
h) l’adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;
i) la  promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra
piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi
della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed
artigiane);
j) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi
agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del d.l. 28
maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
394 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981,
n. 251 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane);
k) la  promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, di cui all'art. 10, comma 2, del d.l.
251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 394/1981,
limitatamente ad attività volte ad incrementare la domanda estera del
settore;
l) lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari
locali nei mercati di altri paesi;
m) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di
cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.

48.  La Regione predispone ed attua ogni iniziativa idonea allo
svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare
esercita le funzioni relative:

a) alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e
turistiche, singole o associate;
b) all’organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
c) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la
propaganda e la promozione della produzione regionale;
d) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni
promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;
e) all’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati
dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs.
112/1998.

49.  Ai sensi dell'art 1, comma 6, della legge 59/1997, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs  112/1998, la
Regione può inoltre svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti
all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o
partecipate da imprese lombarde;
c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di
imprese lombarde;
d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società lombarde a
gare internazionali.

50.  Sono trasferite ai comuni che le esercitano anche in forma
associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane le
funzioni amministrative concernenti:

a) le autorizzazioni allo svolgimento e l’attribuzione della qualifica
delle manifestazioni fieristiche locali;
b) le  funzioni di vigilanza relativamente agli atti di propria
competenza.

51.  I soggetti di cui al comma 50 esercitano anche le funzioni
relative alle autorizzazioni allo svolgimento e all'attribuzione della
qualifica delle manifestazioni fieristiche provinciali con le modalità
previste dalla l.r. 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione
delle manifestazioni fieristiche).

52.  Sono delegate ai comuni le funzioni relative alle deroghe
all'art. 6 della l.r. 45/1980 per quanto concerne le  manifestazioni
fieristiche di propria competenza.

53.  La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o
associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di propria
competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:

a) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo
dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
b) la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle
esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della
valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda,
compreso il settore agroalimentare;
c) la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di
attrazione dei flussi turistici e di investimeni esteri;
d) l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni
fieristiche all'estero.

54. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate dagli enti
fieristici già riconosciuti dalla Regione ai sensi delle normative
vigenti e dai soggetti pubblici e privati di cui ai  commi da 55 a 60.

55. Sono soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo
Stato, gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente
costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico
costituiti da detti enti, che prevedono nello statuto lo svolgimento
di attività fieristiche.

56. Sono soggetti privati le persone giuridiche e le organizzazioni
dotate di soggettività giuridica che esercitano professionalmente
attività fieristico promozionale.

57. Gli enti pubblici territoriali, anche in associazione tra loro,
possono organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica non
superiore alla propria dimensione territoriale. Possono continuare ad
organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica superiore a
quella determinata nel precedente capoverso gli enti pubblici
territoriali che ne siano titolari prima dell’entrata in vigore della
presente legge.

58. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, gli enti fieristici riconosciuti dalla Regione ai sensi della
l.r. 45/1980 possono trasformarsi in società di capitali o in
fondazioni. Le quote di partecipazione all’ente sono attribuite ai
soggetti costituenti l’ente stesso conformemente al numero dei
rispettivi membri presenti nell’organizzazione assembleare nei termini
previsti dallo statuto approvato ai sensi della l.r. 45/1980. Gli
statuti degli enti fieristici riconosciuti dalla Regione sono comunque
adeguati alle norme della presente legge entro il termine di
centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. La
deliberazione di trasformazione e le relative modifiche statutarie
sono approvate con la maggioranza dei due terzi, in deroga a quanto
previsto dall'art. 15, comma 4, della l.r. 45/1980.

59. E' istituito, presso la Regione, l'albo dei titolari di quartieri
fieristici e degli organizzatori di manifestazioni fieristiche. Sono
iscritti all'albo i soggetti organizzatori di manifestazioni
fieristiche. Per ottenere l’iscrizione all’albo, i soggetti
organizzatori di manifestazioni fieristiche devono assumere
l'obbligazione di reinvestire una quota del fatturato d'esercizio, non
inferiore al due per cento, nelle attività fieristiche o promozionali
dei settori merceologici interessati; la Giunta regionale approva le
procedure per l'iscrizione all'albo, nonché le modalità di
costituzione, aggiornamento e tenuta dello stesso.

60. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Regione stabilisce le modalità attuative relative
all'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

61. Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 23, comma
1, del d.lgs. 112/1998, i comuni istituiscono una apposita struttura
responsabile dei procedimenti relativi alla realizzazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e
rilocalizzazione di impianti produttivi destinati ad attività
industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni
e alla prestazione di servizi. Tale struttura ha il compito di:

a) espletare il procedimento amministrativo concernente
l’autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto
gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale
e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati
nell’art. 25 del d.lgs. 112/1998, nonché nel rispetto delle
disposizioni contenute nel d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l’ampiamento, la ristrutturazione, la
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi);
b) coordinare l’attività, anche tramite l’installazione e la gestione
di un’adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici
pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai
procedimenti di autorizzazione all’insediamento sul territorio di
competenza;
c) offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie
per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo
svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti
l’autorizzazione all’insediamento;
d) fornire informazioni e assistenza alle imprese già insediate o che
intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di
agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.

62. Per  lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e
d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale
di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli
interessati l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli
adempimenti e le procedure di autorizzazione all’insediamento. Per
l’esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative
della realtà economica locale.

63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di
efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al
comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII
della legge 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province per
gli interventi di promozione e coordinamento e con le CCIAA per
l'integrazione con i procedimenti amministrativi di diretta competenza
delle stesse e per le attività di supporto. In particolare, alle CCIAA
possono essere affidate la realizzazione dei servizi di cui al comma
61, lettere c) e d), nonché la predisposizione di programmi
informatici e della strumentazione telematica dedicati alla gestione
degli sportelli. Tali attività e compiti vengono definiti nel
programma di cui al comma 64. Nelle aree montane i comuni possono,
inoltre, affidare, sulla base di specifici accordi, lo svolgimento di
tali compiti e funzioni alle comunità montane.

64. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie
locali e funzionali di cui all’art. 1, comma 16, nonché le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all’approvazione
del Consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed
il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61
e 62, con particolare riferimento alle attività di assistenza alle
imprese ed all’accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e
le procedure per l’insediamento, nonché la disponibilità di strumenti
di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma
definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti
tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui
al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità per
l’acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle
informazioni.

65. Nelle more dell’approvazione del programma di cui al comma 64, il
coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le
iniziative in attuazione dell’art. 23 del d.lgs 112/1998 e del d.p.r.
447/1998, sono garantiti dalla Giunta regionale, in coerenza con
quanto disposto dall’art. 2, comma 16, della l.r. 2/1999 ed atti
conseguenti.

         66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i
criteri e le modalità operative per l’affidamento, da parte delle
strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività
istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.

67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e
compiti operato dal titolo II del d.lgs. 112/1998 e ai sensi dell'art.
1, commi 7 e 8, la Regione individua specifici strumenti di
programmazione negoziata per creare e favorire nelle diverse aree
territoriali le condizioni funzionali alla crescita economica ed
occupazionale.

68. Costituiscono strumenti di attuazione della programmazione
negoziata regionale, nell’ambito economico, il contratto di sviluppo e
il contratto di recupero produttivo.

69. Il contratto di sviluppo è l’accordo tra Regione, enti locali,
associazioni imprenditoriali e sindacali, altri soggetti pubblici e
privati interessati alla realizzazione di programmi finalizzati allo
sviluppo delle attività produttive e alla creazione di nuova
occupazione per la realizzazione di progetti di investimento che
accrescano il patrimonio produttivo dell’area interessata per
l’elevato contenuto tecnologico o per la qualificazione
infrastrutturale e per il conseguente significativo incremento
occupazionale. Il contratto di sviluppo può essere promosso da:

a) Regione;
b) enti locali e funzionali;
c) altri soggetti pubblici o società di intervento a partecipazione
pubblica;
d) soggetti privati.

70. Il contratto di recupero produttivo è l’accordo tra Regione, enti
locali e funzionali,  imprese, singole o associate, rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici o
privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di
rilevante impatto sociale nell’ambito regionale, in relazione al
numero di lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo
può essere promosso dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori
di lavoro, d’intesa con i rappresentanti delle amministrazioni
comunali interessate, e può essere attivato:

a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di
unità produttive;
b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una
pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di
riassorbimento occupazionale.

71. Il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo
sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa. Ove l’accordo comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza. Il decreto di approvazione, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), ha valore di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso previste, e produce gli effetti dell’intesa di cui
all’art. 3, comma 2, lett. g), determinando le variazioni agli
strumenti urbanistici, sostituendo le concessioni edilizie sulla base
delle determinazioni assunte dai comuni territorialmente interessati,
sostituendo altresì l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e
comprendendo i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di
competenza degli enti interessati; la legge finanziaria regionale
determina le procedure di spesa e gli oneri finanziari a carico del
bilancio regionale per l’attuazione dei contratti di cui al comma  68
.

72. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi indicati nel DPEFR
determina i contenuti attuativi dei contratti stessi.

73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali
di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività
produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità
indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 13 della legge 11
maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).

74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si
attuano in conformità con la procedura automatica di cui all’art. 4
del d.lgs. 123/1998:

a) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da
piccole e medie imprese commerciali di cui alla l.r. 6 luglio 1981, n.
36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio
e nel turismo);
b) finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di
sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della l.r.
16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle
imprese minori);
c) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5,
lettera a), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del
lavoro e dei servizi per l'impiego);
d) sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale di cui all'art.
10, comma 6, lettera a), della l.r. 1/1999;
e) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art.
10, comma 8, della l.r. 1/1999.

75. I  seguenti  interventi  regionali di sostegno alle imprese si
attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui
all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998:

a) contributi in conto capitale alle imprese cooperative per la
salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali di cui alla l.r.
7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la
salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali);
b) contributi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione
delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della
l.r. 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento,
potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture
turistiche in Lombardia);
c) contributi a consorzi di  imprese artigiane per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e
agli artt. 15 e 16 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli
interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del
comparto artigiano in Lombardia);
d) contributi per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle
fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della l.r. 16 dicembre
1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione
dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei
consumi energetici);
e) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed
interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art.
10, comma 6, lettera b), n. 2, della l.r. 1/1999.

76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si
attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui
all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998:

a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la
realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di
cui alla l.r. 23 aprile 1985 n. 34 (Primi interventi regionali per la
promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori), di cui
all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 7/1993 e all’art. 7
della l.r. 35/1996;
b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione
delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della
l.r. 36/1988;
c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei
centri storici di cui all'art. 9 della l.r. 17/1990;
d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione
di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a), della l.r. 17/1990;
e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti
alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1,
della l.r. 17/1990;
f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle
piccole e medie imprese di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41
(Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle
imprese minori), modificata e integrata dall'art. 4 della l.r. 7/1993
e dall'art. 13 della l.r. 35/1996;
g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti
innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della l.r. 7/1993;
h) contributi a favore delle cooperative sociali di nuova costituzione
di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della l.r. 1 giugno 1993, n.
16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381
"Disciplina delle cooperative sociali");
i) finanziamenti agevolati a favore delle cooperative sociali per la
realizzazione di progetti d’investimento di cui all'art. 11, comma 1,
lett. b), della l.r. 16/1993;
j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare l’accesso
al credito di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 della l.r. 16 dicembre 1996,
n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle
imprese artigiane);
k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui
all'art. 6, lettera a), della l.r. 35/1996;
l) contributi per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di
cui all'art. 6, lettere b) e c), della l.r.  35/1996;
m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a
progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per
giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della l.r.
35/1996;
n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed
indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della l.r. 1/1999;
o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art.
10, comma 9, della l.r. 1/1999.

77. I seguenti interventi	regionali di sostegno alle imprese si
attuano in conformità con la procedura negoziale di cui all’art. 6 del
d.lgs. 123/1998:

a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di
aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di
lavorazione di cui agli artt. 8 e 14, comma 2, della l.r. 17/1990;
b) contributi a fondo perduto per  recupero e riqualificazione di aree
da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della l.r. 15
novembre 1994, n. 30 (Interventi regionali per il recupero, la
qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi
insediamenti produttivi).

78. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale adotta le indicazioni operative per l’adeguamento
dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di
cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei
medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni,
controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli artt. 8 e 9
del d.lgs. 123/1998.

79. Per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui ai
commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici,
dei risultati attesi e dell’efficacia degli interventi stessi, possono
essere stipulate convenzioni con associazioni, società, enti ed
esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività. La
Giunta regionale, in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni
dell’art. 3 del d.lgs. 123/1998, individua i soggetti con i quali
stipulare le convenzioni e il conseguente affidamento degli incarichi.

80. La Giunta regionale, con cadenza triennale, propone al Consiglio
per l’approvazione un rapporto sull’attuazione degli interventi
regionali a sostegno delle imprese, evidenziando:

a) i risultati conseguiti, con riferimento all’incremento dei livelli
della competitività e dell’occupazione;
b) l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti e
alle risorse utilizzate;
c) gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale
riscontrati nell’attuazione degli interventi;
d) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per
il triennio successivo, con particolare riferimento allo sviluppo
tendenziale dell’apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché
alle esigenze di riequilibrio territoriale;
e) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente,
nonché alle strutture organizzative e gestionali degli interventi
anche in relazione al sistema delle deleghe agli enti locali e alle
CCIAA;
f) gli obiettivi da perseguire anche tramite l’approvazione di  nuovi
interventi e il fabbisogno finanziario per l’attività del triennio
successivo, articolato per le diverse tipologie di intervento.

81. Sono mantenute  alla Regione le funzioni ad essa attribuite a
seguito del conferimento delle funzioni relative alla materia dei
carburanti dal d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dall'art. 105 del
d.lgs. 112/1998, salvo quanto previsto dal comma 83.

82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di
programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la
l.r. 8 giugno 1984, n. 28 (Disciplina della distribuzione dei
carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del
piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione).

83. A decorrere dal 1* gennaio 2000, ovvero a decorrere dalla
successiva data eventualmente prevista dalle disposizioni statali di
cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 32/1998 per la conclusione della
fase transitoria di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto,
sono delegate ai comuni le attività amministrative concernenti il
rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di
impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i
raccordi autostradali di cui all'art. 105, comma 2, lettera f), del
d.lgs. 112/1998. I comuni esercitano la delega nel rispetto delle
norme attuative e degli atti programmatori della Regione.

84. La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze e in
armonia con la politica energetica dell’Unione europea, promuove e
sviluppa, in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le
autonomie funzionali, le iniziative volte a conseguire l’uso razionale
dell’energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti
rinnovabili di energia.

85. Ferme restando le specifiche attribuzioni alla Regione, previste
dall’art. 30, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza
regionale le seguenti funzioni:

a) orientare e promuovere la riduzione dei consumi energetici e
l’innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza
energetica;
b) favorire e promuovere l’uso delle fonti rinnovabili di energia;
c) favorire e promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili o
assimilate con le attività produttive, economiche ed urbane, per
organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico
con possibili recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con
gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
d) promuovere, mediante convenzioni e accordi di programma, l’uso del
finanziamento da parte di altri soggetti, anche mediante locazione
finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità
privilegiata per finanziare l’attuazione di quanto previsto alla
lettera a);
e) promuovere la qualificazione degli operatori pubblici e privati per
gli obiettivi e le attività oggetto della pianificazione energetica
regionale, anche mediante programmi di formazione direttamente
realizzati dalla Regione;
f) promuovere la creazione di agenzie locali per l’energia quali
strumenti per l’attuazione delle politiche energetiche nazionali,
regionali e provinciali.

86. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare
specifici incarichi all’IReR, ad istituti universitari e ad altri enti
specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti
previsti dall’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento
della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta
regionale), per l’effettuazione di ricerche e per lo studio di
progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica
energetica.

87. Il piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di
attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e
l’analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici,
le tendenze della domanda e dell’offerta energetica, il bilancio
energetico regionale, l’individuazione degli strumenti di
incentivazione finanziaria.

