Legge 6 dicembre 1991, n. 394

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. N. 292, del 13 dicembre). 
Legge quadro sulle aree protette.
 
 Titolo I
 
 PRINCIPI GENERALI
 
 Titolo II
 
 AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
 
 Titolo III
 
 AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI
 
 Titolo IV
 
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente 
 della Repubblica: Promulga la seguente legge:
 
 Titolo I
 
 PRINCIPI GENERALI
 
 Art. 1.
 
 Finalita' e ambito della legge.
 
 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione 
 e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per 
 l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire 
 e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 
 patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono 
 il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche ebiologiche, 
 o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
 
 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,specie se 
 vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime ditutela e di gestione, allo 
 scopo di perseguire, in particolare, leseguenti finalita':
 
 a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, 
 di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, 
 di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 
 idraulici eidrogeologici, di equilibri ecologici;
 
 b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientaleidonei a realizzare 
 una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia 
 dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' 
 agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 
 c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
 anche interdisciplinare, nonche' di attivita'ricreative compatibili;
 
 d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici eidrogeologici.
 
 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cuial comma 3 
 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse 
 la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili.
 
 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni 
 e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 
 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 
 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
 Art. 2.
 
 Classificazione delle aree naturali protette.
 
 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o 
 marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati 
 da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, 
 biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, 
 estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello 
 Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
 
 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali 
 ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico 
 e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, 
 un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
 paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
 
 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o 
 marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora 
 e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' 
 biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali 
 possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in 
 esse rappresentati.
 
 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come 
 definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo 
 particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite 
 ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
 
 5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 puo' operare ulteriori 
 classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere 
 efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in 
 particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della 
 Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
 
 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale 
 e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale 
 e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni 
 e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione 
 dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le 
 procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.
 
 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali 
 statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto 
 speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse. 
 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di 
 interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
 
 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria 
 denominazione.
 
 Art. 3.
 
 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali 
 protette.
 
 1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato 
 "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura 
 e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, 
 dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 
 o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, 
 o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente 
 per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
 Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, 
 o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, 
 ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro 
 dell'ambiente con proprio decreto.
 
 2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 
 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori 
 naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio 
 dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del 
 Comitato.
 
 3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui 
 alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. 
 Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso 
 delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi 
 quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, 
 n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i 
 valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura 
 e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione 
 del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 
 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 4. Il Comitato svolge, in particolare, 
 i seguenti compiti:
 
 a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui 
 al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo 
 internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 
 del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche
 che si rendano necessarie;
 
 c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
 
 5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede 
 all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione. 
 6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, 
 il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che 
 decide in merito.
 
 7. e' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito 
 denominata " Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati 
 per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della 
 natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre 
 scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale 
 presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla 
 base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei 
 Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno 
 designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di 
 nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione 
 del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire 
 dall'anno 1991.
 
 8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di 
 aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro 
 dell'ambiente.
 
 9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono 
 svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, 
 da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, 
 entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente 
 di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. 
 Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei 
 Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento 
 e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali 
 e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente 
 di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu' 
 di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di 
 durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con 
 le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 
 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro 
 dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina 
 l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' 
 autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.
 
 Art. 4.
 
 Programma triennale per le aree naturali protette.
 
 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato 
 "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, 
 dei dati della Carta della natura e delle disponibilita' finanziarie previste 
 dalla legge dello Stato:
 
 a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali 
 protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate 
 nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria 
 delimitazione dei confini;
 
 b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per 
 l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione 
 di massima delle aree stesse;
 
 c) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e 
 per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale 
 per l'esercizio di attivita' agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi 
 ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, 
 per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per 
 il restauro e l'informazione ambientali;
 
 d) prevede contributi in conto capitale per le attivita' nelle aree naturali 
 protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonche' per progetti delle 
 regioni relativi all'istituzione di dette aree;
 
 e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, 
 le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del 
 programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla 
 informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla 
 base dell'esigenza di unitarieta' delle aree da proteggere. 2. Il programma e' 
 redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 
 1982, n. 979.
 
 3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento 
 di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e 
 suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione 
 o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilita' esistenti.
 
