Legge 6 dicembre 1991, n. 394
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. N. 292, del 13 dicembre).
Legge quadro sulle aree protette.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Titolo II
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
Titolo III
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente
della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' e ambito della legge.
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione
e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire
e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono
il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche ebiologiche,
o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,specie se
vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime ditutela e di gestione, allo
scopo di perseguire, in particolare, leseguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali,
di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche,
di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri
idraulici eidrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientaleidonei a realizzare
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia
dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita'
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
anche interdisciplinare, nonche' di attivita'ricreative compatibili;
d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici eidrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cuial comma 3
costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse
la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni
e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2.
Classificazione delle aree naturali protette.
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati
da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico
e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe,
un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora
e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita'
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali
possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in
esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come
definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo
particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite
ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 puo' operare ulteriori
classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere
efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in
particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni
e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione
dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali
statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di
interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria
denominazione.
Art. 3.
Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali
protette.
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato
"Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura
e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali,
dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma,
o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti,
o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta,
ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma
3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del
Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato.
Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso
delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi
quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i
valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura
e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire
5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 4. Il Comitato svolge, in particolare,
i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui
al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7
del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche
che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede
all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza,
il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che
decide in merito.
7. e' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito
denominata " Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati
per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della
natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre
scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla
base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di
nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire
dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di
aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro
dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono
svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente,
da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito,
entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali.
Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei
Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali
e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu'
di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di
durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con
le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n.
428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro
dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina
l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.
Art. 4.
Programma triennale per le aree naturali protette.
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato
"programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2,
dei dati della Carta della natura e delle disponibilita' finanziarie previste
dalla legge dello Stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali
protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate
nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria
delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione
di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e
per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale
per l'esercizio di attivita' agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi
ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale,
per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per
il restauro e l'informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attivita' nelle aree naturali
protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonche' per progetti delle
regioni relativi all'istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato,
le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del
programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla
informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla
base dell'esigenza di unitarieta' delle aree da proteggere. 2. Il programma e'
redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre
1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento
di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e
suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione
o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilita' esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene
a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni
ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge
28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun
componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti
parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunita' montane. Le
proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento
di aree naturali protette esistenti possono essere altresá presentate al Comitato,
tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da
cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera
entro i successivi sei mesi. Il programma e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed e' aggiornato
annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma
triennale, il programma stesso finalizza non meno di meta' delle risorse di cui
al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a
quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalita'
compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli
7, 12, 14 e 15, ed e' predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto
dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma e' autorizzata la spesa da parte
del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi
per il 1992 per l'avvio delle attivita' connesse alla predisposizione della Carta
della natura nonche' per attivita' di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano
per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica
e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui
all'art. 15, nonche' per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia
e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione
e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il
1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
Art. 5.
Attuazione del programma; poteri sostitutivi.
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al
Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione
del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalita', il Ministro dell'ambiente,
sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un
termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette
la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche
attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale
delle aree protette e rilascia le relative certificazioni.
A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme
di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente
secondo le modalita' indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette e' condizione per
l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
Art. 6.
Misure di salvaguardia.
1. In caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo
le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della
presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne
le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente
comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia
devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione
del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di
zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonche' dall'art.
7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree
protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonche'
le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si
applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento
motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la
trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei
terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici
e sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di necessita' ed urgenza,
il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, puo'
consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le
modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrita'
dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione
al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo
regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art.
11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi
dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione
in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed
animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili
per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori
in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il
Ministro dell'ambiente o l'autorita' di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine
di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato,
che non puo' essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno
degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo
forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art.
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese e' resa esecutiva
dal Ministro dell'ambiente ed e' riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 7.
Misure di incentivazione.
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso,
in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine,
attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti
per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso,
dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di
cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed
edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi
comprese le attivita' agricole e forestali;
e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attivita' sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale
quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire
l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati,
singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio
compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
Titolo II
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
Art. 8.
Istituzione delle aree naturali protette nazionali.
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalita' di cui all'art.
4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalita' di cui all'art.
4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto
speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu' regioni, ivi
comprese quelle a statuto speciale o province autonome, e' comunque garantita
una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono
essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area
protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6. 6. Salvo
quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5,
alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento
legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art.
18.
Art. 9.
Ente parco.
1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa
nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa
con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica
le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo
nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti
tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione
della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui all'art.
10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) due,
su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia
naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica
italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade
il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra
i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Ministro dell'ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente
una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo
le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il
Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza
dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed
in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano
per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che
e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita'
di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli
atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base
dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti
e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti
scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro
del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione
o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il Direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso
pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore
di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato
per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio
dell'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del
Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e
comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo'
essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia
naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono
essere confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate
alle spese per il personale ad esso assegnate.
Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale
tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai
sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi
di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.
Art. 10.
Comunita' del parco.
1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle
province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei
cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo,
il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua
attuazione; adotta altresil proprio regolamento.
4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
e' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto
dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Art. 11.
Regolamento del parco.
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente
all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre
sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1
e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del
parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della
legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile,
di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al
servizio civile alternativo;
h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture
idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e
le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' l'introduzione
di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione
di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi
sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' eventuali deroghe ai divieti
di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso
prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari
per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti
devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza
dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone
all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali,
che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi
di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici
sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici
ad istanza dell'Ente parco. 6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro
dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati,
da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con
le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni
i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni
del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla
loro applicazione.
Art. 12.
Piano per il parco.
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco e' perseguita
attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano",
che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti
caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli,
destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento
alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai
percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap
e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio,
attivita' agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente
naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua
integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali,
la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi
di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresammesse
opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del
primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita' istitutive ed
in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare,
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica,
le attivita' agro-silvo-pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti naturali,
ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi
gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme
di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema,
piu' estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco e finalizzate
al miglioramento della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior
godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione
in base ai criteri ed alle finalita' di cui alla presente legge ed e' adottato
dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni,
delle comunita' montane e delle regioni interessate; chiunque puo' prenderne
visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro
trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione
si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto
concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre
che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree
di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.
Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione
dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni
e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento
di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i
successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio
dei ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce
all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei
medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione
ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni dieci anni. 7. Il piano ha
effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di
indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello
i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento
di pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino Ufficiale della regione ed e' immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 13.
Nulla osta.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti
ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente
parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e
del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego,
che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del
comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita',
dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso giurisdizionale anche
da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione
del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui
attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco. 4. Il Presidente del parco,
entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente,
puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione
del nulla osta.
Art. 14.
Iniziative per la promozione economica e sociale.
1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e
dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le iniziative atte
a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente
residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunita' del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora
un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili,
individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti
eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano e' sottoposto
al parere vincolante del Consiglio direttivo ed e' approvato dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunita' del parco,
altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza
presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette
la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di
sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti
di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere
turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi
sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione
o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali,
agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche
di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle
esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita'
locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi
diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita'
e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di
specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi
e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita'
del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate,
speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale
ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato
annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
Art. 15.
Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo' prendere in
locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione
o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali
vigenti. 2. I vincoli derivanti dal piano delle attivita' agro- silvo-pastorali
possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei
o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo
a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti
dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede
alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica
del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la
corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi
del documento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della
proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e
delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza
a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della
proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale
dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e
delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale
notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente
parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare
il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo
avente causa a qualsiasi titolo. 7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno,
per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma,
con opportune priorita'.
Art. 16.
Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini
istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso
e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico
di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente
dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua
in base all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come sostituto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
Art. 17.
Riserve naturali statali.
1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma
2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione,
ne precisa le caratteristiche principali, le finalita' istitutive ed i vincoli
principali, stabilendo altresindicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi
il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato
secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione
della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro
dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva
stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo
le modalita' stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.
Art. 18.
Istituzione di aree protette marine.
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce
le aree protette marine, autorizzando altresil finanziamento definito dal programma
medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art.
26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione
e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione
dell'area e prevede, altres la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo
e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette
marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Art. 19.
Gestione delle aree protette marine.
1. Il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina
e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale
gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti
Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione
dell'area protetta marina puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area
protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere
la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali
nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e
idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle
aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,
e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in
funzione del grado di protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono
essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima
con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo
esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle Capitanerie
di porto, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Art. 20.
Norme di rinvio.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi
marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve
marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 21.
Vigilanza e sorveglianza.
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e
per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della
marina mercantile. 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette
di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge,
dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica
dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al
Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale
del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco,
sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal
decreto medesimo. Il decreto determina altresi sistemi e le modalita' di reclutamento
e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del
personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza
degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i
dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla
base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza
e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7.
Titolo III
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI
Art. 22.
Norme quadro.
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali
protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei comuni al
procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della
stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento
di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione,
alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire,
alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai
principi di cui all'art.11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilita' di affidare la gestione alle comunioni familiari montane,
anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in
parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunita'
stesse. 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali
di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione
e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione
dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali
utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio
e per attivita' compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono
istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo
criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attivita'
venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi
necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista,
alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e
sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal
personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
Art. 23.
Parchi naturali regionali. 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale
regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma
1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia,
individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano
per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento
del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico
o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la
vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti
privati, nonche' con comunioni familiari montane.
Art. 24.
Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. 1. In relazione alla
peculiarita' di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede,
con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri
per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e
del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione
e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica
e scientifica, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari,
la costituzione della comunita' del parco. 2. Nel collegio dei revisori dei conti
deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di
personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
Art. 25.