88. La Giunta regionale, sentite le province, definisce le iniziative
di cui al comma 84 che comportino forme di finanziamento,
determinandone l’importo anche nel quadro della normativa europea e,
altresì, la procedura per la concessione e i criteri di valutazione
delle domande.

89. In relazione a quanto previsto dai commi 87 e 88, per il
conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione
regionale:

a) sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

1) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in
attuazione del PER;
2) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti
di produzione di energia;
3) il controllo sull’uso razionale dell’energia per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità individuati dai provvedimenti regionali.

b) sono delegate alle province la determinazione dei criteri di
preferenza in ordine all’ammissione dei progetti al finanziamento
regionale e la conseguente istruttoria sulle istanze presentate.

90. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione
e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di
interesse locale, già delegate alle regioni con legge 9 dicembre 1986,
n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche);
b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia
mineraria e del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro).

91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia
delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la
rendicontazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate.

92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il
prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla
sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo
di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi
statali.

93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse
geotermiche sono corrisposti alla Regione.

94. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA
e approva la relazione annuale di cui  dall’art. 37 del d.lgs.
112/1998.

95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei casi
previsti dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura).

96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato
dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 4 aprile
1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della
Regione).

97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai
commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art.
19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni
statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, e a stipulare, ove necessario, atti
modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro
adeguamento.

98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le
funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive
conferite con il  d.lgs. 112/1998, restano ferme le procedure e le
modalità attuative previste dalle leggi statali per la concessione,
liquidazione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o
associate.

99. Sono abrogati gli artt.  6, 18, 27, e da 29 a 33 della l.r. 20
marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno
della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in
Lombardia).

100. Sono abrogati gli artt. 37, 38, 39, come sostituiti dall’art. 3,
comma 3, lettera b), della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e
abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del
programma regionale di sviluppo), e gli artt. 40, 41, 48 e 50 della
l.r. 17/1990.

101. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73
(Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) è sostituito dal
seguente:

"6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è
notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa".

102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di
revisione della composizione e del funzionamento delle commissione
provinciali per l’artigianato, in attuazione dell’art. 20, comma 8,
della legge 59/1997, restano confermati gli organi attualmente in
carica così come costituiti.

103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 9 e l’art. 11 della l. r. 32/1986 e
successive modifiche, sono abrogati.

104. Il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 32/1986 è sostituito dal
seguente:

"1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di
esercizio, la Regione stanzia risorse per l'attivazione ed il
mantenimento di un fondo di garanzia e di un fondo di rotazione per
agevolare l'accesso al credito e concede contributi alle cooperative
destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale".

105. Il quarto comma dell'art. 56 della l.r. 44/1980 è sostituito dal
seguente:

"Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che
disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti
sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime".

106. Il secondo comma dell'art. 15 della l.r. 44/1980 è sostituito dal
seguente:

“Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto
minerario competente per territorio e alla direzione regionale
competente per la materia idrogeologica".

107. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e
dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo
delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province) sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'apertura di filiali di agenzie aventi la sede principale in
altro Stato dell'Unione europea è soggetta ad autorizzazione come
previsto dal presente articolo. L'apertura di filiali aventi la sede
principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione. I titolari
devono comunicare alla provincia competente l'inizio di attività di
filiali o sedi secondarie nonché la cessata attività sopravvenuta a
qualsiasi titolo.";

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 è abrogata;
c) i commi 2 e 6 dell'art. 7 sono abrogati;
d) il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

"4. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione
di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il
trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità,
ogni qual volta si modifica la persona giuridica,  la ragione sociale
o la denominazione societaria, nonchè per la cessione d'azienda o di
ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.";

e) al comma 5 dell'art. 7, dopo le parole: "sostituzione del direttore
tecnico,", si aggiungono le parole: "l'estensione di attività,";
f) al comma 3 dell'art. 11 è abrogato il secondo periodo;
g) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

"2.	Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno
conseguito l’attestato di idoneità all’attività di direttore tecnico
di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell’esame
previsto dall’art. 15.";

h) 	l'art. 15, come modificato dall’art. 4, comma 4, lettera a),
della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Esame di idoneità e commissione d'esame)

	1.	La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una
volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso
di adeguate caratteristiche professionali, quali:
a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle
agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste
dall'art. 3;
b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) la conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera
scelta tra quelle dei paesi aderenti all’Unione europea o tra le
lingue cinese, giapponese o russo.
2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle
prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio
dell'attività di direttore tecnico di agenzia,  l'interessato deve
presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea;
sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la
loro posizione ai sensi della normativa vigente;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un
istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di
equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente
diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione
rilasciata a norma di legge;
d) documentazione della struttura provinciale  per il lavoro
attestante l'attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal
IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del
comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di
viaggio e turismo per almeno due anni.
4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue  sulle
quali l'interessato intende essere esaminato.
5. Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso
alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.
6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è
composta da:
a) un dirigente della provincia, che la presiede;
b) un docente di economia del turismo o di economia;
c) un docente di tecnica aziendale turistica;
d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello
regionale;
e) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua
straniera oggetto di esame.
7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
impiegato della provincia.
8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un
supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro
effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere
nominati più di una volta in un biennio.
9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito  dalla
provincia, dei componenti di cui alla lettera d) del comma 6, la
commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria
attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può
articolarsi in sottocommissioni.
10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste
dalla legislazione vigente.”.

i) 	la lettera b) del comma 2 dell'art. 16 è abrogata;

j) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. In attuazione del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione
della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di
viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 “legge comunitaria 1990”) sono iscritti, previa istanza, nel
registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione
di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e
turismo autorizzati che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

a)	per il titolare, aver  svolto le mansioni previste dal citato
decreto legislativo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno
sei anni in via continuativa;
b)	per il dipendente, aver svolto attività lavorativa nel II livello
o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto
delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e
turismo, per almeno sei anni in via continuativa";

k) 	l'art. 21 è sostituito dal seguente:

		"Art. 21 (Sospensione, revoca e decadenza
dell'autorizzazione).

1.	La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un
periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a)	omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della
riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;
b)	mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei
contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.
2.	Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e
sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta
l'attività di agenzia di viaggio.
3.	La Regione dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non
siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non
cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di
sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia
municipale competente i provvedimenti adottati.
4.	La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate,
dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno
solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero
per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni
intervenute sugli stessi.
5.	Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta
l'autorizzazione medesima.";


l) 	la lettera b), comma 1, dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

"b)	chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali
non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie".

108. Alla l.r. 10 dicembre 1986, n. 65 (Disciplina dell'attività di
guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), il
cui titolo è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della
l.r. 15/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 3, articolo già sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera e), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

"2.	Ogni anno la provincia, con proprio provvedimento, indice  la
sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed
i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di
ammissione";

b) 	il comma 1 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

"1.	La provincia, con proprio provvedimento, nomina le commissioni
d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

c) il comma 4 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

"4.	Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da
docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle
richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole
riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono
esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro
effettivo e per il segretario viene nominato un supplente, che opera
in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata
designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei
rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può
comunque essere insediata e svolgere la propria attività";

d) 	il comma 5 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

"5.	Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
impiegato provinciale";

e) 	il comma 6 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

"6.	Ai membri della commissione competono le indennità stabilite
dalla provincia ai sensi della normativa vigente";

f) 	il comma 1 dell’art. 6, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera
h), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:

“1.	La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve
essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal
provvedimento, di cui all’art. 3, con il quale viene indetta la
sessione d’esame”;

g) 	il comma 3 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:

“3.	Le domande inoltre dovranno contenere l’indicazione del possesso
della cittadinanza italiana o d’altro Stato membro dell’Unione europea
e del titolo di studio posseduto. I cittadini extracomunitari sono
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione, in originale o
copia autenticata, comprovante la cittadinanza posseduta”;

h) i commi 5 e 6 dell'art. 7, già sostituiti dall’art. 3, comma 1,
lettera l), della l.r. 15/1999, sono sostituiti dai seguenti:

"5.	La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle
procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della
professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore
turistico.
6.	La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione
valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo
specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide
turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il
candidato ha ottenuto l'abilitazione.";

i) 	l’art. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Esame suppletivo)
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione e che vogliono
conseguire l’abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi
a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nella sessioni
ordinarie d’esame.
2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda, contenente
l’indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di
cui al comma 1 dell’art. 6 con l’indicazione della lingua straniera
per la quale si vuole ottenere l’ulteriore abilitazione.”;

j) i commi 2 e 3 dell'art. 9, articolo già sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera m), della l.r. 15/1999,  sono sostituiti dai
seguenti:

"2.	Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della
professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è
rilasciato dalla provincia";
"3.	Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono
determinate con decreto del direttore della direzione generale
competente della Regione".

109. Le sessioni d’esame per l’abilitazione alla professione di guida
turistica e accompagnatore turistico, già indette dalla Regione  alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono svolte dalla
competente direzione generale della Regione.

110. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle
manifestazioni fieristiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 7, è inserito il seguente:

"1bis. In caso di concorrente richiesta di più soggetti organizzatori
per la realizzazione nel medesimo periodo di manifestazioni inerenti
lo stesso settore merceologico, l’autorizzazione è concessa nel
rispetto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente di
importanza:
a)	possesso dell'iscrizione all'albo degli organizzatori di
manifestazioni fieristiche;
b)	qualifica più elevata;
c)	maggiore anzianità di svolgimento nel periodo richiesto;
d)	maggior numero di espositori nell’edizione dell’anno precedente;
e)	maggior numero di visitatori certificati, nell’edizione dell’anno
precedente.”.
b) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "dai soggetti organizzatori",
sono soppresse le parole: "di cui al precedente art. 4, comma 1";
c) all'art. 14, comma 1, le parole : “di cui al comma 1, lettere a),
c) e d), del precedente art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Giunta
regionale” sono sostituite con le parole: “sono tenuti a trasmettere
all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione”;
d) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

"1.	La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle manifestazioni
fieristiche di propria competenza";

e) il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del d.p.r. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382) la Giunta regionale approva il programma di
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi
promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole
e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti. Per
l’attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi
delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi
specializzati nella promozione all’estero che siano diretta
espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano
fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti;"

f) dopo il comma 3 dell'art. 21, è inserito il seguente:

"3bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le
modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3."

g) gli articoli 4, 5 e 10, commi 2 e 3, lettera e); 14, commi da 3 a
7; 15; 16, commi 2 e 3; 17, sono abrogati;
h) sono abrogati tutti i riferimenti alla "commissione regionale per
le fiere", contenuti negli articoli 3, comma 5; 8, comma 3; 10, comma
4; 11, comma 3; 13, comma 3; 22, comma 1.








ARTICOLO 3

(Territorio, ambiente ed infrastrutture)


1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le
funzioni ed i compiti  in tema di “territorio e urbanistica”,
“edilizia residenziale pubblica”, “protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “lavori pubblici”,
“viabilità”, “trasporti” e “protezione civile”.

2. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali  e
relativi stralci e varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale
e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio
regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di
coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di
assetto del territorio regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli
esistenti;
f) espressione del parere previsto nell’ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di
amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in
variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle
procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto
dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro
individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle
zone medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati
all’art. 2 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze
e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni
ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale e
urbanistica;
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il
sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di
documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti
urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di
impatto ambientale (SILVIA);
l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in
deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie
illegittime, di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)  come sostituiti dagli
artt. 6 e 7 della legge  6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e
integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150).

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale e in particolare:

a) l’approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani
regolatori generali comunali e relative varianti, nonchè dei piani
attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano
territoriale di coordinamento provinciale;
c) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia,
di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto
dalla lett. m) del comma  2.

4. Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che
riguardano l’intero territorio provinciale o comunque quello di più
comuni.

5. Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate
dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano
territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36.

6. Nell’esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura il
confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e
funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.

7. In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle
comunità montane, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito
delle materie trasferite alle province attinenti il territorio e
l’urbanistica.

8. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti
delle comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della
conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della
provincia, il vice presidente e l’assessore competente, se delegato.

9. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva
un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo
insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia
convocata anche su proposta della provincia.

10. Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità di
articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in
relazione a specifiche tematiche.

11. La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto
ponderato, in relazione all’estensione territoriale e alla consistenza
demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento.

12. Al fine di procedere all’elezione del presidente e
all’approvazione del regolamento per il funzionamento della
conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima
seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento
le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
degli enti locali presenti.

13. Sono trasferite ai comuni  le funzioni relative all’approvazione
degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative
varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui
ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai
comuni dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del
procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e
disciplina del regolamento edilizio).

14. Il comune, nell’esercizio delle funzioni trasferite, deve
assicurare un’adeguata informazione ai cittadini in merito alla
definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell’azione
amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un
quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi
riguardanti:

a) l’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico
generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale
chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della
determinazione delle scelte urbanistiche;
b) l’avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il
deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro
conoscenza e la presentazione di osservazioni;
c) l’efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.

15. Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di
ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o
telematico.

16. Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il
concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione
del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee
forme di consultazione pubblica.

17. Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari
interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e
proposte, il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore
generale e sue varianti generali, indice la consultazione con la
Regione, la provincia e le altre amministrazioni interessate.

18. Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla
provincia competente per territorio il piano regolatore generale
adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse
sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal
ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto
con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di
carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di
coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle
osservazioni e procede all’approvazione in via definitiva.

19. Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito
del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il
proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede ai
conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di
approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari
adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della Giunta
regionale o l’assessore competente, se delegato, mediante la nomina di
un commissario ad acta.

20. Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore
generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse
sovracomunale, provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria
comunale, dandone pubblico avviso, e a trasmetterlo, per conoscenza,
alla provincia e alla Giunta regionale.

21. L’efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero
del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di
pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL, da effettuarsi a cura
del comune.

22. Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5
dell’art. 27 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica
del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del
patrimonio naturale e paesistico), nonché i commi 2 e  3 dell’art. 10
della l.r. 23/1997.

23. Un commissario ad acta, di cui all’albo previsto dall’art. 14
della l.r. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e con le
modalità previste all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge stessa, nel
caso in cui, sulla base di osservazioni precedentemente presentate,
sia stata eccepita la violazione delle disposizioni di cui all’art.
10, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 1150/1942,
riguardanti:

a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti con
gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale,
a tal fine valutando, eventualmente,  il parere espresso dalla
provincia, ai sensi del comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere
paesistico-ambientale ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico,
acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), il
parere della competente Soprintendenza.

24. Alla l.r. 23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 dell’art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate
presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
dell’avviso di deposito, da effettuasi a cura del comune.
6.  Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far
pervenire,  per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta
regionale:
a)	copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei
relativi elaborati tecnici;
b)	dichiarazione del segretario comunale attestante:
1)	l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di
deposito della variante;
2)	l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente
competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e
degli elaborati tecnici della variante.”.

b) I commi 2 e 3 dell’art. 5  sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le  rettifiche, di cui al presente capo, sono immediatamente
depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla
data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi
a cura del comune.
 3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al  comma 2,
trasmette,  per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta
regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei
relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1)	l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di
deposito della deliberazione di rettificazione;
2)	l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente
competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e
degli elaborati del piano regolatore generale eventualmente
modificati.”.

c) Al comma 2 dell’art. 6 le parole “Nei casi previsti dall’art. 2,
comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti dall’art.
2, commi 1 e 2”.

d) Il comma 4 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia negativo, il consiglio
comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di
approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le
eventuali modifiche richieste. In caso di inerzia del comune
nell’assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 8 in quanto compatibili”.

e) I commi 2 e 3 dell’art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il regolamento edilizio è immediatamente depositato presso la
segreteria comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione
sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, deve far
pervenire,  per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta
regionale:
a)	copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del
regolamento edilizio;
b)	dichiarazione del segretario comunale attestante:
1)	l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di
deposito del regolamento edilizio;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente
di copia autentica della deliberazione di approvazione e del relativo
regolamento edilizio”.

25. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione
degli artt. 14 e 15 della legge 142/1990, nonché ai sensi dell’art. 57
del d.lgs. 112/1998,  provvede, in base  alle proposte dei comuni e
degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di
assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), e con
gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a
coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le
conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza
provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di
piano paesistico - ambientale, ai sensi dell’art. 1 bis del d.l. 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale), fatto salvo
quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57
(Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle
bellezze naturali e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di
coordinamento dei parchi.

26. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di
programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di
assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento al
quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia
paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed
idraulico-forestale, previa intesa con le  autorità competenti in tali
materie, nei casi di cui all’art. 57 del d.lgs. 112/1998 ed in
particolare contiene:

a) l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo
agli ambiti di area vasta;
b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di
massima sul territorio;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque.

27. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere,
previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti
ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può
individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici
fabbisogni non risolvibili su scala comunale.

28. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto
attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale,
oltre a quanto previsto dall'art. 13 della l.r. 18/1997, provvede a:

a)	individuare le zone di particolare interesse
paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) dell'art.13 della l.r.
18/1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza di
tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all'art. 14 della
medesima l.r. 18/1997, i quali definiscono i criteri per
l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i
comuni nella formulazione delle relative proposte;
b)	indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna
l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale,  in
conformità ai commi 57 e 58.


29. Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali
protette, il piano territoriale di coordinamento provinciale:

a)	recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei
parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel
caso di piani di parco adottati, il piano territoriale  di
coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei
piani stessi, di cui all'art. 18, comma 6, della l.r. 30 novembre
1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale);
b)	coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni
territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree
comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette.

30. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di
coordinamento provinciale, la provincia assicura la partecipazione
attiva dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali e
delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di
piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite
in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla
Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed
informazioni sulle linee generali di assetto del territorio regionale
di cui al comma 2, lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione
e programmazione regionali necessari per la redazione del piano.

31. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato
dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista
dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale
motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.

32. Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la
segreteria della provincia; contestualmente all’inizio del deposito,
il provvedimento di adozione, con l’indicazione della sede presso la
quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è
pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’albo dei comuni e degli
altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia, sul
BURL.

33. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque
vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie
osservazioni al piano.

34. La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale
di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta regionale
che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica,
garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la
conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le
linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2,
lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita la conferenza di
cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta,
all’infruttuosa scadenza dei quali il parere si intende favorevole,
decide sulle osservazioni presentate e procede all’approvazione
definitiva.

35. Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito
del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le
linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2,
lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di
decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva.

36. Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista
efficacia dalla data della sua pubblicazione sul  BURL, da effettuarsi
a cura della provincia.

37. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di
adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino
all’approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni
dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di
interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato
inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26,
lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della
provincia.

38. Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del
piano territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26,
i comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico
generale entro due anni dalla data di approvazione del piano
territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 3 della l.r. 23 /1997 come modificato dal
comma 24, lettera a).

39. La Regione provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della
Giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee
generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione
dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma 2
lett. c) del presente articolo. Qualora la Giunta regionale non
provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di presentare
i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi del comma
34.

40. Le province che alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di
coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei
soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi
26 e 27, pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano
stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.

41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio
esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione
coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici
presenti sul territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di
settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale
di cui al comma 52;
c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del
programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52,
lettera a);
d) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza
nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella
realizzazione degli interventi;
f) l’approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e
la verifica di congruità dei costi;
g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in
conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione
dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e
dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni
per l’edilizia residenziale pubblica;
o) l’individuazione delle modalità di gestione del sostegno
finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della
locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle aziende
regionali per l’edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli
enti locali interessati nell’elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei criteri per l’esercizio della vigilanza sulle
cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.


42. La Regione, tramite le ALER di cui alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13
(Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed
istituzione delle ALER) assicura altresì:
a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
conferito alle ALER per effetto della legge istitutiva;
b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con
autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio
conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;
c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche
componenti del canone di locazione;
d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i
comuni proprietari di alloggi.

43. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per
l’approvazione una proposta di programma regionale per l’edilizia
residenziale, con i contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella
proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di
raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della
legislazione vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale i necessari adeguamenti della l.r.
13/1996 per l'attuazione di quanto previsto al comma 42.

44. La Giunta regionale, nella predisposizione della proposta di
programma regionale per l’edilizia residenziale e dei programmi
annuali di attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi,
della consulta regionale per la casa e delle consulte territoriali per
la casa, istituite ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/1996.

45. Le province predispongono e gestiscono, d’intesa con la Regione,
sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati forniti dai
comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale, articolato
su base comunale, finalizzato all’individuazione del fabbisogno
abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale
degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica.

46. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema
informativo di cui al comma 45 la Regione concorre mediante erogazione
di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei
fondi disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da
definirsi nell’ambito del programma regionale per l’edilizia
residenziale, in analogia a quanto previsto dall’art. 2, comma 1,
lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale).

47. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema
informativo a livello provinciale di cui al comma 45, rilevando per il
proprio ambito territoriale il fabbisogno di edilizia residenziale
pubblica, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione,
d’intesa con le province.

48. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il
rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente
competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a
soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da
proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia
residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la
realizzazione degli interventi.

49. Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) 	accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad
esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è
effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai
sensi dell’art. 13 della l.r. 13/1996;
c) 	autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio
realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d) 	autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai
termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di
edilizia agevolata.

50. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

51. Nell’ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative
concernenti l’assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento
a:

a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
b) formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione
degli alloggi;
c) promozione della mobilità degli assegnatari;
d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e
della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e
detenzione senza titolo.

52. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’edilizia
residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a
cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce
il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e
della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica
regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della
provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per
tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia
residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi
finanziari;

b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta
regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento,
nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la
scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle
risorse finanziarie disponibili.


53. Nell’ambito della programmazione regionale di cui al Programma
regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee
programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale “Stato
dell’Ambiente” e delle sue scansioni annuali, definendo:

a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi.

54. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale
richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione
dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con
intesa, accordo di programma o convenzione.

55.  L’elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni
annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente
in materia di tutela ambientale.

56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 17 maggio
1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono
delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui
alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti
modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi
naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono
di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in
materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.

58. Sono delegate alle province:

a) le competenze in materia di parchi locali di interesse
sovracomunale di cui all’art. 34 della l.r. 86/1983, consistenti in:

1)	riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni
interessati;
2)	determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione dei
parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
3)	erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti
gestori dei parchi;

b) l’organizzazione della “Giornata del verde pulito”, di cui alla
l.r. 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde
pulito).

59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle
attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse
in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i
principi ed in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province:
a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui
all’art. 54 del d.lgs. 152/99, nonché di irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, fatte salve le funzioni di irrogazione che
l’art. 56 dello stesso decreto pone in capo ai comuni.

60. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di
cui al comma 59 sono incamerate dagli enti che adottano il
provvedimento sanzionatorio. Le suddette somme devono essere
destinate, in armonia con la previsione dell’art. 57 del d.lgs.
152/99, ad opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei
corpi idrici, ripartendo tali somme tra interventi di prevenzione e di
risanamento.

61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione
esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) emanazione delle norme atte a regolare l’attività urbanistica ed
edilizia nelle zone di rispetto A, B, C dell’intorno aeroportuale così
come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997
(Metodologia di misura del rumore aeroportuale);
b) 	definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di
risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le
province, del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da
parte delle imprese, dei  piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione
della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la
formazione di banche dati  sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione
e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento
dell’inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione
sui dati ambientali, per l’educazione nelle scuole, per far conoscere
gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone e sugli
ecosistemi;
g) finanziamento di  attività di ricerca, di studi e di interventi a
carattere sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui sistemi
per la riduzione dell’inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione
professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per
lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e
della prevenzione dell’inquinamento acustico.

62. La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel
territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed
immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle
infrastrutture stradali non comunali;
b) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della
loro attuazione;
c) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture
aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali.

63. Oltre alle competenze stabilite dagli  artt. 6 e 14, comma 2,
della legge 447/1995, spetta al comune l’approvazione dei piani di
contenimento ed abbattimento del rumore presentati ai sensi dell’art.
10, comma 5, della stessa legge.

64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni
comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva
gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.

65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:

a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni
interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità
dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione
all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei
valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1,
lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203  (Attuazione direttiva CEE
in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art.
4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) 	indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma
1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi
ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9
della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e
l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in
materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonchè
di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f),
utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di
impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per
tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle
indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in
materia di inquinamento atmosferico.

66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti
tenendo conto dei seguenti elementi:

a) 	modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in
riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e
sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime
e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli
eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli
impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1,
lett. a), del d.p.r.  203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle
prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) 	rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici
compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

68. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e
15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti
di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto
inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti
nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione
abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli
artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti
di cui alla lettera a).

69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui
all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico,
emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri
dettati dalla Giunta regionale.

70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi
provvede anche mediante la predisposizione,  secondo le modalità
stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio),
di  un piano di gestione, articolato in piani d’ambito territoriale
ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme
ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità
dello smaltimento ai luoghi di produzione.

71. Competono alla Regione:

a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, che di norma
coincidono con i territori delle province;
b) 	l’emanazione degli indirizzi e delle linee guida per la
predisposizione dei piani di ambito;
c) 	l’approvazione dei piani di ambito;
d) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti
di provenienza;
e) la vigilanza sull’esercizio, da parte delle province, delle
funzioni amministrative delegate;
f) 	la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti;
g) 	l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla
realizzazione, nonché all’esercizio di particolari tipologie di
impianti di smaltimento;
h) l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art.
13 del d.lgs. 22/1997;
i) l’esercizio  dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da
parte delle province;
j) 	l’elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti alla
produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base
di rilevamenti effettuati negli ambiti;
k) il coordinamento  e la promozione di interventi di sostegno e di
incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti
urbani e assimilati, incrementando il mercato del riutilizzo dei
materiali, anche mediante  la sottoscrizione di accordi di programma
con gli operatori del settore;
l) l’incentivazione dei processi di smaltimento e recupero
tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie
innovative;
m) l’individuazione delle potenzialità ricettive degli impianti di
combustione del sistema industriale lombardo di combustibile derivato
da rifiuti (CDR), ricavato secondo le metodologie e con le
caratteristiche qualitative di cui al decreto del ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22);
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione,
attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione
professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative
e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della
collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di
enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del
volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle
associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e
sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento
complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la
pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in
conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39
(Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di
accesso in materia di ambiente).

72. Spettano alle province:

a) la redazione e l’adozione dei piani di ambito, secondo criteri e
procedure stabilite in specifico atto normativo regionale;
b) l’individuazione, sentiti i comuni, delle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani ed assimilati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione,
e l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero degli stessi;
c) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di
smaltimento e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da
versare a favore degli enti locali interessati;
d) l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità
stabilite dalla Regione.

73. Sono delegate alle province l’approvazione dei progetti e
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di
smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei
piani d’ambito, nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la
cui istruttoria sia in capo alla Regione.

74.  In materia di rifiuti speciali e pericolosi, definiti nei commi 3
e 4 dell’art. 7 del d.lgs. 22/1997, come modificato dal d.lgs. 8
novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs 5 febbraio
1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di
imballaggi e di imballaggi pericolosi), sono delegate alle province
l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero relative a:

a) deposito nel suolo di rifiuti inerti, come individuati dall’art. 2,
lett. d), del regolamento regionale  9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa
per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo
smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani) e
successive integrazioni;
b) deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le
condizioni previste dall’art. 6, lett. m), del d.lgs. 22/1997, come
modificato dal d.lgs. 389/1997.

75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel
territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse
nazionale da norme statali.

76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti
pubblici, nonché quelli eseguiti  da soggetti privati, fatta eccezione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di
finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione,  pari
o superiore al  50 per cento dell'importo progettuale.

77. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo
superiore a 100 mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un
progetto redatto e attuato secondo la normativa vigente in materia di
opere pubbliche. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione
degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

78. La Regione esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi
operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con
cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui
progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e
privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la
realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati,  a seguito di
eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento
degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di
competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli
enti locali, su richiesta dei medesimi.

79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le
funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei
lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione
temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli
articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per
causa di utilità pubblica).

80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza 	regionale,
l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una
conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture
regionali competenti,  nonché  quelli degli enti  interessati; sulla
base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve
le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il
profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente
acquisita l’apposita autorizzazione.

82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste
dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere
concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative
all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la
realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a)	ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e
precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre
1971,  n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
b) 	approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.

84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed
f), della l.r. 28 gennaio 1980,  n. 11 (Norme sul funzionamento delle
commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e
dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta  alla
provincia.

85. E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai
lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.

86. Il consiglio  regionale dei lavori pubblici è composto
dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che
lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori
pubblici che nomina il segretario tra i funzionari della propria
direzione, nonchè da:

a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie:
idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria,
ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture,
architettura e beni culturali e architettonici;
b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) 	un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati
dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati
dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati
dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili dei servizi della direzione competente in
materia di lavori pubblici;
i) 	un dirigente responsabile di servizio competente nelle
sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti:
territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione,
lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti
dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.

88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza
partecipano alle sedute  del consiglio regionale dei lavori pubblici,
di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici
regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono
invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici,
quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza
diritto di voto:

a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in
Lombardia o loro delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.

89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta
regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori
pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione
generale preposta ai lavori pubblici.

90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto
la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.

91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed
incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive
modificazioni.

92. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento
del consiglio regionale dei lavori pubblici.

93. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere
pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali
riferiti a lavori pubblici di competenza regionale;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di
qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e
relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per
cento dell’importo contrattuale;
c) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 2,5
milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa
superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati sorte con le
imprese in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o
per l’esonero da penalità contrattuali, nonché sulle proposte di
risoluzione o rescissione di contratti;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o
regolamentari.

94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è  vincolante.

95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri
facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o
regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati;
svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle
direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori
pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi,
anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali
periferiche competenti in materia di  lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 2,5 milioni
di ECU, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori
sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se
comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo
contrattuale;
b) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 2,5
milioni di ECU;
c) le  proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.

97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.
98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro
novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
e sono soggetti al  silenzio assenso.

99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva
regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle
competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa
regionale in materia di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla
data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

100. Fermo restando quanto disposto dall’art. 106, commi 2 e 3, del
d.p.r. 616/1977, nonché dalla l.r. 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle
occupazioni temporanee e d’urgenza e sui relativi atti preparatori dei
procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli
enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza della
Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai
comuni, alle comunità montane, alle province ai consorzi tra comuni o
tra comuni e province, le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed
indifferibilità dei lavori;
b) l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività previste
dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865.

101. Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni,
alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra
comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti
l’espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante programmi e coordinamento
dell’edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate alle
comunità montane, per i lavori localizzati nell’ambito territoriale
delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le
funzioni amministrative previste dal comma 100, lettere a) e b),
preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica
utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati.

102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato,
in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto
attuatore.

103. Gli enti di cui al comma 101 trasmettono alla direzione generale
regionale preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni
dall’emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della funzione
delegata.

104. La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti
locali delegati ad assumere  provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a
107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad
acta che provvede in via sostitutiva.

105. La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere
attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti
delegati.

106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente
della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie,
chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di
affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso
emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze,
ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o
l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più  ispettori
individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e
dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e
amministrativa con specifico riguardo ai lavori  considerati, con il
compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire
ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o
aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o
delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il
termine assegnato, con apposita relazione.

107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai
lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal
Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.