 4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene 
 a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni 
 ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma 
 triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 
 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per la 
 concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
 
 5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun 
 componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti 
 parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunita' montane. Le 
 proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento 
 di aree naturali protette esistenti possono essere altresá presentate al Comitato, 
 tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale 
 individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da 
 cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
 
 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 
 dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera 
 entro i successivi sei mesi. Il programma e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
 della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed e' aggiornato 
 annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma 
 triennale, il programma stesso finalizza non meno di meta' delle risorse di cui 
 al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a 
 quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalita' 
 compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 
 7, 12, 14 e 15, ed e' predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e 
 tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le 
 amministrazioni statali e regionali.
 
 7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto 
 dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
 previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
 dell'ambiente. 
 8. In vista della formulazione del programma e' autorizzata la spesa da parte 
 del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi 
 per il 1992 per l'avvio delle attivita' connesse alla predisposizione della Carta 
 della natura nonche' per attivita' di informazione ed educazione ambientale.
 
 9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano 
 per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica 
 e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui 
 all'art. 15, nonche' per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia 
 e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione 
 e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 
 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
 
 Art. 5.
 
 Attuazione del programma; poteri sostitutivi.
 
 1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al 
 Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione 
 del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalita', il Ministro dell'ambiente, 
 sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un 
 termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette 
 la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche 
 attraverso la nomina di commissari ad acta.
 
 2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale 
 delle aree protette e rilascia le relative certificazioni.
 
 A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme 
 di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente 
 secondo le modalita' indicate dal Comitato.
 
 3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette e' condizione per
 l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
 
 Art. 6.
 
 Misure di salvaguardia.
 
 1. In caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo 
 le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della 
 presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne 
 le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente 
 di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente 
 comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia 
 devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione 
 del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto 
 dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di 
 zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonche' dall'art. 
 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
 
 2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree 
 protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonche' 
 le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si 
 applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.
 
 3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 
 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento 
 motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la 
 trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei 
 terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere 
 sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici 
 e sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di necessita' ed urgenza, 
 il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, puo' 
 consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le 
 modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrita' 
 dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e 
 b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione 
 al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
 
 4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo 
 regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 
 11.
 
 5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi 
 dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
 
 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione 
 in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed 
 animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili 
 per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori 
 in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il 
 Ministro dell'ambiente o l'autorita' di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine 
 di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, 
 che non puo' essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno 
 degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto 
 dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo 
 forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art. 
 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese e' resa esecutiva 
 dal Ministro dell'ambiente ed e' riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni 
 di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato 
 con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
 Art. 7.
 
 Misure di incentivazione.
 
 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, 
 entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, 
 in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, 
 attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti 
 per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, 
 dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di 
 cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed 
 edifici di particolare valore storico e culturale;
 
 b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 
 c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del 
 suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi 
 comprese le attivita' agricole e forestali;
 
 e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
 
 f) agriturismo;
 
 g) attivita' sportive compatibili;
 
 h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale 
 quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire 
 l'uso di energie rinnovabili.
 
 2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, 
 singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio 
 compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
 
 Titolo II
 
 AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
 
 Art. 8.
 
 Istituzione delle aree naturali protette nazionali.
 
 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalita' di cui all'art. 
 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della 
 Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 
 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalita' di cui all'art. 
 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 
 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto 
 speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
 
 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu' regioni, ivi 
 comprese quelle a statuto speciale o province autonome, e' comunque garantita 
 una configurazione ed una gestione unitaria.
 
 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono 
 essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area 
 protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6. 6. Salvo 
 quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, 
 alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento 
 legislativo.
 
 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 
 18.
 
 Art. 9.
 
 Ente parco.
 
 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa 
 nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 
 2. Sono organi dell'Ente:
 
 a) il Presidente;
 
 b) il Consiglio direttivo;
 
 c) la Giunta esecutiva;
 
 d) il Collegio dei revisori dei conti;
 
 e) la Comunita' del parco.
 
 3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa 
 con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano 
 nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente 
 ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica 
 le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti 
 urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo 
 nella seduta successiva.
 