Strumenti di attuazione. 1. Strumenti di attuazione delle finalita' del parco
naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico
e sociale per la promozione delle attivita' compatibili.
2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del parco ed
e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici
di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del piano per il
parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate
con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la
crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti. A tal fine
predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita'
compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto
conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e'
approvato dalla regione e puo' essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma
3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi
interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni
o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da
privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili
che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
Art. 26.
Coordinamento degli interventi.
1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonche' dal piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove,
per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi
di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego
coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi
da realizzare per il perseguimento delle finalita' di conservazione della natura,
indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali
ed eventualmente di terzi, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione
della procedura.
Art. 27.
Vigilanza e sorveglianza.
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata
dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu'
regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni
con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette
regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 28.
Leggi regionali.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente
titolo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta,
qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano, dal regolamento
o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed
ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali
o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente,
del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione
delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo
la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese
mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo' intervenire nei giudizi
riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del
patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi
delle finalita' istitutive dell'area protetta.
Art. 30.
Sanzioni.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto
fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle
aree protette e' altrespunita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal
legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli
articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso
di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli
addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato
per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere
alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e'
tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare
gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo
di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione
dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla
violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia
in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione
di regolamenti di parchi naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione
del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.
Art. 31.
Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale.
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate
dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate
nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono
essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione
per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985,
n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale
20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la
proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali
anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto
e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprieta' dello Stato, che
ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito
di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento e' effettuato mediante
provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni
dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle
riserve parziali destinati ad attivita' produttive sono affidati alla gestione
del Corpo forestale dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per
il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica,
sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
Art. 32.
Aree contigue.
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali, protette
e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali
misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attivita' estrattive e
per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette,
ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree
protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati
dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa
con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio
della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti
dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base
al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge. 4. L'organismo di
gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione
del patrimonio faunistico dell'area stessa, puo' disporre, per particolari specie
di animali, divieti riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede
per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio,
d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa e' promossa
dalla regione nel cui territorio e' situata la maggior parte dell'area naturale
protetta.
Art. 33.
Relazione al Parlamento. 1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del
Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attivita' degli organismi
di gestione delle aree naturali protette nazionali.
Art. 34.
Istituzione di parchi e aree di reperimento.
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte
Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. e' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma
7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara.
Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art.
4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti
Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro
parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8,
comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi
nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici
disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni
dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati,
adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello
stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli
Enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato
di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di
cui all'art. 9. 4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la
delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui
ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie esistenti,
considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano,
Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare opportune
misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art.
4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti
ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro
degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese
o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di
gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare altresl'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio
naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni
delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata
la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire
22 miliardi a decorrere dal 1993.
Art. 35.
Norme transitorie.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge,
fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo,
del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto
speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze
con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza.
Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese
ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate
ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali,
nonche' della specialita' degli interventi necessari per il ripristino e la
conservazionedegli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprieta'
demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara'
condotta secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e
sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo e dimostrativo,
che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art.
18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989,
n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti
posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione
del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della
Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto
termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma
del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po,
con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale
della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino,
Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si
applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data
di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia
gia' adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalita' previste dalla
presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte
delle regioni ai fini della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi
per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal
1993.
Art. 36.
Aree marine di reperimento.
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere
istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art.
31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: XTAB a) Isola di
Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del
comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata
"regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara.
2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai sensi dell'art.
26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse
nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.
Art. 37.
Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante
interesse paesaggistico e naturale.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti
i seguenti:
2-bis. Sono altresi deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali,
senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del
patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione
delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della
medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani
di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese
le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche'
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il
mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente
comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure
il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la
indeducibilita' delle spese dal reddito.
Il Ministro dell'ambiente da' immediata comunicazione
ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle
agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere
i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita'
di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti
parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge
o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui
all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2-ter. Il Ministro dell'ambiente
e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego
delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente
articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti
gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari
e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle
erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita'
di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
2. e' deducibile dal reddito imponibile un massimo del 25 per cento del reddito
annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente
organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con
l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili
che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato
ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purche' detti
immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano
parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge,
o siano assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui
all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga
allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrita', per
il godimento delle presenti e delle future generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono
accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art.
1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra
le loro finalita' la conservazione di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992
e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione
sugli effetti finanziari del presente articolo.
Art. 38.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
< 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire
600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4
miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Ristrutturazione
del Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9
miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
< 6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
< 7. All'onere derivante
dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme generali sui parchi nazionali
e le altre riserve naturali.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20
miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
< 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire
10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22
miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento < 10. All'onere derivante dall'attuazione
dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi
per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14
miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi
per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali
e le altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4,
comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi
agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.