108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo,
esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in  attuazione in
particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183  (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36  (Disposizioni in materia di risorse
idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del
servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse
idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in
materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse
automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio
e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione
per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni
amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali).
Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in
collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti
funzioni:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di
partecipazione degli enti locali;
b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento
delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di
salvaguardia del patrimonio idrico finalizzati a
garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali
o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in
aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
c) definizione dei canoni;
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche,
formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di
difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La
Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio
anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane;
f) realizzazione di intese sulle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e rilascio, acquisito il parere delle province e dei
comuni,  in coerenza con  le direttive regionali in materia e con il
piano degli usi delle acque previsto dalla l.r. 21/98, delle ulteriori
concessioni di grande derivazioni avvalendosi degli uffici tecnici
delle province;
g) 	rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico,
con esclusione delle concessioni di cui all’art. 6 della l.r. 29
ottobre 1998 n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in
Lombardia), salva per queste ultime la competenza regionale al
rilascio dell’autorizzazione idraulica, ove necessaria;
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale
litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico
principale sul quale la Regione stessa  esercita le funzioni di
polizia idraulica;
j) autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale
e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua
costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già
esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi
realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da l07 a
114;
o) 	nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche
qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle
disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico
approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

109.  La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche
promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei
dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle
caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali,
sugli usi in atto delle risorse.

110.  Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane
le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione
di opere di difesa del suolo relative alle aree,  ai manufatti e alle
infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di
pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.

111.  Sono delegate alle province le seguenti funzioni:

a) rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti
di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
b) 	rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui
al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
c) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
d) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere a),
b)  e  c);
e) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

112. Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 1996, n. VI/10650,
adottata in attuazione della l.r. 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento
delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
regionali), relative alla commissione di vigilanza sulle costruzioni
in zona sismica.

113. Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112
sono svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa
direttamente il segretario.

114. Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei
provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico
minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta
regionale.

115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni
e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei
commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:

a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete
viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e
stradale nazionale;
b) approva, in coerenza con il piano regionale della  mobilità e dei
trasporti, il programma triennale di intervento sulla rete viaria da
definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle
fattibilità e alle risorse finanziarie disponibili;
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di
interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le
province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e
caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.

116.   Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente
comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete
autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:

a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di
esercizio;
b) determinare le modalità operative per la predisposizione e
l’approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le
autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali
regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e
di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle
concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

117. Le funzioni di cui al comma 115, lettera a), e al comma 116,
lettere a) e b), sono esercitate dal Consiglio regionale; le funzioni
di cui al comma 115,  lettere  b) e c), e al comma 116, lettere c),
d), e) ed f),  sono esercitate  dalla Giunta regionale.

118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822
del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente
competenti.

119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di
cui al comma 115 e  relativa vigilanza;
b) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade
provinciali;
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei
veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29
aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione
dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con
modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle
tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione
della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

120. Le risorse trasferite dallo Stato alla Regione relative alla
manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 115
sono trasferite direttamente alle province; quelle relative alla
progettazione e alla costruzione sono trasferite alle province in
coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 115,
lettera b).

121. Sono trasferiti ai comuni:

a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni
di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995,  nel caso in cui queste ultime
interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione  e
declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di
rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale
della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma
2, della l.r. 22/1998.

123. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r.  22/1998,  è così sostituito:

"3.	La consulta di cui al comma 2 è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità
o suo delegato;
b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o
viabilità;
c) presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’Associazione
regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione
regionale dell’Unione nazionale comuni comunità  ed enti montani
(UNCEM);
d) presidente dell’unione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Lombardia;
e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’Ente nazionale per le strade (ANAS);
h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in
atto sul territorio regionale;
i) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio
della Regione;
j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative in ambito regionale”.

124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla
costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia
di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di
impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art.
105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.

126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla
Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle
aziende di trasporto pubblico locale.

127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione
dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le
modalità di cui ai commi dal 128 a 134.

128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello
Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione
sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove
necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.

129. La Giunta regionale, d’intesa con la regioni Piemonte, Veneto e
con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un
comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e
della provincia, o loro delegati.

130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione
governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n.
422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti
per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello
Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge
59/1997 e dall’art. 12 d. lgs. 422/1997.
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento
tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla
amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le
direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del
piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino
all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle
regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari
regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti
ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento
dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per
la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte
all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni
conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali
interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma
129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici
interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto
il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto
lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui
all’art. 11 del d. lgs. 422/1997.

133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed
ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al
comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente.

134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle
società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito
dell’espletamento di procedure concorsuali.

135. Alla l.r. 22/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a)	all’art. 3, comma 2, lettera a), è soppressa la frase “nonché
alle comunità montane per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 5,
comma 1, lettera c)”;

b)	all’art. 3, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente
lettera b bis):

“b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse
finanziarie per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 5, comma 1
bis);”;

c)	all’art. 4, comma 1, dopo le parole “provvedimenti attuativi”
sono aggiunte le seguenti parole “nonché le funzioni già delegate ai
sensi della l.r. 6 gennaio1979, n. 3”;

d)	all’art. 4, comma 2, lettera k), le parole “agli impianti a fune
di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni e che non
insistano nel territorio di una comunità montana” sono sostituite
dalle parole: “agli impianti a fune e relative infrastrutture di
interscambio di cui all’art. 5, comma 1 bis, lettera b);”;

e)	all’art. 4, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente
lettera e bis):

“e bis) l’autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;”;

f)	all’art. 5, comma 1, sono soppresse le parole “in materia di
trasporto pubblico”;

g)	la lettera c) del comma 1 dell’art. 5 è abrogata;

h)	all’art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis):

“1 bis	Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di
cui all’art. 5 della l.r. 19/1989, come sostituito dall’art. 30, ivi
compresa l’erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento
dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:
a) al comune nel caso in cui l’impianto operi nel territorio comunale
o nell’area urbana;
b) alla provincia qualora l’impianto operi in ambito interurbano.”.

i)	all’art. 6, comma 1, dopo la parola “comuni” sono aggiunte le
seguenti “anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme
organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali),”;

j)	all’art. 6, comma 1, la lettera f), n. 4 e la lettera g) sono
sostituite dalle seguenti:

“f)	4) 	gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui
all’art. 5, comma 1 bis, lettera a);
g)	l’erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi
funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli
impianti di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 19/1989, come
sostituito dall’art. 30 operanti nel territorio comunale o in area
urbana.”;

k)	la lettera h), del comma 1 dell’art. 6 è abrogata;

l)	all’art. 6, comma 2, la lettera b) è così sostituita:

“b)	delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale per finalità
turistico-ricreative di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 616/77,
successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti
amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l’utilizzo delle
aree demaniali lacuali di cui all’art. 89, comma 1, lettera e) del d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), all’avvenuta
emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1, del d.lgs. 112/1998.”;

m)	all’art. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3.	La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene
adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la
Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle
organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a
livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine
di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano.”;

n)	all’art. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3.	I proventi delle concessioni di cui all’art. 6, comma 2, lettere
a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni
a titolo di corrispettivo per l’esercizio delle attività
amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di
partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale
percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un
massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata
al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento
individuati nel programma di cui al comma 1.”;

o)	il comma 1 dell’art. 24 è abrogato;

p)	all’art. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7
bis):

“7 bis	.	La Giunta regionale definisce le modalità
tecnico-operative per la gestione del servizio radio taxi, di cui al
precedente comma 7, previo rilascio di apposita concessione, da
affidarsi mediante procedure concorsuali in base alla normativa
nazionale e regionale vigente.”;

q)	all’art. 30, comma 3, le parole “al 31 dicembre 1999” sono
sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2000”;

r)	all’art. 30, comma 4, le parole “entro il 1999” sono sostituite
dalle parole “entro il 2000”;

s)	la lettera g) del comma 2 dell’art. 31 è abrogata.

136. La Regione coordina l’organizzazione e cura l'esecuzione delle
attività di protezione civile in materia di:

a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal
programma regionale di previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi
urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs.
112/1998;
c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

137. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136 e in
conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del d.lgs.
112/1998,  cura in particolare:

a) l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso
come coordinamento delle strutture tecniche dell’amministrazione
regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella
regionale, se con essa convenzionate, per l’attuazione degli
interventi urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2),
del d.lgs. 112/1998;
b) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il
controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività dell’uomo,
il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento
di quelli esistenti e programmati;
c) le attività di studio, censimento e  identificazione dei rischi sul
territorio regionale;
d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e
rischio, su scala regionale e sub-regionale, d’intesa con le autorità
di bacino, con l’indicazione delle linee-guida per la redazione, in
ambito provinciale, di piani di intervento mirati;
e) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi
idonei a tutelare   territorio  e popolazioni  dai  pericoli  di
danni  da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività  industriali
o di altre  attività ad alto rischio;
f) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile
attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di
autoeducazione ed altre misure finalizzate alla  diffusione di
informazioni fra  la  popolazione,  nonché alla creazione di capacità
di autoprotezione a livello  di comunità locali;
g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il
personale adibito ad attività di protezione civile di competenza
regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici  che,  per
compiti  di  istituto o per libera professione,  operano nel
territorio regionale in  campi  di rilevante interesse per la
protezione civile;
h) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
i) la definizione di indirizzi e princìpi direttivi in materia di
protezione civile a cui devono	attenersi gli enti locali, con
particolare riferimento agli eventi di cui all’art. 2, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile).

138. In materia di previsione le varie strutture organizzative
regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi
tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali
di rischio.  Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi
titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o
monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge un collegamento continuo e
diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura
regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione
dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio.  I
relativi oneri sono a carico della  Regione.

139. La Regione predispone e attua il programma di previsione e
prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto
previsto dall’art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs.
112/1998, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e
programmazione territoriale regionale.

140. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il
programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, sentito
il comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 21, comma 4, della
l.r. 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza
regionale in materia di protezione civile).

141. In sede di prima applicazione il programma di previsione e
prevenzione, elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito del
programma regionale di sviluppo, è adottato dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, e ha validità triennale.

142. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli
enti locali.

143. La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e
private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari
attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da
utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della
struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri
polifunzionali di emergenza di cui all’art. 21, comma 1, della l.r.
54/1990.

144. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi
dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle
iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di
altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti
organi.

145. La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in
particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di
attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed
emergenza in materia di protezione civile.

146. In caso di persistente impossibilità operativa conseguente
all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o
delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 142/1990, invita l’ente a
provvedere entro un termine prefissato; decorso tale termine, la
Giunta nomina un commissario ad acta con l’incarico di svolgere gli
adempimenti per i quali si è determinata l’inattività.

147. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il
Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta lo
stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti
dell’amministrazione regionale utili per interventi di protezione
civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

148. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle
segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e
l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta
regionale o l'assessore delegato:

a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere
interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative
intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza,
per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a
quanto disposto dall’art. 107, comma 1, lettera b), del d.lgs.
112/1998;
b) qualora non si tratti di evento catastrofico che richieda
interventi da parte dello Stato, con proprio decreto, dichiara lo
stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, in conformità
all’art. 108, comma 1, del d.lgs. 112/1998, delimitando il territorio
interessato dall'evento calamitoso, anche ai fini dell’eventuale
assegnazione di fondi a rifusione dei danni o per il sostegno delle
attività economiche danneggiate.

149. Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della Giunta
regionale, o l’assessore delegato, attribuisce al dirigente della
struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata
dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e
strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette
dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale
addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione.

150. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato,
decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti
interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi
del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato
competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione di
interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo quanto
previsto dall’art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

151. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in
particolare dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990 e dalla legge
225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del
servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento
dei compiti relativi:

a) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi di
monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma
138;
b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e
prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle
direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;
c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base
delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o
provinciale.

152. I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151
sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale ed
è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

153. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di
cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza
locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro
attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di
emergenza.

154. La provincia, nell’esercizio dei compiti assegnati di cui al
comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle
direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora
nell’attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od
inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali
provvedimenti sostitutivi di competenza.

155. In conformità alla legge 225/1992, i comuni, anche sulla base
delle competenze ad essi attribuite in particolare dagli articoli 14 e
15 della legge 142/990, partecipano all'organizzazione ed
all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile
assicurando lo svolgimento dei compiti riguardanti la partecipazione
alle operazioni di soccorso e di gestione della post-emergenza, la
rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, le attività di previsione e prevenzione, la
predisposizione dei piani comunali di emergenza.

156. Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:

a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni  fra comuni, di
una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di
livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle
operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero
promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di
protezione civile con le medesime finalità;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità
montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive
regionali di cui al comma 142;
c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché la
vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei servizi urgenti;
d) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di
risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle
infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a
insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di
servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli
interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e
piani regionali e provinciali.

157. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del
territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e
provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle
organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o
intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione.

158. L’attività di volontariato di protezione civile può essere
svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività dei
gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del d.p.r.
21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività d
protezione civile) e della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale
sul volontariato);
c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria
deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal
consorzio fra comuni.

159. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle
iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la
prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni,
nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del
volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di
volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle
assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le
organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività,
nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli
obbligatori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

160. Nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle
organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite
in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o
intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle
iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o
gruppi comunali o intercomunali.

161. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle
iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde
assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di
addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive
nazionali e regionali.

162. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da
apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di
protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di
coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.

163. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di
crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni
di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire
in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente
comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per
l’attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso
spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

164.  E’ istituito l'albo regionale del volontariato di protezione
civile, relativamente alle associazioni e ai  gruppi, suddiviso per
competenze professionali e specialità, ed articolato a livello
regionale, provinciale e comunale.

165. La Regione favorisce la partecipazione alle attività di
protezione civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di
lucro che, pur non essendo iscritte all’albo regionale, sono iscritte
nell’elenco nazionale  previsto dall’art. 1 del d.P.R. 613/1994.

166. La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il
valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo
di destinazione alle attività di protezione civile.

167. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il
Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, è
autorizzato a provvedere con proprio decreto all’apertura di un conto
corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte
spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono
destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali
condizioni di vita nell’area colpita dall’evento calamitoso.

168.  Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi
dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni
caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono
esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del
Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della
l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e
della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti
al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello
Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs 143/1997.

169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme
per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina
dell’attività pescatoria) è abrogato.

170. La lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. 28 gennaio 1980,
n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione
dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione e di
occupazione) è abrogata.

171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a  17, 19, 20 e
27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza
regionale in materia di protezione civile).

172.  In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27
maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso
nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977,
n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel
territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle
attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e
Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.








ARTICOLO 4

(Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa
regionale e locale)


1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità 	comprende
tutte le funzioni ed i compiti in tema di “tutela della salute”,
“servizi sociali”, “istruzione scolastica”, “formazione
professionale”,  “beni e attività culturali”.

2. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi in
tema di salute umana e di sanità veterinaria, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato, e cura, ai sensi  dell’art. 117
della Costituzione, gli aspetti concernenti l’organizzazione sanitaria
ospedaliera e territoriale.

3. In particolare, la Regione esercita tutte le funzioni 	e i compiti
amministrativi concernenti:

a) l’approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo
e applicazione nazionale;
b) l’adozione dei provvedimenti puntuali e l’erogazione delle
prestazioni;
c) la verifica della conformità alla normativa nazionale e comunitaria
di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e  prodotti, ai fini del
controllo preventivo, salvo quanto previsto all’art. 115, comma 2,
lettera c), del d.lgs. 112/1998, nonchè la vigilanza successiva, ivi
compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di
laboratorio;
d) le verifiche di conformità sull’applicazione dei provvedimenti di
cui all’art. 119, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998.

4. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici
triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
con gli indirizzi della programmazione regionale.