 4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati 
 con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti 
 tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione 
 della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui all'art. 
 10, secondo le seguenti modalita':
 
 a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) due, 
 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi 
 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia 
 naturalistico-ambientale;
 
 c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica 
 italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche 
 e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade 
 il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra 
 i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
 
 d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
 
 e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
 
 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta 
 del Ministro dell'ambiente.
 
 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente 
 una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo 
 le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il 
 Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza 
 dei suoi componenti.
 
 8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed 
 in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di 
 concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano 
 per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale 
 economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che 
 e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.
 
 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' 
 di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
 
 10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli 
 atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base 
 dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro 
 di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti 
 e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti 
 scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti 
 nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro 
 del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione 
 o, d'intesa, dalle regioni interessate.
 
 11. Il Direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso 
 pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore 
 di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente 
 del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in 
 vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato 
 per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio 
 dell'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del 
 Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e 
 comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo' 
 essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia 
 naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.
 
 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono 
 essere confermati una sola volta.
 
 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, 
 n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 
 14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate 
 alle spese per il personale ad esso assegnate.
 
 Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale 
 tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai 
 sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 
 15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi 
 di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.
 
 Art. 10.
 
 Comunita' del parco.
 
 1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle 
 province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei 
 cui territori sono ricomprese le aree del parco.
 
 2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. 
 In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
 
 a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
 
 b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
 
 c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; 
 d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
 
 3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, 
 il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua 
 attuazione; adotta altresil proprio regolamento.
 
 4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. 
 e' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto 
 dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
 
 Art. 11.
 
 Regolamento del parco.
 
 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite 
 entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente 
 all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre 
 sei mesi dall'approvazione del medesimo.
 
 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 
 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del 
 parco disciplina in particolare:
 
 a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
 
 b) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e 
    agro-silvo-pastorali;
 
 c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
 
 d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative;
 
 e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
 
 f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della 
 legislazione in materia;
 
 g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, 
 di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al 
 servizio civile alternativo;
 
 h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture 
 idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
 
 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e 
 le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti 
 naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e 
 ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
 
 a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; 
 la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in 
 cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' l'introduzione 
 di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 
 b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione 
 di minerali;
 
 c) la modificazione del regime delle acque;
 
 d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non 
 autorizzate dall'Ente parco;
 
 e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione 
 dei cicli biogeochimici;
 
 f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo 
 distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 
 g) l'uso di fuochi all'aperto;
 
 h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi 
 sulla disciplina del volo.
 
 4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' eventuali deroghe ai divieti 
 di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso 
 prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari 
 per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti 
 devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza 
 dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone 
 all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
 
 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, 
 che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi 
 di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici 
 sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici 
 ad istanza dell'Ente parco. 6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro 
 dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, 
 da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con 
 le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia 
 novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
 italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni 
 i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni 
 del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla 
 loro applicazione.
 
 Art. 12.
 
 Piano per il parco.
 
 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco e' perseguita 
 attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", 
 che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
 
 a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti 
 caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, 
 destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento 
 alle varie aree o parti del piano;
 
 c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai 
 percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap 
 e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione 
 sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, 
 attivita' agro-turistiche;
 
 e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente 
 naturale in genere.
 
 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: 
 a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua 
 integrita';
 
 b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie, 
 ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. 
 Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, 
 la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi 
 di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresammesse 
 opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del 
 primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 
 c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita' istitutive ed 
 in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, 
 secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, 
 le attivita' agro-silvo-pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti naturali, 
 ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi 
 gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma 
 dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme 
 di piano sulle destinazioni d'uso;
 
 d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, 
 piu' estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono 
 consentite attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco e finalizzate 
 al miglioramento della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior 
 godimento del parco da parte dei visitatori.
 
 3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione 
 in base ai criteri ed alle finalita' di cui alla presente legge ed e' adottato 
 dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
 
 4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, 
 delle comunita' montane e delle regioni interessate; chiunque puo' prenderne 
 visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare 
 osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro 
 trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione 
 si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto 
 concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre 
 che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree 
 di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. 
 Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione 
 dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da 
 rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni 
 e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento 
 di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i 
 successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio 
 dei ministri che decide in via definitiva.
 