5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall’art. 128
del d.lgs. 112/1998 comprese quelle che integrano tra loro prestazioni
socio-assistenziali, prestazioni socio-assistenziali di rilievo
sanitario e prestazioni sanitarie nelle aree delle attività
consultoriali in ambito materno-infantile e dell’età evolutiva, della
tossicodipendenza e dell’alcooldipendenza, dell’assistenza ai disabili
e agli anziani non autosufficienti, della salute mentale in
riferimento alle attività di reinserimento.

6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli
interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere
gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato.

7. E' obiettivo dei servizi sociali prevenire, rimuovere ovvero
ridurre gli effetti delle situazioni di disagio derivanti da
condizioni economiche, psico-fisiche o sociali della persona e del suo
nucleo di appartenenza, che determinino fenomeni di emarginazione di
questi dagli ambienti di vita, di studio o di lavoro, e contribuire,
inoltre, a promuovere e tutelare la salute.

8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge e dalla
programmazione regionale sono realizzati attraverso una rete integrata
di servizi finalizzati alla tutela e alla promozione del benessere
psico-fisico ed al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in
difficoltà, allo sviluppo dei rapporti individuali e familiari e delle
collettività sociali intermedie, alla promozione di iniziative di
volontariato ed associazionismo.


9. La programmazione, la realizzazione e la gestione 	della rete dei
servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione
nell’osservanza dei principi indicati nell’art.1, commi dall’1 al 15.

10.  Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la
valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali
predispongono collegamenti tra:

a) la rete delle infrastrutture di accoglienza immediata e temporanea;
b) gli inserimenti nel mercato del lavoro territoriale;
c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione,
mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
d) le soluzioni abitative stabili sia attraverso la concessione di
contributi per la ristrutturazione di alloggi di proprietà degli
stranieri, sia attraverso l'accesso in condizioni di parità agli
alloggi di edilizia popolare;
e) le iniziative volte a garantire nel paese e nella pubblica
amministrazione un approccio interculturale.

11.	Alla progettazione, alla realizzazione e all’offerta dei servizi
in risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie provvedono, in
applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 1, comma
10, soggetti pubblici e privati, organismi di utilità sociale non
lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di volontariato,
comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali.


12.	I servizi sociali si informano ai seguenti principi, indirizzi e
criteri:

a) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità
della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del
diritto di libera scelta dell'utente, prestando particolare riguardo
alle esigenze delle aree di emarginazione;
b) promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di
provvedere a se stessi, quando manchino, o di fatto non provvedano,
coloro cui la legge attribuisce tale compito;
c) garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla
definizione delle modalità di gestione e di erogazione delle
prestazioni, nelle forme stabilite dalla programmazione regionale;
d) valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e
quale risorsa primaria per una piena tutela dell’individuo, nonchè
promuovere forme di intervento e sostegno dei nuclei familiari in
stato di bisogno;
e) sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari
individuando nel distretto il livello territoriale adeguato per il
coordinamento e la gestione delle relative attività;
f) promuovere, a livello programmatorio e di erogazione dei servizi,
il concorso più ampio dei soggetti di cui al comma 11;
g) perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi
migliorando la qualità e  razionalizzando l'uso delle risorse.

13.  I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini
dell’Unione europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni
erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e
sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione
vigente e dalla programmazione regionale.

14.  Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti
temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi
cittadini dell’Unione europea o stranieri, allorché si trovino in
condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere
interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa
sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti
dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero).

15.  Ai soggetti di cui al comma 14 è garantita la tutela della
maternità responsabile e della gravidanza, nonchè la tutela della
salute del minore.

16.  Gli utenti del sistema regionale dei servizi sociali hanno
diritto:

a) a ricevere informazioni corrette e complete sulle disponibilità e
sulle caratteristiche dell'offerta dei servizi a livello territoriale,
sui requisiti e sulle modalità per l'accesso, sulle tariffe praticate
e sulle priorità nell'erogazione dei servizi, fermo restando il
rispetto della propria libera scelta;
b) ad esprimere il proprio informato consenso sulle prestazioni rese,
fatta salva diversa previsione legislativa;
c) alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli
operatori dei servizi, anche per quanto riguarda l’utilizzo dei dati
personali a fini statistici ed epidemiologici.

17.  I regolamenti degli enti disciplinano la possibilità di accesso
alle strutture per quanto riguarda le visite agli ospiti.

18.  I diritti di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11
della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi
sociali) si estendono a tutti i servizi che costituiscono il sistema
regionale dei servizi sociali.

19.  La Regione conformandosi ai principi dell’ordinamento della
Repubblica e della Unione europea determina i criteri per la
programmazione del sistema dei servizi sociali.

20.  Compete in particolare alla Regione:

a) definire il riparto delle risorse del fondo sociale regionale, sia
per la gestione corrente sia per gli investimenti;
b) definire il riparto delle risorse del fondo sanitario regionale
destinate alla copertura della spesa sanitaria dei servizi sociali ad
integrazione sanitaria;
c) 	definire il riparto del fondo regionale per l'immigrazione;
d) 	definire i programmi pluriennali e annuali delle attività
concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione
della legislazione nazionale e regionale in conformità alle modalità e
ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative
prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e
realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e del privato sociale non
profit;
e) definire i criteri per l’eventuale emissione, da parte dei comuni,
dei buoni servizio, con i quali i cittadini possono accedere
direttamente ed elettivamente alle prestazioni del sistema regionale
dei servizi sociali nell’ambito di un percorso assistenziale atto a
favorire l’integrazione dei soggetti beneficiari;
f) attivare, in collaborazione con gli enti locali e le rispettive
associazioni, le associazioni degli utenti e del volontariato sociale,
osservatori territoriali, di norma provinciali, per la migliore
conoscenza e capacità di prevenzione e di intervento sui fenomeni che
necessitano di protezione sociale, e per la valutazione a livello
regionale dei processi di integrazione e dei loro risultati;
g) promuovere, anche attraverso l'istituzione di appositi organismi,
le forme più idonee di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti
delle politiche sociali;
h) 	stabilire i requisiti delle strutture erogatrici dei servizi, ai
fini dell'autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard
essenziali determinati a livello nazionale;
i) 	determinare le condizioni e le modalità di accreditamento o
convenzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, tenendo fermi
gli standard organizzativi determinati a livello nazionale, e
provvedere all’accreditamento dei servizi sociali ad integrazione
sanitaria;
j) 	indirizzare e coordinare il sistema informativo regionale ed
attuare forme di controllo e di valutazione della qualità dei servizi,
anche avvalendosi di agenzie specializzate;
k) 	promuovere iniziative sperimentali ed innovative, studi e
ricerche finalizzate e indagini conoscitive sul sistema regionale dei
servizi sociali;
l) 	promuovere e indirizzare gli interventi di qualificazione
professionale e di aggiornamento del personale operante nei servizi
sociali, ivi compresi quelli ad integrazione sanitaria;
m) disciplinare il dipartimento per le attività socio-sanitarie
integrate (ASSI) delle aziende sanitarie locali (ASL) ed emanare
direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra
ASL, comuni e province, nonché i rapporti tra ASL e Aziende
ospedaliere, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche al
sistema dei servizi;
n) favorire, anche attraverso l’erogazione delle risorse, l’esercizio
associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione;
o) determinare gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti
economici agli invalidi civili ai sensi dell’art. 130 del d.lgs.
112/1998;
p) tenere il registro regionale delle organizzazioni di volontariato a
carattere regionale o nazionale, esercitando l’attività secondo i
requisiti e le modalità di cui alla l.r. 24 luglio 1993, n. 22 (Legge
regionale sul volontariato);
q) 	tenere il registro regionale delle associazioni secondo quanto
previsto dalla l.r. 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione,
riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);
r) definire i criteri dell’erogazione, a carico del fondo sanitario
regionale, dei contributi economici alle famiglie di cui all’art. 8,
comma 15, della l.r. 31/1997.

21.  La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative inerenti
alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e  alle
persone giuridiche private che gestiscono servizi sociali ad
integrazione sanitaria e quelle che operano in ambito
sovraprovinciale.

	22. Ai fini del trasferimento delle funzioni previste nei commi
47 e 51, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio
decreto, su conforme deliberazione della Giunta, alla individuazione
delle IPAB e delle persone giuridiche private operanti in ambito
comunale, provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei
servizi sociali ad esclusione di quelli ad integrazione sanitaria.

23.  I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore
generale competente per materia, fatta eccezione per quelli
riguardanti la sospensione e lo scioglimento degli organi di
amministrazione e la nomina del commissario straordinario, adottati
con deliberazione della Giunta regionale.

24.  La nomina, la durata in carica e il rinnovo degli amministratori
delle IPAB sono disciplinati esclusivamente dalle tavole di fondazione
e dagli statuti delle singole istituzioni. Salvo quanto previsto dai
commi da 25 a 42, si applicano le disposizioni di cui al d.l. 16
maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16
maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi
amministrativi).

25.  Qualora i soggetti competenti per le nomine non le abbiano
deliberate nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza
degli organi da rinnovare, il legale rappresentante dell’IPAB, entro
cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto, li diffida a
provvedere entro la scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1,
del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella l. n. 444/1994,
dandone contestuale comunicazione al soggetto cui sono attribuite le
funzioni amministrative nei confronti dell'IPAB medesima affinchè
provveda ai sensi dei commi 30 e 31.

26.  Salvo che lo statuto dell’IPAB non disponga altrimenti, e fermo
restando il disposto dei commi 30 e 31, l’insediamento del nuovo
organo di amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal
completamento delle nomine dei nuovi amministratori; il nuovo organo
di amministrazione provvede alla nomina del presidente ove così
previsto dallo statuto. La data della deliberazione di insediamento
dell’organo dell’amministrazione costituisce termine iniziale della
durata dello stesso per il periodo fissato dallo statuto.

27.  I componenti dell’organo di amministrazione che vengono nominati
successivamente all’insediamento del medesimo restano in carica fino
alla scadenza dell’organo stesso.

28.  I collegi commissariali per l’amministrazione delle IPAB
concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
(ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di
riferimento, da cinque componenti di nomina comunale, che provvedono
ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi
commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano
a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o
in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della presente
legge.

29.  Qualora, nel termine di cui al primo comma dell’art. 3 del d.l.
293/1994, convertito con modificazioni nella legge 444/1994, siano
stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l’insediamento
del nuovo organo di amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stata
nominata la metà più uno di essi. In tali casi e sino all’integrazione
dell’organo con i componenti mancanti, le funzioni di presidente, sia
che lo stesso debba essere eletto dall’organo di amministrazione sia
che debba essere nominato dal soggetto competente, sono
temporaneamente esercitate dal consigliere anziano per nomina o, a
parità di nomina, per età. Ai fini della determinazione dell’anzianità
di nomina si considerano anche i mandati precedentemente assolti dagli
amministratori riconfermati.

30.  Quando non possa farsi luogo all’insediamento parziale
dell’organo statutario di amministrazione ai sensi del comma 29, il
soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative provvede in
via sostitutiva alla nomina degli amministratori mancanti al fine di
assicurare la integrale formazione dell’organo amministrativo.

31.  Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti
dell’organo di amministrazione comportano la decadenza dell’intero
collegio. In tal caso le funzioni commissariali per la gestione
ordinaria sono assunte transitoriamente dal presidente uscente o,
qualora impedito, dal consigliere più anziano di età.

32.  Le IPAB il cui statuto non rispecchi più le attività di
assistenza e beneficenza effettivamente svolte sono tenute ad adottare
i necessari adeguamenti statutari nel rispetto delle tavole di
fondazione o dell'atto costitutivo. E' fatta, comunque, salva
l'applicazione dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ove
sussistano le condizioni per l'assoggettamento a trasformazione. Le
IPAB possono, altresì fondersi qualora perseguano finalità analoghe.

33.  Le IPAB che non sono più in grado di perseguire i propri scopi
statutari od altra attività d'assistenza o beneficenza e per le quali
non sussistano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dal
comma 32 sono soggette ad estinzione. L’estinzione è proposta
dall’organo di amministrazione dell’IPAB ovvero dall’ente locale
competente ai sensi dei commi 47 e 51, e deliberata dalla Giunta
regionale. La Giunta regionale delibera sulle proposte nel termine di
90 giorni dalla loro presentazione. Con il provvedimento di estinzione
si dispone altresì, d’intesa con il comune sede legale
dell’istituzione, l’attribuzione in proprietà del patrimonio delle
IPAB con vincolo di destinazione ai servizi sociali e l’assegnazione
del relativo personale, preferibilmente al comune medesimo che
subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti
pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze
oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

34.  Gli organi di amministrazione delle IPAB possono essere sciolti
nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 48 della legge
6972/1890 e comunque:

a) per accertata impossibilità di funzionamento;
b) per aver determinato con la propria inattività, accertata e
permanente, il mancato perseguimento delle finalità statutarie, ovvero
il mancato adeguamento dello statuto, se ricorrono le condizioni di
cui al comma 32.

35.  Alla sospensione degli organi di amministrazione delle IPAB, ai
sensi dell’art. 50, comma 3, della l. 6972/1890, ovvero al loro
scioglimento, provvede il soggetto cui sono attribuite le funzioni
amministrative, con motivato atto, che ne dispone il contestuale
commissariamento.

36.  Il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 26 settembre 1992, n. 36
(Integrazione all’art. 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’indennità di presenza ai
commissari straordinari regionali delle IPAB) è sostituito dal
seguente:

“2.	Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei
mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto
termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si
provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali
deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per
comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso
procedimenti amministrativi per l’adozione dei provvedimenti di
estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e
modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge
6972/1890.”.

37.  Ferma restando l'applicazione della l.r. 36/1992, ai commissari
straordinari nominati dalla Regione per la gestione di strutture la
cui amministrazione renda necessario un impegno a tempo pieno e agli
altri commissari straordinari nominati dalla Regione compete
un'indennità di funzione, a carico dell'IPAB amministrata qualora il
patrimonio amministrato lo consenta, o con il concorso della Regione,
nella misura determinata dalla Giunta regionale in rapporto alle
dimensioni organizzative dell'IPAB, oltre al rimborso delle spese di
viaggio sostenute, nonchè il trattamento di missione secondo le norme
vigenti. Per i commissari non di nomina regionale l'indennità è
determinata dai soggetti competenti alla nomina, in misura non
superiore a quella prevista per i commissari di nomina regionale.

38.  Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della
Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai
vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni.

39.  Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle IPAB si
esercita sugli atti di cui all’art. 17, commi 33 e 34, della legge
127/1997.

40.  Le IPAB sono tenute a fornire all’organo di vigilanza ed al
soggetto titolare delle funzioni amministrative, copia degli atti
dagli stessi richiesti per l’esercizio delle loro funzioni.

41. Le IPAB possono istituire, con modifica dei rispettivi statuti,
organi di revisione al fine di verificare la regolarità contabile
della gestione.

42.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare
competente, emana disposizioni in ordine:

a) alla classificazione delle IPAB per classi e categorie, sulla base
di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento, che tengono
conto in particolare:

1)	delle attività svolte in una o più delle seguenti aree di
riferimento: area anziani, area famiglia e minori, area handicappati,
area dell'assistenza economica in denaro e/o natura, area di attività
di gestore di scuole materne;
2)	del numero dei dipendenti in organico e con rapporto
convenzionale;
3)	del numero e della tipologia dell'utenza dei servizi erogati;
4)	della consistenza del patrimonio;
5)	delle entrate annue ordinarie effettive;

b) alla determinazione della indennità di funzione dei presidenti e
degli amministratori delle IPAB in rapporto alle classi e categorie di
cui alla lettera a);
c) alla emanazione di direttive per la composizione, l’individuazione
dei compiti, le modalità di formazione e gli emolumenti degli organi
di revisione contabile istituiti ai sensi del comma 41;
d) alla emanazione di indirizzi per la predisposizione e revisione
degli inventari del patrimonio delle IPAB e per la realizzazione di un
nuovo sistema economico patrimoniale.

43.  E’ attribuita alle province la rilevazione dei fabbisogni
formativi del personale operante nei servizi sociali, nonché la
programmazione e la gestione delle attività di formazione e di
aggiornamento professionale degli addetti ai servizi sociali anche ad
integrazione sanitaria. Per l’esercizio di tali competenze le province
si avvalgono, per quanto ritenuto necessario, del dipartimento per le
ASSI delle ASL di riferimento. In tal caso i rapporti sono regolati da
appositi accordi intercorrenti tra la provincia e l’ASL.

44.  Sono inoltre conferite alle province:

a) la promozione e il monitoraggio delle attività dei soggetti che
agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riferimento
alle cooperative sociali ed alle iniziative rivolte alla famiglia;
b) il coordinamento delle attività di formazione professionale e di
sviluppo della cooperazione sociale.

45.  Alle province sono delegate le funzioni inerenti
all’autorizzazione ed alla revoca di autorizzazione al funzionamento
delle strutture erogatrici dei servizi, secondo quanto previsto dagli
atti di programmazione regionale, ad esclusione di quelle affidate
alle ASL ai sensi del comma 58.

46.  E’ trasferita alle province la tenuta della sezione provinciale
del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti
nell’ambito del territorio provinciale. Le province esercitano
l’attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla l.r. 22/1993.
Compete altresì alle province la tenuta del registro provinciale delle
associazioni secondo quanto previsto dalla l.r. 16 settembre 1996, n.
28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo).

47.  Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative
non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle
IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito
provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi
sociali.

48.  La Regione determina, nell’ambito del fondo sociale regionale di
parte corrente, l’ammontare del finanziamento per l’esercizio delle
funzioni conferite alle province di cui ai commi da 43 a 47. Le
province possono integrare il fondo con risorse proprie.

49.  Tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali
sono esercitate dai comuni, che le gestiscono ai sensi del comma 53,
ovvero attraverso delega all’ASL territorialmente competente. La
responsabilità della programmazione compete:

a) all’ASL, per i servizi a prevalente funzione sanitaria;
b) ai comuni, per i servizi a prevalente funzione assistenziale.

50.  La programmazione regionale individua i servizi ricompresi tra
quelli a prevalente funzione sanitaria e quelli a prevalente funzione
assistenziale. Nel rispetto di norme nazionali o regionali relative
all'utilizzo di accordi di programma a dimensione territoriale
provinciale in aree specifiche di intervento, restano ferme le
competenze:

a)	delle province o delle ASL in materia di autorizzazione al
funzionamento;
b)	delle ASL e del Comune di Milano in materia di vigilanza;
c)	della Regione in materia di accreditamento, nonchè di
finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo
sanitario.

51.  Sono altresì trasferite ai comuni le funzioni amministrative, non
riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB
e alle persone giuridiche private operanti in ambito comunale nel
settore dei servizi sociali.

52.  Sono trasferite ai comuni le attività attualmente svolte ai sensi
dell’art. 5 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).

53.  Le funzioni sono esercitate dai comuni adottando a livello
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa, e
al rapporto con i cittadini, anche tramite associazioni intercomunali,
secondo le modalità previste dalle leggi 142/1990 e 59/1997 e dal
d.lgs. 112/1998. I comuni determinano autonomamente le forme per la
gestione associata ai sensi della legislazione vigente.

54.  In conformità a quanto stabilito all’art. 15, comma 4, della l.r.
31/1997, al Comune di Milano spettano anche le funzioni di vigilanza e
controllo dei servizi sociali, ad esclusione di quelli a prevalente
funzione sanitaria, per l’intero territorio cittadino.

55.  A livello distrettuale i titolari delle funzioni  devono
assicurare l’integrazione delle loro attività con quelle definite e
programmate dall’ASL.

56.  Spettano alle ASL, che le esercitano tramite il dipartimento per
le ASSI, le funzioni relative ai servizi sociali a prevalente funzione
sanitaria nelle aree di cui al comma 5.

57.  La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del d. lgs.
112/98, è trasferita alle ASL e, per il territorio della città di
Milano, al Comune di Milano; a tali enti, in rapporto alle rispettive
competenze, spetta la conseguente legittimazione passiva nelle
controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita.

58.  Le ASL  esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:

a) l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione al funzionamento
dei servizi per:
1)	la riabilitazione extraospedaliera;
2)	la riabilitazione, il recupero e il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcooldipendenti;
3)	le attività consultoriali in ambito materno infantile;
b) la tenuta dell’albo degli enti ausiliari che operano nell’area
delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste
negli atti d’intesa Stato-regioni recepiti dalla Regione;
c) le autorizzazioni, per comprovati motivi, allo svincolo dalla
destinazione a servizi sociali dei beni trasferiti ai comuni a seguito
dello scioglimento degli enti comunali di assistenza o dell’estinzione
delle IPAB;
d) l’adozione di provvedimenti conseguenti all’esercizio delle
funzioni di controllo pubblico di cui agli artt. 23 e 25 del codice
civile sulle persone giuridiche private.

59.  Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB,
sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche
private, previste dall’art. 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono
estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi sociali ad
integrazione sanitaria.

60.  La Regione eroga specifici contributi alle ASL e al Comune di
Milano per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

61.  E’ altresì trasferita all’ASL territorialmente competente la
gestione della casa di riposo per ciechi “Villa Letizia” di Caravate.
L’ASL subentra nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti
attinenti alla gestione.

62.  In materia di servizi sociali la Regione determina:

a) il quadro previsionale dei bisogni;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) i criteri e le priorità d'intervento;
d) i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità dei servizi e
degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento
dei bisogni;
e) gli indicatori di risultato per il controllo e la valutazione
dell’efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni e dei
servizi erogati;
f) l'ammontare delle risorse finanziarie regionali, la loro
provenienza e le modalità di utilizzo;
g) gli indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento,
all'accreditamento, al convenzionamento dei servizi;
h) gli indirizzi cui devono informarsi gli enti competenti nel
determinare i criteri di accesso alle prestazioni ed ai servizi ed i
criteri di partecipazione da parte degli utenti al relativo costo;
i) gli indirizzi ed i criteri per la realizzazione dei nuovi presidi;
j) il livello di qualificazione degli operatori dei servizi.

63.  Nell’ambito della programmazione aziendale l’ASL, sentita la
conferenza dei sindaci, pianifica anche le attività sociali con
l’obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle
direttive ed alle indicazioni della programmazione regionale. Ai fini
della programmazione aziendale, l’ASL tiene conto delle indicazioni
del piano territoriale di coordinamento della provincia e dei piani
socio-economici della comunità montana. Sui piani delle ASL per i
servizi sociali le province e le comunità montane esprimono parere non
vincolante entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende
positivo. I rapporti tra ASL città di Milano e Comune di Milano per
quanto concerne la programmazione dei servizi sociali sono regolati
dal protocollo di intesa di cui all’art. 15, comma 5, della l.r.
31/1997.

64.  Il sistema dei servizi sociali garantisce interventi rispondenti
alle specifiche esigenze del soggetto cui sono rivolti, valorizzandone
le risorse e potenzialità, nel rispetto della sua dignità e libertà,
nonché delle sue personali convinzioni.

65.  La programmazione regionale definisce i criteri di verifica e di
valutazione al fine di assicurare la qualità e la realizzabilità degli
obiettivi definiti, nonché la realizzabilità di una rete integrata di
interventi sociali.

66.  La programmazione ed il reperimento delle risorse economiche
volte a realizzare la rete integrata di cui al comma 65 avvengono
attraverso la concertazione tra la Regione, le province, i comuni, le
comunità montane e le ASL che cooperano, anche mediante lo strumento
dell’intesa istituzionale di programma, al fine di garantire
l’erogazione e lo sviluppo dei servizi sociali.

67.  La concertazione tra Regione, province, comuni, comunità montane
e ASL è il metodo ordinario per la realizzazione e lo sviluppo dei
servizi sociali ad integrazione sanitaria al fine di garantire la
unitarietà dei processi decisionali.

68.  La Regione promuove la consultazione tra ASL, enti locali, enti
gestori dei servizi sociali e le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative, al fine di garantirne la partecipazione alla
realizzazione della rete dei servizi sociali.

69.  La gestione dei servizi sociali ambulatoriali, residenziali,
semiresidenziali e diurni organizzati al fine di offrire prestazioni è
soggetta ad autorizzazione .

70.  Gli atti di programmazione regionale individuano la tipologia dei
servizi sociali soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ai sensi
di quanto previsto dal comma 69, ed altresì le strutture a carattere
temporaneo non soggette ad autorizzazione.

71.  Le strutture provvisoriamente accreditate, per le quali non
sussistono impedimenti determinati da condizioni di sicurezza ed
agibilità degli ambienti e che al riguardo attestino d’aver già
presentato ai competenti organi regolari domande per il rilascio delle
relative certificazioni amministrative ed abbiano il possesso dei
requisiti gestionali richiesti, possono essere autorizzate
provvisoriamente al funzionamento con prescrizioni temporali di
adeguamento nell’ambito di attuazione di apposito piano programma,
previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale, ferme restando le
dirette responsabilità dei soggetti gestori ad ogni effetto di legge.

72.  Le strutture provvisoriamente autorizzate al funzionamento, che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 71, hanno titolo alla
conferma del provvedimento di autorizzazione provvisoria al
funzionamento come previsto dallo stesso comma.

73.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e
di qualità richiesti per l’accreditamento delle strutture operanti nei
servizi sociali ad integrazione sanitaria.

74.  La Giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta di
accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e
l’eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la
permanenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento medesimo.
L’accreditamento costituisce condizione indispensabile per
l’assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri
relativi alle prestazioni sanitarie e di rilievo sanitario, erogate
nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole strutture
dai relativi atti di accreditamento e dai conseguenti rapporti posti
in essere dalle ASL. Il fondo sanitario regionale finanzia le
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario
erogate dalle strutture accreditate, con le quali l’ASL, sulla base
del bisogno sanitario del territorio, ha provveduto a realizzare
accordi e contratti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8
quinquies, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421) aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) .

75.  La Giunta regionale, sulla base dei criteri e requisiti stabiliti
ai sensi del comma 73, accredita le singole strutture determinando
tipologia, quantità e qualità delle relative prestazioni, nonché i
corrispettivi e le modalità di pagamento.

76.  La Giunta regionale definisce gli indicatori per la realizzazione
di un sistema di rilevazione e promozione della qualità dei servizi e
delle prestazioni, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma
6, e dall’art. 13,  comma 1, della l.r. 31/1997.

77.  Gli enti gestori di servizi accreditati o convenzionati sono
tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica al fine di dare
dimostrazioni del corretto rapporto tra risorse impiegate e
prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed
altri metodi permanenti di valutazione dei risultati.

78.  La Giunta regionale introduce progressivamente il sistema di
controllo di qualità, identificando standard ed indicatori di qualità
da adottare per ciascuna tipologia di servizio.

79.  Per le attività dei servizi sociali che non richiedono
integrazione sanitaria, i soggetti di cui al comma 11, possono
convenzionarsi con il sistema pubblico ove in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento e degli ulteriori requisiti
previsti dalla programmazione regionale.

80.  Le convenzioni sono stipulate in conformità ad uno schema tipo
approvato dalla Giunta regionale.

81.  Gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali che in base alle
leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui comuni sono
a carico del comune in cui l’avente diritto alla prestazione è
residente o, nei casi previsti dai commi 14 e 15, è dimorante nel
momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l’avente diritto sia
ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso, gli
oneri gravano comunque sul comune di residenza o dimora, essendo a tal
fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa
connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o
la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa
potestà o del tutore.

82.  Gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei
servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui
soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di
insufficienza di reddito da parte dell’utente medesimo.

83.  Il fondo sociale regionale di parte corrente e per investimenti è
costituito:

a) dalle quote del fondo sociale nazionale e comunque dalle risorse
assegnate dallo Stato per l’esercizio delle funzioni disciplinate
dalla presente legge;
b) da risorse autonome regionali;
c) da eventuali altre risorse di altri enti.

84.  Le disponibilità del fondo regionale sociale di parte corrente
sono ripartite per:

a) concorrere al mantenimento, sviluppo e perequazione degli
interventi e dei servizi sociali previsti dalla programmazione
regionale;
b) finanziare gli interventi di sostegno alla famiglia;
c) finanziare attività, interventi e servizi sociali ancorché non
previsti dal piano socio-sanitario;
d) favorire e incentivare la gestione associata dei servizi;
e) 	incentivare la delega alle ASL, da parte dei comuni, di servizi a
prevalente funzione socio-assistenziale;
f) sviluppare le funzioni di coordinamento del dipartimento ASSI;
g) realizzare iniziative sperimentali ed innovative, promosse
direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle
promosse dalle ASL, dai comuni, dalle province e dai soggetti gestori;
h) 	realizzare interventi di aggiornamento degli operatori e dei
volontari operanti nel campo dei servizi sociali, ivi compresi quelli
ad integrazione sanitaria, promossi direttamente dalla Regione e
concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche
tramite comuni, ASL, soggetti gestori;
i) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi
calamitosi;
j) assegnare contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di
volontariato;
k) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni conferite;
l) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive,
convegni e pubblicazioni sul sistema regionale dei servizi sociali,
nonché sostenere gli oneri derivanti da convenzioni stipulate dalla
Regione con organismi specializzati nelle verifiche della qualità dei
servizi alle persone.

85.  Le disponibilità del fondo sociale regionale per investimenti
possono essere assegnate ai soggetti pubblici e privati senza fini di
lucro tenendo conto delle indicazioni programmatorie delle ASL, dei
comuni e del Comune di Milano per quanto di competenza. Le
disponibilità del fondo sono ripartite con l'obiettivo del
riequilibrio territoriale e di adeguare a standard i servizi sociali e
di promuovere servizi innovativi per:

a) la realizzazione di nuove strutture;
b) l'acquisto per la trasformazione, nonché la ristrutturazione e
l'ampliamento di strutture preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature ed arredi;
d) la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprietà
regionale;
e) gli interventi in campo sociale realizzati anche al di fuori del
territorio lombardo da enti aventi sede legale ed attività prevalente
nel territorio lombardo;
f) gli interventi urgenti e indifferibili o comunque non previsti dal
piano socio-sanitario;
g) gli interventi volti alla sperimentazione di nuove unità d’offerta
non standardizzate nel piano socio-sanitario.

86.  L’approvazione dei progetti esecutivi, delle varianti, delle
perizie suppletive, dei certificati di collaudo ovvero di regolare
esecuzione di lavori concernenti le opere di cui al comma 85, spetta
alla direzione generale competente in materia di interventi sociali
della Regione.

87.  I finanziamenti regionali per opere edilizie sono concessi a
condizione che:

a) venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle
finalità previste per il periodo indicato da piani regionali a seconda
delle tipologie di servizio e comunque per un periodo non inferiore a
venti anni; per gli enti ed organismi privati il vincolo deve essere
trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;
b) gli enti gestori si impegnino a garantire i requisiti e ad
accettare le condizioni per l'accreditamento ed il convenzionamento,
quanto meno per la parte di immobili  per gli interventi sui quali è
concesso il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata
del vincolo di destinazione.

88.  La Giunta regionale può concedere, su domanda motivata dell'ente
interessato e previo parere dell'ASL territorialmente competente,
sentita la conferenza dei sindaci, la modificazione del vincolo di
destinazione gravante sugli immobili cui si riferisce il finanziamento
regionale ai sensi della presente legge, nonché di analoghe
disposizioni contenute in precedenti leggi regionali. Gli immobili,
nonché i proventi derivanti da eventuali alienazioni, devono mantenere
la destinazione allo svolgimento di attività sociali per la medesima
durata. Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta la
restituzione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle
opere interessate.

89.  Il fondo sociale delle ASL è costituito:

a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;
b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle
funzioni delegate alle ASL;
c) dalle entrate da rette o tariffe relative a servizi gestiti
direttamente dall'ASL;
d) da eventuali altre entrate.

90.  Il fondo sociale delle ASL è utilizzato per mantenere e
sviluppare i servizi sulla base dei criteri definiti dal piano
socio-sanitario, tenuto conto degli obiettivi di efficacia, qualità ed
efficienza realizzati e da realizzare, nonché del costo dei servizi e
delle rette applicate.