 5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce 
 all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei
 medesimi termini con un commissario ad acta.
 
 6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione 
 ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni dieci anni. 7. Il piano ha 
 effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di 
 indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello 
 i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento 
 di pianificazione.
 
 8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
 e nel Bollettino Ufficiale della regione ed e' immediatamente vincolante nei 
 confronti delle amministrazioni e dei privati.
 
 Art. 13.
 
 Nulla osta.
 
 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti 
 ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente 
 parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e 
 del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. 
 Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, 
 che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del 
 comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di 
 sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', 
 dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
 
 2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso giurisdizionale anche 
 da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della 
 legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
 3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione 
 del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui 
 attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco. 4. Il Presidente del parco, 
 entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, 
 puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione 
 del nulla osta.
 
 Art. 14.
 
 Iniziative per la promozione economica e sociale.
 
 1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e 
 dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le iniziative atte 
 a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente 
 residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
 
 2. A tal fine la Comunita' del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora 
 un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, 
 individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti 
 eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano e' sottoposto 
 al parere vincolante del Consiglio direttivo ed e' approvato dalla regione o, 
 d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunita' del parco, 
 altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza 
 presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette 
 la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
 
 3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di 
 sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti 
 di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere 
 turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi 
 sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione 
 o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, 
 agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche 
 di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle 
 esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita' 
 locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi 
 diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita' 
 e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
 
 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di 
 specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi 
 e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' 
 del parco.
 
 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, 
 speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale 
 ed esclusivo di guida del parco.
 
 6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato 
 annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
 
 Art. 15.
 
 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
 
 1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo' prendere in 
 locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione 
 o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali 
 vigenti. 2. I vincoli derivanti dal piano delle attivita' agro- silvo-pastorali 
 possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei 
 o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo 
 a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti 
 dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data 
 di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede 
 alle disposizioni di attuazione del presente comma.
 
 3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica 
 del parco.
 
 4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la 
 corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi 
 del documento.
 
 5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della 
 proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e 
 delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza 
 a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 
 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.
 
 6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della 
 proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale 
 dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e 
 delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale 
 notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente 
 parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare 
 il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo 
 avente causa a qualsiasi titolo. 7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio 
 bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, 
 per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, 
 con opportune priorita'.
 
 Art. 16.
 
 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.
 
 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini 
 istitutivi:
 
 a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 
 b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
 
 c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 
 d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 
 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni e integrazioni;
 
 e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 
 f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso 
 e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 
 g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
 
 h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 
 i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
 
 2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico 
 di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente 
 dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.
 
 3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina 
 dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua 
 in base all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
 n. 633, come sostituto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
 
 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
 
 Art. 17.
 
 Riserve naturali statali.
 
 1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma 
 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, 
 ne precisa le caratteristiche principali, le finalita' istitutive ed i vincoli 
 principali, stabilendo altresindicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi 
 il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato 
 secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione 
 della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro 
 dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva 
 stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto 
 speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 2. Sono vietati in particolare:
 
 a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
 
 b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo 
 le modalita' stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.
 
 Art. 18.
 
 Istituzione di aree protette marine.
 
 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il 
 Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce 
 le aree protette marine, autorizzando altresil finanziamento definito dal programma 
 medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 
 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare 
 dagli inquinamenti. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione 
 e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione 
 dell'area e prevede, altres la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo 
 e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
 
 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
 italiana.
 
 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette 
 marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 
 1993 e 1994.
 
 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata 
 la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
 
 Art. 19.
 
 Gestione delle aree protette marine.
 
 1. Il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina 
 e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale 
 gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti 
 Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro 
 dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione 
 dell'area protetta marina puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni 
 scientifiche o associazioni riconosciute.
 
 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area 
 protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 
 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere 
 la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle 
 finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
 
 a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali 
 nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
 
 b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e 
 idrobiologiche delle acque;
 
 c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
 
 d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; 
 e) la navigazione a motore;
 
 f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
 
 4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle 
 aree protette marine.
 
 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della 
 marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, 
 e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in 
 funzione del grado di protezione necessario.
 
 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono 
 essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima 
 con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo 
 esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
 
 7. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle Capitanerie 
 di porto, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
 
 Art. 20.
 
 Norme di rinvio.
 
 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi 
 marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve 
 marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, 
 n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
 
 Art. 21.
 
 Vigilanza e sorveglianza.
 
 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale 
 e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e 
 per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della 
 marina mercantile. 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette 
 di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, 
 dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica 
 dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al 
 Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio 
 dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
 presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 
 dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale 
 del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, 
 sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal 
 decreto medesimo. Il decreto determina altresi sistemi e le modalita' di reclutamento 
 e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del 
 personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere 
 attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza 
 degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i 
 dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del 
 predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla 
 base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con 
 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza 
 e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7.
 
 Titolo III
 
 AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI
 
 Art. 22.
 
 Norme quadro.
 
 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali 
 protette regionali:
 
 a) la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei comuni al 
 procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle 
 funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 
 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della 
 stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento 
 di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, 
 alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, 
 alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; 
 b) la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla 
 definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
 
 c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta; 
 d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai 
 principi di cui all'art.11, di regolamenti delle aree protette;
 
 e) la possibilita' di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, 
 anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in 
 parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunita' 
 stesse. 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale 
 e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali 
 di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione 
 e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione 
 dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
 
 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali 
 utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, 
 comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio 
 e per attivita' compatibili con la speciale destinazione dell'area.
 
 4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono 
 istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo 
 criteri unitari per l'intera area delimitata.
 
 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco 
 nazionale o di una riserva naturale statale.
 
 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attivita' 
 venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi 
 necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti 
 devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, 
 alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e 
 sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal 
 personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
 
 Art. 23.
 
 Parchi naturali regionali. 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale 
 regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 
 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, 
 individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano 
 per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento 
 del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico 
 o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della 
 legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la 
 vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti 
 privati, nonche' con comunioni familiari montane.
 
 Art. 24.
 
 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. 1. In relazione alla 
 peculiarita' di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, 
 con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri 
 per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e 
 del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione 
 e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica 
 e scientifica, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, 
 la costituzione della comunita' del parco. 2. Nel collegio dei revisori dei conti 
 deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. 
 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di 
 personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
 
 Art. 25.
 
 Strumenti di attuazione. 1. Strumenti di attuazione delle finalita' del parco 
 naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico 
 e sociale per la promozione delle attivita' compatibili.
 
 2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del parco ed 
 e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano 
 urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici 
 di qualsiasi livello.
 
 3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del piano per il 
 parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate 
 con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la 
 crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti. A tal fine 
 predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' 
 compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto 
 conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e' 
 approvato dalla regione e puo' essere annualmente aggiornato.
 
 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 
 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi 
 interessati.
 
 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni 
 o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da 
 privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili 
 che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
 
 Art. 26.
 
 Coordinamento degli interventi.
 
 1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonche' dal piano pluriennale 
 economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, 
 per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi 
 di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego 
 coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi 
 da realizzare per il perseguimento delle finalita' di conservazione della natura, 
 indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali 
 ed eventualmente di terzi, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione 
 della procedura.
 
 Art. 27.
 
 Vigilanza e sorveglianza.
 
 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata 
 dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu' 
 regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
 
 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni 
 con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette 
 regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, 
 di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
 
 Art. 28.
 
 Leggi regionali.
 
 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
 regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente 
 titolo.
 
 Titolo IV
 
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
 Art. 29.
 
 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
 
 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, 
 qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano, dal regolamento 
 o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed 
 ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali 
 o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente, 
 del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e 
 trasformazione di opere.
 
 2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione 
 delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante 
 dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo 
 la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della legge 
 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese 
 mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge 
 relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con 
 regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo' intervenire nei giudizi 
 riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del 
 patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede 
 di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi 
 delle finalita' istitutive dell'area protetta.
 
 Art. 30.
 
 Sanzioni.
 
 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto 
 fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. 
 Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 
 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila 
 a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
 
 2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle 
 aree protette e' altrespunita con la sanzione amministrativa del pagamento di 
 una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, 
 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal 
 legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
 
 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli 
 articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso 
 di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli 
 addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato 
 per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere 
 alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' 
 tenuto al risarcimento del danno.
 