91.  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l.r. 20 giugno 1975, n. 100 (Fondo per la concessione di contributi
alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi);
b) l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 (Abrogazione e modifiche alla l.r. 7
marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l’estinzione ed il
trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n.
6972);
c) l’ art. 13, comma 2; l’art. 55, come modificato dall’art. 4, comma
9, lettera a) della l.r. 15/99; gli artt.  64 e 90, commi 4 e 5, della
l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei
servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia);
d) l.r. 19 settembre 1988, n. 51 (Organizzazione programmazione ed
esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza);
e) l.r. 15 settembre 1989, n. 49 (Modifiche alla l.r. 19 settembre
1988, n. 51- Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività
in materia di tossicodipendenza -);
f) l.r. 18 maggio 1990, n. 62 (Norme per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle alcooldipendenze);
g) 	l’art. 8,  comma 13, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attività dei servizi sociali).

92.  Conservano efficacia gli atti amministrativi, gli impegni di
spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in conformità alle
leggi regionali di cui al comma 91. E’ fatta salva la possibilità di
utilizzo degli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 1999.

93.  La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, provvede ad adottare una disciplina organica di semplificazione
e di armonizzazione delle leggi regionali nelle materie di cui ai
commi da 2 a 90 mediante l’adozione di uno o più testi unici.

94.  In materia di cooperazione sociale la Regione esercita le
funzioni riguardanti:

a) la definizione di misure di sostegno e sviluppo della cooperazione
sociale;
b) l’istituzione ed il regolamento dell'albo regionale delle
cooperative sociali;
c) la programmazione delle attività di formazione professionale e di
sviluppo della cooperazione sociale, con le modalità di cui ai commi
da 113 a 120 e da 125 a 129, nonché l’incentivazione della stessa
nell’ambito dei servizi;
d) la fissazione di criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra
cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.

95.  Inoltre la Regione esercita le funzioni relative all'erogazione
di contributi, a fondo perduto, nonché alla costituzione di fondi di
garanzia e di rotazione, per agevolare l'accesso al credito delle
cooperative sociali.

96.  Sono delegati ai comuni:

a) gli interventi di attuazione delle misure di sostegno e sviluppo
della cooperazione sociale;
b) 	la  gestione degli interventi di iniziativa comunale per
l’attuazione di forme di garanzia con il concorso di risorse regionali
e dei confidi, finalizzate all’ottenimento di credito per le
cooperative sociali aventi sede in Lombardia e che effettuino
interventi sul territorio comunale.

97.  La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio
delle funzioni delegate ai comuni, al fine di assicurare l’efficiente
e razionale gestione degli interventi.

98.  La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati al
coordinamento delle  modalità peculiari di affidamento alle
cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni
pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi sociali ed
educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, anche
individuando, quali prioritari criteri per l’affidamento, la qualità
dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.

99.  E' delegata alle CCIAA la gestione degli sportelli provinciali
dell'albo regionale delle cooperative sociali.

100. La Regione concorre, con la partecipazione degli enti locali alla
programmazione e all’attuazione delle azioni di integrazione del
sistema scolastico, universitario e della formazione professionale con
il mondo del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento della
piena occupazione della popolazione lombarda anche attraverso il
sostegno e la promozione del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, da realizzarsi attraverso l’ottimizzazione
dell’uso delle risorse umane e strumentali esistenti e
l’armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base,
continua e permanente, superiore e di riqualificazione.

101. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 100, la
Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo degli strumenti e
delle procedure di raccordo e concertazione con le parti sociali ed
istituzionali, allo scopo di avviare in particolare il processo di
riforma della formazione professionale, anche attraverso
l’integrazione con l’istruzione scolastica, avvalendosi degli
organismi di concertazione e di coordinamento di cui alla l.r. 1/1999
(Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego),
adeguatamente integrati.

102. Nella definizione dei criteri e dei contenuti della riforma di
cui al comma 101, la Regione opera secondo principi di delega di
funzioni agli enti locali, responsabilità, sussidarietà,
semplificazione, trasparenza e delegificazione amministrativa, in modo
da incrementare la capacità dei soggetti istituzionali ed
economico-sociali di offrire servizi intesi a rispondere ai bisogni di
istruzione e formazione presenti nel contesto di riferimento.

103. I contenuti degli atti di programmazione in materia di politiche
formative sono definiti in raccordo con gli indirizzi contenuti nei
piani d’azione per l’occupazione e con le strategie comunitarie sul
lavoro.

104. In particolare, la Regione concorre al rafforzamento dell’offerta
formativa integrata tra istruzione scolastica, formazione
professionale e mondo del lavoro, attraverso:

a) la promozione e la diffusione delle occasioni tramite le quali ogni
soggetto, a prescindere dal grado di istruzione raggiunto, possa
sviluppare le proprie conoscenze, capacità e competenze, per formare
liberamente e pienamente la propria personalità e migliorare il
proprio livello sociale e professionale;
b) il miglioramento dei servizi formativi e di accompagnamento, la
qualificazione delle strutture e la certificazione dei prodotti
formativi;
c) la razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili per
un costante miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
formativi e di accompagnamento.

105. La programmazione dell’offerta scolastica e formativa integrata è
definita a livello territoriale anche attraverso il dimensionamento
della rete scolastica  e delle strutture della formazione
professionale, adeguando le rispettive azioni formative alle finalità
ed ai principi stabiliti dai commi da 100 a 104.

106. La Regione coordina i propri obiettivi di programmazione con
quelli relativi allo sviluppo del sistema universitario e assicura il
collegamento con le iniziative in materia di programmazione e di
orientamento degli accessi all’istruzione ed alla formazione.

107. Allo scopo di assicurare alle strutture edilizie scolastiche, di
formazione professionale ed universitarie, uno sviluppo qualitativo ed
una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione
delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, la
Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi
vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla
realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione
regionale.

108. La Regione promuove, in raccordo con le istituzioni scolastiche
ed universitarie e tramite le strutture della formazione
professionale, le seguenti tipologie di interventi formativi:

a) formazione per l’ingresso nel mercato del lavoro, inclusa la
formazione per i contratti di apprendistato e di formazione in
alternanza con il lavoro, finalizzata al primo inserimento dei giovani
sprovvisti di esperienza lavorativa, anche al fine di consentire la
piena attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino
al compimento del diciottesimo anno di età;
b) formazione continua, intesa come formazione di sviluppo,
aggiornamento, cambiamento e riqualificazione professionale, rivolta
all’innalzamento della qualità delle risorse umane e finalizzata al
miglioramento professionale dei lavoratori occupati, al sostegno dei
lavoratori in difficoltà occupazionale e ad agevolare la mobilità
professionale;
c) formazione per il reinserimento lavorativo finalizzata alla
ricollocazione di lavoratori disoccupati con lo scopo di rinforzare le
motivazioni e gli strumenti cognitivi e professionali necessari per
rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro;
d) formazione superiore per giovani e adulti, anche attuando il nuovo
canale di istruzione e formazione tecnico-superiore integrata (IFTS),
come elemento di innovazione ed integrazione del sistema di formazione
ed istruzione superiore (FIS).

109. La Regione, nell’ambito delle tipologie di interventi di cui al
comma 108, promuove in particolare azioni rivolte:

a) alla formazione per lo sviluppo del lavoro autonomo,  cooperativo e
per la creazione di imprese;
b) alla formazione di garanzia sociale volta a facilitare l’ingresso
nel lavoro a soggetti deboli per motivi sociali, situazioni di
emarginazione o presenza di disabilità;
c) al sostegno alla definizione dei raccordi tra le politiche
dell’istruzione, le politiche formative e l’insieme delle politiche
del lavoro;
d) alla definizione di un sistema di crediti formativi e di
certificazione delle competenze, reciprocamente riconosciuti da
scuola, università, formazione professionale e mondo del lavoro.

110. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 106, la
Regione promuove altresì le seguenti azioni di orientamento:

a) l’informazione orientativa, ovvero l’offerta sistematica ed
integrata di informazioni adeguate ai diversi soggetti come pure alle
differenti opportunità;
b) l’orientamento formativo, ovvero l’offerta di moduli  mirati
all’acquisizione di capacità di auto-valutazione e di
auto-orientamento acquisibili anche attraverso stage orientativi in
azienda;
c) l’orientamento speciale per utenze disabili, o in condizioni di
particolare difficoltà, in rapporto al mercato del lavoro;
d) i tirocini formativi e le azioni di orientamento;
e) il bilancio delle competenze;
f) l’accompagnamento nella transizione al lavoro, quale azione di
supporto nelle fasi di ricerca occupazionale o di sviluppo di carriera
ed avente come destinatari sia i singoli cittadini che le aziende.

111. Gli interventi e le azioni di cui ai commi da 105 a 112 sono
volti anche a conseguire le pari opportunità tra uomo e donna.

112. Per qualificare il sistema della formazione integrata, la Regione
promuove la realizzazione di interventi formativi integrati tra
strutture della formazione professionale, istituzioni scolastiche ed
università, nonché azioni volte a migliorare la qualità degli
interventi formativi, quali la ricerca e la standardizzazione di
profili professionali e la creazione di strumenti innovativi per la
didattica, per la valutazione, per l’accertamento e per la
certificazione.

113. La Regione organizza le funzioni in materia di formazione
professionale, così come definita dall’art. 141 del d.lgs. 112/1998,
delegandole alle province e agli enti locali interessati secondo
quanto stabilito dai commi da 114 a 120. Province e comuni
contribuiscono alla definizione degli obiettivi della programmazione
strategica regionale e, nell’ambito delle competenze di cui ai commi
da 100 a 129, provvedono alla loro attuazione.

114. La Regione esercita le funzioni amministrative relative:

a) all’indirizzo, al coordinamento ed alle connesse attività
strumentali di monitoraggio, vigilanza, controllo, verifica e
valutazione del sistema regionale di formazione professionale;
b) alla definizione del programma regionale della formazione
professionale anche in raccordo con la programmazione dell’offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
c) alla formulazione del parere di conformità dei piani provinciali
annuali di cui al comma 118, lett. d), al programma regionale della
formazione professionale di cui alla lettera b) ed agli indirizzi
regionali di cui alla lettera a);
d) alla definizione, d’intesa con le province, di piani di formazione
del personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;
e) alla definizione degli standard per l’accreditamento delle
strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per
l’accreditamento in sede regionale;
f) alla gestione dell’elenco regionale delle strutture  accreditate;
g) all’erogazione di contributi per l’adeguamento delle strutture
formative ai requisiti per l’accreditamento e la certificazione del
sistema di qualità ISO 9001;
h) alle intese con i ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e dell’università e ricerca scientifica, per
il riconoscimento delle competenze professionali certificate;
i) alla cooperazione con le altre regioni, con lo Stato e l’Unione
europea;
j) all’istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli
istituti professionali nel cui ambito non sono attivati corsi di
studio quinquennali finalizzati al rilascio di diplomi;
k) alla definizione di criteri di erogazione di buoni formativi che
consentano di fruire di interventi di formazione professionale e
formazione continua presso strutture accreditate scelte direttamente
dai soggetti interessati.

115. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di concertazione e
coordinamento istituiti con l.r. 1/1999, entro centoventi giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, individua le attività
formative di rilevanza regionale e a carattere innovativo e
sperimentale.


116. Il programma regionale di cui al comma 114, lett. b), ha durata
triennale, è aggiornato annualmente in relazione alla verifica di
efficacia delle azioni realizzate e degli eventuali mutamenti
intervenuti e contiene in particolare:

a) l’individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che
s’intendono raggiungere nell’arco di durata del programma regionale;
b) la determinazione delle risorse disponibili per l’attuazione da
parte delle province degli interventi di cui al comma 118, ivi
compresi i fondi a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto
dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari
in materia;
c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 17 della legge  24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell’occupazione), per l’affidamento ai soggetti pubblici e
privati accreditati dello svolgimento delle attività di formazione e
orientamento professionale;
d) i progetti quadro di particolare rilevanza sociale;
e) 	il programma quadro dei tirocini formativi e delle azioni di
orientamento, ivi compresa l’assunzione degli oneri assicurativi;
f) l’eventuale aggiornamento delle attività formative di cui al comma
115.

117. Il programma regionale triennale di formazione professionale e i
suoi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta.

118. In coerenza con l’art. 143, comma 2, del d.lgs. 112/1998 ed ai
sensi dell’art. 14, comma 1, lett. i), della legge 142/1990, le
province esercitano, in attuazione a quanto previsto dalla
programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo
territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e
comunitarie ad esse trasferite, le funzioni amministrative relative
alla pianificazione ed alla programmazione territoriale di competenza
ed in particolare quelle concernenti:

a) l’individuazione dei fabbisogni di formazione relativi al
territorio di competenza;
b) la partecipazione alla definizione del programma regionale di
formazione professionale di cui al comma 114, lett. b);
c) la partecipazione alla definizione del piano di riordino e
riconversione di cui al comma 127 e alle conseguenti intese
programmatiche;
d) la programmazione delle attività di formazione professionale
riguardanti l’ambito territoriale provinciale, mediante la
predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione
professionale;
e) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni
programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a
cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di
programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;
f) l’affidamento alle strutture accreditate delle attività formative
secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione
professionale di cui al comma 114, lett. b);
g) la  realizzazione, per quanto di competenza ed in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, delle iniziative di integrazione tra
le politiche formative, le politiche dell’impiego e il sistema
scolastico locale;
h) la  partecipazione alla definizione del piano di formazione dei
formatori;
i) la  partecipazione alla definizione del programma quadro per i
tirocini formativi;
j) 	la nomina delle commissioni d’esame per le attività affidate;
k) 	il rilascio degli attestati e delle certificazioni intermedi e
finali per le attività affidate.


119. Gli obiettivi di cui al comma 116, lett. a), sono definiti dalla
Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento
istituiti con la l.r. 1/1999, tenuto conto in particolare della
domanda di formazione espressa dalle parti sociali, anche costituite
in organismi bilaterali, e delle analisi definite in relazione al
sistema informativo regionale ed alle sue interconnessioni con il
sistema informativo lavoro di cui all’art. 11 del d.lgs. 23 dicembre
1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della
legge  15 marzo 1997, n. 59) e con il sistema informativo delle CCIAA.

120. I fabbisogni formativi di cui al comma 118, lett. a) sono
definiti dalle province anche attraverso il confronto con le parti
sociali ed avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 119.

121. Ai sensi dell’art. 138 del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita le
funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione
e formazione professionale;
b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di
programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento
regionale dei piani provinciali;
c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle
proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al
miglioramento dell’offerta formativa;
d) alla determinazione del calendario scolastico;
e) all’erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell’ambito
della legislazione nazionale, nonché all’attribuzione, nei limiti
delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie
degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente
riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le
spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere
rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero
dei componenti del nucleo famigliare e all’entità delle spese
scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità
per l’attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale
sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;
f) alle iniziative ed alle attività di promozione riguardanti l’ambito
delle funzioni conferite.

122. Ai sensi dell’art. 139, comma 1, del d.lgs. 112/1998 spettano
alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, ed ai
comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell’istruzione
scolastica, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche e l’individuazione degli ambiti territoriali
di riferimento e delle dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali
regionali di cui al comma 122, lettera b);
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle
funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione in
forza delle vigenti disposizioni e del comma 121.


123. Ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d.lgs. 112/1998, i comuni,
anche in collaborazione con le comunità montane e le province,
ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza,
esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative
relative a:

a) educazione degli adulti;
b) 	interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) 	realizzazione di pari opportunità di istruzione;
d) 	promozione e sostegno della coerenza e continuità in verticale ed
orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola;
e) 	interventi perequativi, ivi compreso l’erogazione dei buoni
scuola di cui al comma 121, lettera e);
f) 	interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica
e di educazione alla salute.

124. Ai sensi dell’art. 139, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le province
esercitano le funzioni amministrative concernenti la risoluzione di
conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, ad eccezione dei
conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui
risoluzione spetta ai comuni.

125. Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di cui ai
commi da 105 a 112 operano organismi pubblici e privati che,
indipendentemente dalla loro natura giuridica, hanno capacità,
competenze e risorse che li pongano in grado di svolgere attività di
formazione professionale.

126. In particolare, la Regione favorisce il riordino, la
qualificazione, la riconversione e la ristrutturazione degli enti e
dei centri di formazione professionale di cui all’art. 25 della l.r. 7
giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in
Lombardia), secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, lettera f)
della legge 196/1997 e successive modifiche.

127. La Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di
coordinamento istituiti con l.r. 1/1999 e secondo gli orientamenti
contenuti nell’art. 17, comma 1, lettera f) della legge 196/1997,
approva un piano di riordino, riqualificazione e riconversione delle
strutture formative pubbliche di cui all’art. 23  della l.r. 95/1980,
che definisce in particolare:

a) il dimensionamento ottimale delle strutture formative pubbliche in
relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale e locale;
b) la natura giuridica, la forma organizzativa e la struttura
gestionale delle strutture formative da istituire;
c) il piano degli obiettivi strategici e dei settori formativi verso
cui orientare le attività in funzione della domanda locale di lavoro;
d) il piano per l’ottenimento dell’accreditamento e per la
certificazione di qualità dell’intervento formativo;
e) il piano di formazione e di riqualificazione del personale dei
centri formativi;
f) i criteri per la mobilità interna ed esterna del personale dei
centri formativi.

128.  Il piano di cui al comma 127 trova attuazione  in specifiche
intese programmatiche sottoscritte dalla Regione, dalla provincia
competente e dai comuni singoli o associati interessati al piano di
riordino, individuando tra l’altro:

a) le strutture formative e la loro forma gestionale;
b) il piano aziendale per il conseguimento dell’efficienza,
dell’efficacia e della economicità di gestione delle strutture
formative e del loro accreditamento;
c) le risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie alla
realizzazione delle intese programmatiche;
d) l’assegnazione del personale regionale ritenuto necessario alla
realizzazione delle intese programmatiche.

129.  Il piano di cui al comma 127 è  approvato entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge e le intese di cui al
comma 128 sono approvate entro sei mesi dall’approvazione del piano.
In caso di persistente inadempienza degli impegni sottoscritti nelle
intese programmatiche, la Regione esercita il potere sostitutivo di
intervento.

130.  Fermi restando le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla
vigente normativa, la Regione nell’ambito delle proprie competenze:

a) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la
gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così
come definite dall’art. 148 del d.lgs. 112/1998, e concorre con lo
Stato e gli enti locali alla promozione e allo sviluppo delle attività
medesime, promuovendo il coordinamento e lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e di servizi culturali;
b) concorre con lo Stato all’azione di tutela dei beni culturali;
c) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti
all’azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da
soggetti pubblici e privati che ad esse concorrono nel pubblico
interesse.

131. Le funzioni di cui al comma 130 riguardano in particolare:

a) il censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni
culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le
metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed
eventualmente con le altre regioni, nonché lo sviluppo delle relative
banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi
informativi;
b) la  definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di
conservazione e restauro dei beni culturali e delle connesse attività
di ricerca e di documentazione degli interventi;
c) le attività previste dall’art. 149, comma 5, del d.lgs.  112/1998;
d) l’approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni
culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo
Stato e gli enti locali, nonché l’attuazione di altri interventi di
investimento di rilevanza regionale, inclusa l’acquisizione di beni
culturali, anche mediante acquisto a trattativa privata, ovvero il
finanziamento di atti di esproprio o di esercizio della prelazione con
destinazione dei beni stessi al territorio della Regione;
e) le attività di indirizzo e coordinamento riguardanti le funzioni in
materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale,
ai sensi dell’art. 7, del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti
locali e dei relativi personali e uffici),  nonché dei musei ed altri
beni culturali statali, di cui al d.lgs. 112/1998, art. 150, commi 1,
2, 3 e 5, trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8
del medesimo articolo;
f) l’istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi
bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;
g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività
e dei servizi culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di
norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e
funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con altri soggetti
pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività di cui,
rispettivamente,  agli artt. 152, comma 3, e 153, comma 3, del d.lgs.
112/1998;
h) nell’ambito dei criteri di cui all’art. 149, comma 4, lett. d) del
d.lgs. 112/1998, la formazione e l’aggiornamento professionale in
genere degli operatori culturali di cui si prevede l’impiego nel
territorio regionale, da attuarsi secondo gli standard nazionali ed
europei, anche in cooperazione con le università ed altre istituzioni
pubbliche deputate alla formazione e all’istruzione;
i) l’organizzazione della raccolta, della elaborazione e della
comunicazione dei dati sui beni e sulle attività culturali, anche con
l’utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici,
eventualmente in raccordo con le altre pubbliche amministrazioni;
j) la  definizione dei profili professionali, in armonia con gli
standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei e
delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con
l’emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o
responsabili della gestione di detti istituti.

132. La Regione, per il tramite della direzione generale competente in
materia di beni e attività culturali, assicura i supporti
organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli
artt. 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.

133. La Regione  provvede, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, ad adottare una disciplina organica di semplificazione
e di armonizzazione delle leggi di settore, anche mediante l’adozione
di uno o più testi unici delle disposizioni sui beni e le attività
culturali.

134. Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed
attività culturali già delegate alle province dalla vigente
legislazione regionale, sono ulteriormente delegate alle province le
funzioni amministrative concernenti:

a) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
b) la  promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza
locale;
c) il  coordinamento a livello provinciale delle attività di
censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali,
secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla Regione.

135. Le province esercitano le funzioni amministrative loro delegate:

a) in armonia con gli indirizzi generali determinati dagli strumenti
di programmazione regionale in materia di beni ed attività culturali;
b) in  armonia con i provvedimenti attuativi degli indirizzi generali
di cui alla lett. a) adottati dalla Giunta regionale.

136. Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e
servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di
restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e
privati.

137. Competono agli enti cui verranno attribuite le funzioni
amministrative relative alla gestione dei beni, di cui  all’art. 150,
commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. 112/1998, trasferiti secondo le modalità
di cui ai commi 4, 5, 6 e 8  del medesimo articolo; tale gestione sarà
attuata in coerenza con le norme adottate in materia dalla Regione.

138. Gli enti locali erogano i servizi bibliotecari, documentali e
museali di loro competenza e realizzano le attività di valorizzazione
e promozione, di norma mediante forme di cooperazione strutturale e
funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e
utilizzando gli strumenti di cui all’art. 43 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

139. La Regione promuove l’esercizio associato delle funzioni e dei
compiti amministrativi degli enti locali, di cui ai commi da 134 a
138, tramite appositi strumenti di consulenza, progettazione,
gestione, incentivazione finanziaria.

140. La Regione favorisce l’esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica.

141. La Regione, ai fini di quanto previsto dai commi 138 e 139 e per
assicurare la corretta gestione degli istituti culturali o sezioni di
essi, nonché l’erogazione di servizi al pubblico secondo criteri di
qualità totale, economicità, efficienza ed efficacia, promuove:

a) l’acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti
locali;
b) l’acquisizione di prestazioni di personale specializzato da parte
degli enti locali, secondo quanto previsto dal comma 131, lett. j).

142. E’ istituita la conferenza permanente per i beni e le attività
culturali; la conferenza è organo consultivo della Giunta regionale e
ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati  in materia di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attività, anche con riferimento all’individuazione e all’utilizzo
degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini della
definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della
Regione e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto
previsto dall’art. 155 del d.lgs. 112/1998;
b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di
proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 149,
comma 3, lettere a) ed e) del d.lgs. 112/1998, secondo quanto previsto
dal comma 5 del medesimo articolo.

143. La conferenza è composta da:

a) l’assessore regionale competente in materia di beni e attività
culturali, o suo delegato, che la presiede;
b) tre assessori provinciali competenti in materia di beni e attività
culturali, designati dall’Unione province lombarde (UPL);
c) tre assessori comunali, competenti in materia di beni e attività
culturali, di cui uno di un comune capoluogo di provincia, designati
dall’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
d) un assessore di comunità montana competente in materia di beni e
attività culturali, designato dalla delegazione regionale dell’Unione
nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il direttore generale della direzione competente in materia di beni
e attività culturali della Giunta regionale.

144. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può convocare
i rappresentanti dei soggetti indicati all’art. 154 del d.lgs.
112/1998; possono altresì partecipare ai lavori della conferenza i
dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e
attività culturali.

145. La conferenza è costituita all’inizio di ciascuna legislatura
regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o
dell’assessore competente in materia di beni e attività culturali, se
delegato, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta
regionale. A tal fine gli enti competenti alla designazione dei
componenti di cui al comma 143, lettere b), c) e d), provvedono a
segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro
quarantacinque giorni dalla data di insediamento della Giunta
regionale; in fase di prima applicazione detti termini decorrono
dall’entrata in vigore della presente legge.

146. I componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere  b),
c),  e d) decadono:

a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di
cessazione anticipata del medesimo;
b) per  dimissioni;
c) per  ognuna delle altre cause previste dalla legge.

147. Per i componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere
b), c),  e d), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti
dei componenti decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza;
entro i successivi quindici giorni il presidente della Giunta
regionale o l’assessore competente in materia di beni e attività
culturali, se delegato, provvede all’integrazione della conferenza con
proprio decreto.

148. La conferenza ha sede presso la competente direzione generale
della Giunta regionale ed è convocata dall’assessore competente in
materia o da suo delegato; essa è inoltre convocata qualora ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la conferenza delibera
validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei
presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute,
le procedure di funzionamento e l’organizzazione dei lavori della
conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla
conferenza stessa; la direzione generale competente in materia di beni
e attività culturali assicura alla conferenza il supporto di
segreteria.

149. La materia della polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema
di “polizia amministrativa regionale e locale e regime di
autorizzazione”.

150. La Regione è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia
amministrativa nelle materie di sua competenza o ad essa delegate ai
sensi della normativa vigente.

151. La Giunta regionale definisce i criteri per promuovere e
sovvenzionare lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale,
nonché la collaborazione tra gli enti competenti al fine di garantire
lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, regionale e
locale su tutto il territorio. A sostegno delle attività dei corpi e
dei servizi della polizia locale, sono erogati contributi regionali
per favorire gli enti locali nello svolgimento associato delle
funzioni di polizia locale.

152. L’art. 2 della l.r. 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di
polizia locale) è così sostituito:
	“Art. 2   (Coordinamento delle forze di polizia locale)
1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi e
dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale costituisce
apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di
polizia locale, anche quale referente di analoghe strutture
organizzative da istituirsi dagli enti locali. Ove si renda
necessario, su richiesta dell’autorità competente, la Regione attiva
l’intervento della struttura di coordinamento.
2. Qualora sia necessario coordinare l’impiego delle forze di polizia
dipendenti dagli enti locali con le forze di polizia dello Stato,
ovvero con i corpi o con le organizzazioni della protezione civile,
l’autorità di polizia locale, sulla base di opportune intese e delle
modalità di coordinamento definite dalla struttura regionale e
nell’ambito delle strutture locali di cui al comma 1, impartisce,
mediante il comandante del corpo di polizia locale, le direttive del
caso ai propri dipendenti; il comandante determina le modalità
operative nel rispetto delle direttive dell’autorità suddetta.”.

153. All’art. 8, comma 3, della l.r. n. 43/1985, dopo le parole “posti
di agente” sono inserite le seguenti:” che frequenti il corso di cui
al comma 1,”.

154. L’art. 9 della l.r. n. 43/1985 è così sostituito:

	“Art. 9   (Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale)
1. La Regione promuove ed organizza i corsi di formazione per i
vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente,
di cui all’art. 8, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di
livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici,
stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le
associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle
precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il
personale addetto alla polizia locale.
2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di
preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il
reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la
partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base
del numero dei posti che intendono coprire. Il superamento degli esami
finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente
costituisce requisito per l’accesso ai ruoli della polizia locale e
non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del
personale assunto a seguito di concorso. Ai corsi previsti dal
presente comma partecipa anche il personale di cui all’art. 17, commi
132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e all’art. 46 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
3.  I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati
anche dagli enti locali, con l’osservanza delle modalità e dei criteri
di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.
4.  Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e
superato gli esami finali sono iscritti in apposto elenco conservato
ed aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di
polizia locale. L’iscrizione all’elenco costituisce requisito per la
partecipazione alle procedure di selezione per l’assunzione di
personale di polizia a tempo determinato.
5.  Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali
dei corsi formativi e di aggiornamento di cui all’art. 8 ed al
presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con
deliberazione della Giunta regionale.
6.  Al fine di contribuire all’onere gravante sugli enti locali per la
formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la
Regione stipula con l’IReF una convenzione annuale o pluriennale per
la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di
base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di cui
all’art. 8 ed al presente articolo, che l’IReF gestisce direttamente o
stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.
7.  Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è
contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvato con
provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del
bilancio della Regione.
8.  Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta
regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla
scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche
dell’IReF.
9.  L’attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in
un programma annuale definito dall’IReF, il cui contenuto è
comprensivo:
a) dell’analisi dei fabbisogni;
b) della progettazione generale degli interventi;
c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell’anno di
attività ed eventualmente decentrati in sedi periferiche.”.

155. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, in relazione alle esigenze evidenziate dagli enti
locali, provvede a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 9 della l.r.
43/1985 come sostituito dal comma 154.

156. L’art. 10 della l.r. 43/1985 è abrogato.

157. Coloro che hanno superato, per l’accesso alla qualifica di
agente, il corso formativo di preparazione di cui all’art. 9, comma 2,
della l.r. 43/1985, come modificato dal comma 154, sono esonerati dal
frequentare il corso di formazione di cui all’art. 8, comma 1, della
l.r. 43/85.

158. L'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, siano essi
della provincia, della comunità montana o del comune, singoli o
associati,  viene  garantita mediante  sezioni specializzate per
settori di competenza.

159. Gli addetti ai servizi di polizia non possono essere destinati a
svolgere stabilmente attività e compiti difformi da quelli loro
conferiti dalle leggi e regolamenti.

160. Nell'organizzazione delle attività  dei  corpi e dei servizi, ivi
compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si
applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e
della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la
realizzazione per la parità uomo-donna nel lavoro).

161. Il comandante del corpo, o il responsabile di servizio di polizia
locale, risponde dell'organizzazione, della disciplina  e delle
modalità di impiego-tecnico e operativo degli appartenenti alle forze
di polizia locale. Il comandante  del corpo, o il responsabile del
servizio di polizia locale, è tenuto  a rispettare le direttive
impartite rispettivamente dal presidente della provincia o della
comunità montana o dal sindaco.

162. Le province, le comunità montane e i comuni singoli o associati,
in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale, ne
definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione.

163. Gli enti interessati, contestualmente all'approvazione degli atti
relativi alla gestione associata, adottano un regolamento che
specifica le modalità di svolgimento delle funzioni.

164. E' costituito il sistema operativo della banca dati regionale con
la finalità di favorire la comunicazione di informazioni operative a
doppio  senso tra la Regione e gli enti locali, per la gestione delle
attività di polizia locale.

165. Il sistema operativo ha altresì lo scopo, ai sensi della legge
225/1992 e del d.p.r. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996,  recante norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità -
protezione civile), di integrarsi con il programma nazionale di
protezione civile.








ARTICOLO 5

(Disposizioni finali)


	1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del
trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 3, commi 17, 19 e 20 della l.r. 2/1999.

	2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla Giunta
regionale con le modalità di cui all’art. 3, comma 17 della citata
l.r. n. 2/1999, hanno decorrenza le abrogazioni disposte dagli
articoli della presente legge con esplicito richiamo al presente comma
ovvero connesse all’effettivo esercizio delle funzioni conferite in
attuazione del d.lgs. 112/1998.








ARTICOLO 6

(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.





Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 gennaio 2000

( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1999
e vistata dal commissario del governo con nota del 30 dicembre 1999,
prot. n. 22902/3360 )