 4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare 
 gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. 
 5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in 
 quanto non in contrasto con il presente articolo.
 
 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio 
 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo 
 di gestione dell'area protetta.
 
 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione 
 dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali. 
 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla 
 violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia 
 in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione 
 di regolamenti di parchi naturali regionali.
 
 9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione 
 del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.
 
 Art. 31.
 
 Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale.
 
 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, 
 n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate 
 dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. 
 Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate 
 nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
 legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge 
 n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono 
 essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 
 emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 
 dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione 
 per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente 
 legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, 
 n. 124.
 
 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 
 dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, 
 trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 
 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
 n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la 
 proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali 
 anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto 
 e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 
 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
 3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprieta' dello Stato, che 
 ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito 
 di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento e' effettuato mediante 
 provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa 
 con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si 
 provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni 
 dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle 
 riserve parziali destinati ad attivita' produttive sono affidati alla gestione 
 del Corpo forestale dello Stato.
 
 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per 
 il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, 
 sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 
 luglio 1986, n. 349.
 
 Art. 32.
 
 Aree contigue.
 
 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali, protette 
 e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali 
 misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attivita' estrattive e 
 per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, 
 ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree 
 protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati 
 dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa 
 con l'organismo di gestione dell'area protetta.
 
 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio 
 della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, 
 n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti 
 dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base 
 al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge. 4. L'organismo di 
 gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione 
 del patrimonio faunistico dell'area stessa, puo' disporre, per particolari specie 
 di animali, divieti riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia.
 
 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede 
 per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, 
 d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del 
 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa e' promossa 
 dalla regione nel cui territorio e' situata la maggior parte dell'area naturale 
 protetta.
 
 Art. 33.
 
 Relazione al Parlamento. 1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del 
 Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione 
 sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attivita' degli organismi 
 di gestione delle aree naturali protette nazionali.
 
 Art. 34.
 
 Istituzione di parchi e aree di reperimento.
 
 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
 
 a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte 
 Bulgheria);
 
 b) Gargano;
 
 c) Gran Sasso e Monti della Laga;
 
 d) Maiella;
 
 e) Val Grande;
 
 f) Vesuvio.
 
 2. e' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 
 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. 
 Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla 
 data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 
 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti 
 Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro 
 parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, 
 comma 6.
 
 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
 il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi 
 nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e 
 tecnico-scientifici 
 disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni 
 dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, 
 adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello 
 stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli 
 Enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato 
 di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di 
 cui all'art. 9. 4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la 
 delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
 
 5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui 
 ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
 
 6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie esistenti, 
 considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
 
 a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
 
 b) Etna;
 
 c) Monte Bianco;
 
 d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
 
 e) Tarvisiano;
 
 f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, 
 Sirino e Raparo);
 
 g) Partenio;
 
 h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
 
 i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
 
 l) Alta Murgia.
 
 7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare opportune 
 misure di salvaguardia.
 
 8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 
 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, 
 su proposta del Ministro dell'ambiente.
 
 9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti 
 ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro 
 degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni 
 e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese 
 o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di 
 gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono 
 riguardare altresl'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio 
 naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni 
 delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
 
 10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata 
 la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno 
 degli anni 1992 e 1993.
 
 11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata 
 la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 
 22 miliardi a decorrere dal 1993.
 
 Art. 35.
 
 Norme transitorie.
 
 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
 dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, 
 fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della 
 presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, 
 del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto 
 speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze 
 con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. 
 Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 
 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese 
 ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate 
 ai principi generali della presente legge.
 
 2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, 
 nonche' della specialita' degli interventi necessari per il ripristino e la 
 conservazionedegli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprieta' 
 demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara' 
 condotta secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e 
 sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo e dimostrativo, 
 che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
 ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da 
 emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
 legge. 3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 
 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, 
 n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti 
 posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
 
 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni 
 interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione 
 del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della 
 legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della 
 Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato 
 interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata 
 nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
 n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto 
 termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma 
 del comma 3.
 
 5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, 
 con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale 
 della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, 
 Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si 
 applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
 
 6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data 
 di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia 
 gia' adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalita' previste dalla 
 presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
 
 7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte 
 delle regioni ai fini della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque. 
 8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per 
 il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
 
 9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi 
 per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 
 1993.
 
 Art. 36.
 
 Aree marine di reperimento.
 
 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere 
 istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 
 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: XTAB a) Isola di 
 Gallinara;
 
 b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
 
 c) Secche di Torpaterno;
 
 d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
 
 e) Costa degli Infreschi;
 
 f) Costa di Maratea;
 
 g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
 
 h) Costa del Monte Conero;
 
 i) Isola di Pantelleria;
 
 l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
 
 m) Acicastello - Le Grotte;
 
 n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del 
 comune della Maddalena);
 
 o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
 
 p) Capo Testa - Punta Falcone;
 
 q) Santa Maria di Castellabate;
 
 r) Monte di Scauri;
 
 s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
 
 t) Parco marino del Piceno;
 
 u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata 
 "regno di Nettuno";
 
 v) Isola di Bergeggi;
 
 z) Stagnone di Marsala;
 
 aa) Capo Passero;
 
 bb) Pantani di Vindicari;
 
 cc) Isola di San Pietro;
 
 dd) Isola dell'Asinara;
 
 ee) Capo Carbonara.
 
 2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai sensi dell'art. 
 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse 
 nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.
 
 Art. 37.
 
 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante 
 interesse paesaggistico e naturale.
 
 1. Dopo il comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato 
 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti 
 i seguenti:
 
 2-bis. Sono altresi deducibili:
 
 a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici 
 e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, 
 senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del 
 patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione 
 delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, 
 n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della 
 medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani 
 di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 
 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese 
 le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' 
 allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il 
 mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente 
 comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure 
 il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del 
 diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la 
 indeducibilita' delle spese dal reddito. 
 Il Ministro dell'ambiente da' immediata comunicazione 
 ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle 
 agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere 
 i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
 
 b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi 
 e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra 
 zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente 
 disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni 
 private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, 
 valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' 
 di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
 
 c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione 
 degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti 
 parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge 
 o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui 
 all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, 
 con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2-ter. Il Ministro dell'ambiente 
 e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego 
 delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente 
 articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti 
 gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari 
 e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle 
 erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' 
 di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.
 
 2. e' deducibile dal reddito imponibile un massimo del 25 per cento del reddito 
 annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente 
 organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con 
 l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili 
 che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato 
 ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis 
 dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purche' detti 
 immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano 
 parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, 
 o siano assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui 
 all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, 
 con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga 
 allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrita', per 
 il godimento delle presenti e delle future generazioni.
 
 3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono 
 accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 
 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra 
 le loro finalita' la conservazione di dette cose.
 
 4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente 
 articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 
 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione 
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 
 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo 
 parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".
 
 5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione 
 sugli effetti finanziari del presente articolo.
 
 Art. 38.
 
 Copertura finanziaria.
 
 1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi 
 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si 
 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
 del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione 
 del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando 
 l'accantonamento 
 < 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 
 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede 
 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
 triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
 del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
 Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente.
 
 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 
 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante 
 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
 per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Ristrutturazione 
 del Ministero dell'ambiente.
 
 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 
 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante 
 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
 per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme generali 
 sui parchi nazionali e le altre riserve naturali.
 
 5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 
 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 
 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
 ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione 
 del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando 
 l'accantonamento 
 < 6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 
 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante 
 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
 triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del 
 Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando 
 l'accantonamento 
 < 7. All'onere derivante 
 dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli 
 anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione 
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 
 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo 
 parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme generali sui parchi nazionali 
 e le altre riserve naturali.
 
 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 
 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 
 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
 ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione 
 del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando 
 l'accantonamento 
 < 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 
 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 
 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione 
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 
 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo 
 parzialmente utilizzando l'accantonamento < 10. All'onere derivante dall'attuazione 
 dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi 
 per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante 
 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
 per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali 
 sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
 
 11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 
 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi 
 per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
 stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 
 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo 
 parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali 
 e le altre riserve naturali".
 
 12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, 
 comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi 
 agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art. 
 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla 
 legge 23 agosto 1988, n. 362.
 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
 occorrenti variazioni di bilancio.